§ 54.4.24 - D.M. 3 agosto 1998, n. 311.
Regolamento recante incentivi fiscali per le piccole e medie imprese, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.


Settore:Normativa nazionale
Materia:54. Impresa
Capitolo:54.4 misure di sostegno
Data:03/08/1998
Numero:311


Sommario
Art. 1.  Riconoscimento del credito d'imposta
Art. 2.  Ambito territoriale
Art. 3.  Soggetti operanti nelle aree interessate dai patti territoriali
Art. 4.  Utilizzo del credito d'imposta
Art. 5.  Richiesta di riconoscimento del credito d'imposta
Art. 6.  Procedura di comunicazione e di riconoscimento del credito di imposta
Art. 7.  Controlli
Art. 8.  Revoca dei benefici e applicazione delle sanzioni


§ 54.4.24 - D.M. 3 agosto 1998, n. 311.

Regolamento recante incentivi fiscali per le piccole e medie imprese, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

(G.U. 27 agosto 1998, n. 199)

 

 

     Art. 1. Riconoscimento del credito d'imposta

     1. Le piccole e medie imprese, come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, e successive modificazioni, che dal 1° ottobre 1997 al 31 dicembre 2000 effettuano assunzioni di dipendenti, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono ammesse, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, a fruire di un credito d'imposta per un importo pari a lire 10 milioni per il primo dipendente assunto e a lire 8 milioni per ciascuno dei dipendenti assunti successivamente. Tali importi sono incrementati di un milione di lire quando ricorre una delle condizioni di cui al comma 9 del citato articolo 4 della legge n. 449 del 1997. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo pieno con scadenza almeno triennale il credito d'imposta spetta nella misura del 50 per cento; per le assunzioni con contratti di lavoro a tempo parziale e indeterminato il suddetto credito spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale e per un numero massimo di cinque dipendenti. Il predetto credito di imposta non è riconosciuto alle imprese operanti nei settori esclusi di cui alla comunicazione della commissione delle Comunità europee 96/C 68/06.

     2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nel rispetto delle regole relative agli aiuti di Stato di cui alla comunicazione della commissione CEE 96/C 68/06 e non può eccedere, per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione e per i due successivi, l'importo complessivo di lire 180 milioni nel triennio. Per le assunzioni effettuate dal 1° ottobre 1997 al 31 dicembre 1997 il credito d'imposta è riconosciuto nei predetti limiti nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e nei due successivi.

 

          Art. 2. Ambito territoriale

     1. L'assunzione di dipendenti presso uffici, stabilimenti e basi fisse ubicati nelle aree indicate nel comma 2 dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è presupposto per fruire dell'agevolazione anche se la sede legale delle piccole e medie imprese beneficiarie è ubicata altrove.

 

          Art. 3. Soggetti operanti nelle aree interessate dai patti territoriali

     1. Le piccole e medie imprese che assumono dipendenti presso uffici, stabilimenti e basi fisse ubicati nel territorio dei comuni dove sono localizzati gli interventi previsti dai patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono fruire del credito d'imposta, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al citato articolo 4 della legge n. 449 del 1997, anche se le stesse non aderiscono al patto territoriale.

 

          Art. 4. Utilizzo del credito d'imposta

     1. Il credito d'imposta può essere fatto valere nei limiti di 60 milioni annui ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta sul valore aggiunto, anche in compensazione, ai sensi degli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

     2. Il credito d'imposta non utilizzato entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello dell'assunzione di cui all'articolo 1, comma 2, del presente regolamento, può essere utilizzato in diminuzione dei versamenti delle imposte di cui al comma 1, da effettuare nei periodi d'imposta immediatamente successivi.

 

          Art. 5. Richiesta di riconoscimento del credito d'imposta

     1. Per il riconoscimento del credito d'imposta le piccole e medie imprese presentano la richiesta entro trenta giorni dall'assunzione del dipendente mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al Centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Pescara. La richiesta è redatta su stampato conforme al modello approvato con decreto dirigenziale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

     2. Per le assunzioni effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento le piccole e medie imprese interessate presentano la richiesta del credito d'imposta nei trenta giorni successivi a tale data, indicando nella richiesta stessa le modalità e gli importi di credito d'imposta eventualmente utilizzato per i versamenti; detta indicazione è attestata anche nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenuta nella medesima richiesta del credito di imposta.

     3. La richiesta del credito d'imposta, sottoscritta dal legale rappresentante della piccola e media impresa contiene la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante l'osservanza delle condizioni previste dai commi 5, 8 e 9 dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché gli importi e il tipo di agevolazioni di cui l'impresa fruisce ai sensi della comunicazione della Commissione CEE 96/C 68/06; quest'ultima attestazione è resa anche nel caso in cui l'impresa non fruisce di agevolazioni di questo ultimo tipo.

 

          Art. 6. Procedura di comunicazione e di riconoscimento del credito di imposta

     1. All'atto del ricevimento delle richieste di cui all'articolo 5, il Centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Pescara provvede ad ordinarle cronologicamente in elenco secondo la data di spedizione predisponendo apposito elenco. A parità di data di spedizione delle richieste, ai fini dell'inserimento nell'elenco, vengono scelte le richieste con date di assunzione più remote; nel caso sussista la coincidenza, ai fini della preferenza, si fa riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato.

     2. Entro trenta giorni dal ricevimento delle richieste, il Centro di servizio previa verifica della completezza e della regolarità delle stesse accerta la sussistenza delle disponibilità finanziarie entro le quali è ammissibile il riconoscimento del credito d'imposta dandone comunicazione alle imprese richiedenti mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Dalla data di ricevimento della comunicazione le imprese utilizzano il credito d'imposta per i versamenti delle imposte con le modalità previste dall'articolo 4 del presente regolamento.

     3. L'incompleta compilazione del modello costituisce causa di non riconoscimento del credito d'imposta, se l'impresa invitata a regolarizzare la richiesta non ottempera entro quindici giorni dal ricevimento dell'invito. In tale caso, ai fini della predisposizione dell'elenco di cui al comma 1, rileva la data di spedizione della integrazione della richiesta.

     4. Se la richiesta è priva di uno dei requisiti previsti dalla normativa vigente, ovvero se risultano esauriti i fondi disponibili, il Centro di servizio comunica all'impresa il diniego del beneficio entro il predetto termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

     5. Le piccole e medie imprese interessate hanno diritto al credito d'imposta esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione comunica, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento dei fondi disponibili.

 

          Art. 7. Controlli

     1. Il Ministero delle finanze e le altre amministrazioni interessate dispongono, ciascuna per le materie di competenza, ispezioni, anche a campione intese a verificare i presupposti e le condizioni fissate dalla legge per fruire delle agevolazioni. Gli esiti dei controlli saranno segnalati direttamente al Centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Pescara per la revoca delle agevolazioni ai sensi dell'articolo 8.

 

          Art. 8. Revoca dei benefici e applicazione delle sanzioni

     1. Il Centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Pescara procede alla revoca totale o parziale del credito d'imposta, anche sulla base delle segnalazioni effettuate a seguito dei controlli di cui all'articolo 7, quando non ricorrono i presupposti previsti dalla legge e, in particolare, quando:

     a) sono state definitivamente accertate le violazioni di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

     b) la richiesta proviene da imprese che operano nei settori esclusi di cui alla comunicazione della commissione delle Comunità europee 96/C 68/06 e cioè nei settori disciplinati dal Trattato Ceca, ovvero nel settore delle costruzioni navali, dei trasporti, dell'agricoltura e della pesca;

     c) non sono osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e i contratti collettivi di lavoro;

     d) non sono rispettate le condizioni di cui ai commi 5, 8, e in caso di incremento del credito d'imposta quelle di cui al comma 9 dell'articolo 4 della predetta legge n. 449 del 1997;

     e) è superato il limite massimo di credito d'imposta riconoscibile, previsto dal comma 1 dell'articolo 1 del presente regolamento anche per effetto di cumulo con altre agevolazioni eventualmente concesse ai sensi della comunicazione della commissione delle Comunità europee 96/C 68/06.

     Il Centro di servizio di Pescara, salva la facoltà di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica all'impresa cui è stato concesso il credito d'imposta l'avvio del procedimento di revoca del credito medesimo con l'indicazione delle violazioni riscontrate, relativamente alle quali l'impresa interessata può fornire le proprie giustificazioni entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvio del procedimento stesso.

     2. Il recupero delle somme versate in meno relativamente ai periodi d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1, o del maggior credito riportato, nonché l'applicazione delle sanzioni connesse alle singole violazioni sono effettuate dall'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale dell'impresa entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si è reso definitivo il provvedimento di revoca.