§ 54.4.2 - L. 31 luglio 1954, n. 626.
Attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttività.


Settore:Normativa nazionale
Materia:54. Impresa
Capitolo:54.4 misure di sostegno
Data:31/07/1954
Numero:626


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata la spesa di 2.700 milioni di lire, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Uffici del Comitato [...]
Art. 2.      I preventivi ed i rendiconti della gestione del Fondo saranno approvati da un Comitato presieduto da un Ministro Segretario di Stato e composto dai Sottosegretari di Stato del lavoro, [...]
Art. 3.      I programmi finanziati dal Fondo avranno per oggetto lo sviluppo della produttività, al fine di promuovere l'educazione e la preparazione professionale dei lavoratori, studi, sperimentazioni, [...]
Art. 4.      E' autorizzata la concessione di un contributo per un importo massimo di lire 1.100 milioni a favore dell'Agenzia europea della produttività istituita presso l'O.E.C.E
Art. 5.      E' autorizzata una spesa di lire 2.500 milioni per l'attuazione di un programma di costruzioni di nuclei rurali ed urbani di case a basso costo comprendente studi sulla tecnica edilizia per una [...]
Art. 6.      E' costituito, presso la Tesoreria centrale dello Stato, un fondo di rotazione a carattere permanente: «Fondo per l'incremento della produttività»
Art. 7.      Alle operazioni di mutuo di cui al precedente articolo, nonché a tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relative alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione, sono [...]
Art. 8.      Le parti delle somme stanziate in bilancio ai sensi dei precedenti artt. 4 e 5 che entro il 30 giugno 1955 non risultassero impegnate, saranno devolute al Fondo per l'incremento della [...]
Art. 9.      Alla complessiva spesa di lire 12.875 milioni autorizzata con i precedenti articoli, si provvederà mediante prelievo dal Fondo lire, di cui all'art. 2 della L. 4 agosto 1948, n. 1108
Art. 10.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'esercizio finanziario [...]


§ 54.4.2 - L. 31 luglio 1954, n. 626.

Attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttività.

(G.U. 14 agosto 1954, n. 185).

 

Art. 1.

     E' autorizzata la spesa di 2.700 milioni di lire, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Uffici del Comitato interministeriale per la ricostruzione, esercizio finanziario 1954-55, per la istituzione di un Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività.

     Tale Fondo, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Uffici del Comitato interministeriale per la ricostruzione, sarà depositato in conto corrente fruttifero presso il Tesoro dello Stato o presso l'Istituto di emissione.

     A tale Fondo saranno imputate anche le spese effettuate per la realizzazione dei programmi di produttività che dovranno essere rimborsate al Fondo lire Interim-Aid, previsto dall'Accordo stipulato dal Governo italiano e da quello degli Stati Uniti d'America, ratificato e reso esecutivo con decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153.

 

     Art. 2.

     I preventivi ed i rendiconti della gestione del Fondo saranno approvati da un Comitato presieduto da un Ministro Segretario di Stato e composto dai Sottosegretari di Stato del lavoro, dell'industria e commercio, dell'agricoltura, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione e del commercio estero, interessati all'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività, fra essi compreso quello del tesoro, nonché del segretario generale del Comitato interministeriale per la ricostruzione.

     Il presidente ed i membri del Comitato di cui al precedente comma, fra i quali sarà designato il vicepresidente, saranno nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

     Art. 3.

     I programmi finanziati dal Fondo avranno per oggetto lo sviluppo della produttività, al fine di promuovere l'educazione e la preparazione professionale dei lavoratori, studi, sperimentazioni, ricerche, divulgazioni di informazioni tecniche nel campo della produzione e distribuzione e lo sviluppo della cooperazione con particolare riguardo all'attività del Consiglio nazionale delle ricerche, delle Stazioni sperimentali dipendenti dallo Stato, delle Università e di altri Enti che si propongano gli scopi di cui sopra.

 

     Art. 4.

     E' autorizzata la concessione di un contributo per un importo massimo di lire 1.100 milioni a favore dell'Agenzia europea della produttività istituita presso l'O.E.C.E.

     Entro i limiti della suddetta somma, il Ministro per gli affari esteri stabilirà la misura del contributo medesimo e ne disporrà l'erogazione.

 

     Art. 5.

     E' autorizzata una spesa di lire 2.500 milioni per l'attuazione di un programma di costruzioni di nuclei rurali ed urbani di case a basso costo comprendente studi sulla tecnica edilizia per una maggiore produttività di tale settore, usufruendo particolarmente della collaborazione della Prima Giunta U.N.R.R.A.-Casas, degli Istituti per le case popolari, dell'Istituto nazionale case impiegati statali, dei Consorzi di cooperative, che abbiano almeno cinque anni di anzianità, dell'Istituto I.N.A.-Casa, di Enti scientifici universitari o professionali.

     La suddetta somma sarà stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici ad integrazione delle somme che verranno assegnate a tale Ministero per la realizzazione del programma di eliminazione delle abitazioni malsane.

 

     Art. 6.

     E' costituito, presso la Tesoreria centrale dello Stato, un fondo di rotazione a carattere permanente: «Fondo per l'incremento della produttività».

     A detto Fondo affluiscono:

     a) la somma di lire 6.575 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;

     b) le quote di rimborso, per capitale e interessi, dei mutui concessi dedotte le spese e le provvigioni stabilite dal Ministro per il tesoro nelle convenzioni di cui al penultimo comma del presente articolo.

     Le disponibilità del Fondo saranno destinate dal Ministero del tesoro agli Istituti o Aziende di credito, specializzati in forza di legge all'esercizio del credito a medio termine per i vari settori economici, per la concessione di mutui a favore di medie e piccole imprese industriali, commerciali, agricole e artigiane, nonché di Società cooperative e loro Consorzi, che si propongono di valorizzare risorse economiche e possibilità di lavoro secondo programmi di incremento della produttività aziendale elaborati ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 della presente legge.

     La concessione delle anticipazioni di cui al precedente comma, nonché le condizioni relative alla concessione di mutui, saranno regolate da apposite convenzioni da stipularsi dal Ministero del tesoro con l'Istituto o con gli Istituti designati, i quali possono effettuare le operazioni di mutuo di cui al presente articolo anche in deroga a disposizioni di legge o di statuto.

     Le convenzioni sono esenti da tasse di bollo ed imposta di registro.

 

     Art. 7.

     Alle operazioni di mutuo di cui al precedente articolo, nonché a tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relative alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione, sono estese le agevolazioni tributarie di cui al primo comma dell'art. 6 della L. 22 giugno 1950, n. 445.

 

     Art. 8.

     Le parti delle somme stanziate in bilancio ai sensi dei precedenti artt. 4 e 5 che entro il 30 giugno 1955 non risultassero impegnate, saranno devolute al Fondo per l'incremento della produttività di cui al precedente art. 6.

 

     Art. 9.

     Alla complessiva spesa di lire 12.875 milioni autorizzata con i precedenti articoli, si provvederà mediante prelievo dal Fondo lire, di cui all'art. 2 della L. 4 agosto 1948, n. 1108.

 

     Art. 10.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'esercizio finanziario 1954-55.