§ 54.3.5 - D.P.C.M. 14 aprile 1994, n. 609.
Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:54. Impresa
Capitolo:54.3 informatica e servizi
Data:14/04/1994
Numero:609


Sommario
Art. 1.  Definizioni.
Art. 2.  Il presidente.
Art. 3.  I membri dell'Autorità.
Art. 4.  Adunanza e deliberazioni.
Art. 5.  Disegno organizzativo.
Art. 6.  Indennità di funzione e lavoro straordinario.
Art. 7.      1. I consulenti di cui all'art. 6 del decreto legislativo sono scelti tra dipendenti pubblici, anche in quiescenza, e fra i liberi professionisti ed esperti con [...]
Art. 8.  Il direttore generale.
Art. 9.  La commissione di esperti.
Art. 10.  Richiesta di informazioni.
Art. 11.  Procedura del piano triennale.
Art. 12.  Composizione e risoluzione dei contrasti operativi.


§ 54.3.5 - D.P.C.M. 14 aprile 1994, n. 609. [1]

Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

(G.U. 2 novembre 1994, n. 256).

 

 

     Art. 1. Definizioni.

     1. Ai fini del presente regolamento si intende:

     a) per decreto legislativo, il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

     b) per Autorità, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

     c) per amministrazioni, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici nazionali.

 

Capo I

I COMPONENTI E IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA'

 

          Art. 2. Il presidente.

     1. Il presidente:

     a) rappresenta l'Autorità, cui i rapporti con il Governo ed il Parlamento e con gli organismi comunitari e internazionali;

     b) convoca l'Autorità, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, ne dirige i lavori, vigila sull'attuazione delle delibere collegiali, detta le direttive per il funzionamento delle strutture dell'Autorità;

     c) dispone l'assegnazione del personale alle strutture dell'Autorità secondo le dotazioni ed i criteri stabiliti dall'Autorità medesima;

     d) esercita ogni altro potere previsto da disposizioni legislative o regolamentari;

     e) può delegare funzioni a ciascuno degli altri quattro componenti;

     f) in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal componente con maggiore anzianità nell'ufficio, o, in caso di pari anzianità, dal più anziano d'età;

     g) può avvalersi di un proprio gabinetto, cui è preposto un responsabile scelto preferibilmente tra i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, ovvero tra i docenti universitari o i dirigenti d'azienda, nonchè di un servizio per le relazioni esterne, cui è preposto un responsabile scelto tra il personale di cui all'art. 6 del decreto legislativo.

 

          Art. 3. I membri dell'Autorità.

     1. Ogni membro dell'Autorità ha facoltà di chiedere la convocazione dell'Autorità, indicando gli argomenti da inserire all'ordine del giorno. In tal caso, il presidente cura che la convocazione avvenga entro dieci giorni dalla richiesta.

     2. Ogni membro può avvalersi di un assistente scelto preferibilmente fra le categorie indicate nell'art. 2, lettera g), del presente regolamento.

     3. I membri dell'Autorità ed i relativi assistenti si avvalgono di una segreteria, operante nello schema del disegno organizzativo di cui all'art. 5 del presente regolamento.

 

          Art. 4. Adunanza e deliberazioni.

     1. Le adunanze dell'Autorità sono valide se sono presenti almeno tre componenti, tra i quali il Presidente, o chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 2, lettera f), del presente regolamento.

     2. Le funzioni di segretario sono svolte dal direttore generale. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del direttore generale, le funzioni di segretario sono svolte al componente dell'Autorità con minore anzianità nell'ufficio o, in caso di pari anzianità, dal componente più giovane di età.

     3. Le deliberazioni dell'Autorità sono adottate collegialmente. Nei casi di urgenza, il presidente può deliberare, salvo ratifica dell'Autorità entro trenta giorni, sulle materie di competenza dell'Autorità medesima, con esclusione dei regolamenti, del bilancio preventivo, ove previsto, e del rendiconto.

     4. Le deliberazioni dell'Autorità, salvo diversa previsione espressa, sono adottate a maggioranza dei votanti e in ogni caso con non meno di due voti favorevoli. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto è sempre palese, salvo nel caso di deliberazioni concernenti le persone.

     5. Le deliberazioni dell'Autorità concernenti le proposte al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'adozione dei regolamenti di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli; quelle concernenti il bilancio di previsione e il rendiconto sono adottate a maggioranza dei componenti.

     6. L'Autorità può far intervenire estranei e propri funzionari alle adunanze. Delle audizioni viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

 

Capo II

LE STRUTTURE

 

          Art. 5. Disegno organizzativo.

     1. Le strutture dell'Autorità si articolano in aree operative individuate con deliberazione dell'Autorità in modo che vengano adeguatamente distribuiti i compiti relativi alle funzioni indicate nell'art. 7, commi 1 e 3, e negli articoli 12 e 16, comma 1, del decreto legislativo.

     2. I responsabili delle aree operative che svolgono compiti preparatori e istruttori in ordine alle funzioni istituzionali rispondono direttamente all'Autorità.

     3. I responsabili delle aree operative che svolgono compiti strumentali concernenti l'amministrazione del personale, della spesa, dei beni e del sistema informatico, l'inventario, la biblioteca rispondono direttamente al direttore generale.

 

          Art. 6. Indennità di funzione e lavoro straordinario.

     1. In attesa delle determinazioni concernenti l'istituzione del ruolo dei dipendenti dell'Autorità e la regolamentazione del personale e dell'ordinamento delle carriere, al personale di cui all'art. 6 del decreto legislativo e con esclusivo riferimento a quello proveniente dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo, compete una indennità di funzione non pensionabile pari al 50% della retribuzione in godimento, con esclusione della indennità integrativa speciale. Detta indennità è sostitutiva di quella attribuita al personale che presta servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     2. In attesa dell'adozione dei regolamenti sulla amministrazione del personale e sull'ordinamento delle carriere, l'Autorità autorizza il personale ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario nei limiti annui stabiliti per il personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 7.

     1. I consulenti di cui all'art. 6 del decreto legislativo sono scelti tra dipendenti pubblici, anche in quiescenza, e fra i liberi professionisti ed esperti con qualificata competenza nelle materie concernenti l'attività istituzionale dell'Autorità.

     2. Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni è corrisposto un compenso, determinato di volta in volta dal presidente sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità in rapporto alla durata e alla rilevanza delle prestazioni. In tal caso non possono essere conferiti incarichi già compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative o che non siano espressamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza.

     3. Ai liberi professionisti, agli esperti e alle società di consulenza il compenso è corrisposto, previa presentazione di regolare parcella, sulla base di quanto previsto nel disciplinare d'incarico.

 

          Art. 8. Il direttore generale.

     1. Il direttore generale:

     a) partecipa alle adunanze dell'Autorità senza diritto di voto;

     b) sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni dell'Autorità e delle direttive impartite dal presidente;

     c) predispone il bilancio di previsione e il rendiconto annuale;

     d) provvede, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, alle spese necessarie per il funzionamento dell'amministrazione, e per la realizzazione dei progetti innovativi e intersettoriali ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo, secondo i criteri ed i limiti fissati nelle deliberazioni dell'Autorità;

     e) vigila sulla gestione del personale dell'Autorità e assicura l'assegnazione dei dipendenti alle strutture dell'Autorità medesima, secondo le disposizioni del presidente.

 

          Art. 9. La commissione di esperti.

     1. Il presidente della commissione di esperti di cui all'art. 8 del decreto legislativo è nominato dal presidente dell'Autorità.

     2. Per la validità delle riunioni della commissione di esperti e per l'adozione delle pronunce della commissione stessa si applicano le disposizioni dell'art. 4, commi 1 e 4, del presente regolamento.

     3. Le opinioni dissenzienti devono risultare esplicitamente nei verbali delle riunioni.

 

Capo III

LE PROCEDURE

 

          Art. 10. Richiesta di informazioni.

     1. L'Autorità può in qualsiasi momento richiedere informazioni alle imprese ed alle amministrazioni, che sono tenute a fornirle, in base all'art. 15, comma 1, del decreto legislativo. L'obbligo grava sui rappresentanti legali delle imprese e sui dirigenti responsabili dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni, di cui all'art. 10 del decreto legislativo.

     2. La richiesta è formulata per iscritto o, anche, oralmente. In tal caso se ne dà atto in apposito processo verbale.

     3. La richiesta deve comunque indicare:

     a) i fatti in ordine ai quali si chiedono chiarimenti;

     b) lo scopo;

     c) il termine per la risposta;

     d) le modalità di predisposizione delle informazioni.

 

          Art. 11. Procedura del piano triennale.

     1. L'Autorità elabora le linee strategiche di cui all'art. 9, comma 2, lettera a), del decreto legislativo e fissa le procedure per la redazione delle bozze di piano da parte delle amministrazioni. Linee stategiche e procedure sono comunicate entro il mese di febbraio alle amministrazioni.

     2. Le amministrazioni, annualmente, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, trasmettono all'Autorità le bozze di piano di cui all'art. 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo, redatte secondo le linee strategiche e nel rispetto delle procedure fissate dall'Autorità.

     3. Decorsi i sessanta giorni di cui al comma precedente, l'Autorità aggiorna annualmente il piano triennale di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo, anche in carenza delle bozze di piano delle amministrazioni inadempienti, e lo trasmette per l'approvazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inoltrandone copia al Ministro del tesoro ed al Ministro del bilancio e della programmazione economica. L'Autorità trasmette altresì a ciascuna amministrazione la parte di piano di rispettiva competenza.

 

          Art. 12. Composizione e risoluzione dei contrasti operativi.

     1. Ove tra due o più amministrazioni anche in esito alla conferenza dei servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, insorgano contrasti operativi in tema di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione, mantenimento di sistemi informativi automatizzati, l'Autorità notifica alle amministrazioni in contrasto l'apertura di un'apposita istruttoria.

     2. Entro quindici giorni dall'apertura dell'istruttoria, l'Autorità convoca i dirigenti responsabili dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni in contrasto, affinchè espongano le ragioni delle scelte divergenti. L'autorità può sentire anche i Ministri, ovvero i titolari degli organi di governo degli enti pubblici, nonchè i rappresentanti legali delle imprese interessate, esperti ed altri soggetti che la stessa Autorità ritenga opportuno convocare.

     3. A seguito delle audizioni previste al comma 2, l'Autorità indica per iscritto i modi di composizione del contrasto. Ove le amministrazioni non si adeguino alle indicazioni dell'Autorità, quest'ultima formula al Presidente del Consiglio dei Ministri una proposta per la soluzione definitiva del contrasto.


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 177, ad eccezione dell'articolo 6.