§ 53.5.12 - D.P.R. 24 maggio 1988, n. 215.
Attuazione delle direttive CEE numeri 83/478 e 85/610 recanti, rispettivamente, la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva CEE n. [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:53. Igiene e sicurezza del lavoro
Capitolo:53.5 sostanze pericolose
Data:24/05/1988
Numero:215


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione.
Art. 2.  Esclusioni dal campo di applicazione.
Art. 3.  Adeguamenti tecnici.
Art. 4.  Immissione sul mercato.
Art. 5.  Etichettatura.
Art. 6.  Decorrenza degli effetti.
Art. 7.  Sanzioni.


§ 53.5.12 - D.P.R. 24 maggio 1988, n. 215.

Attuazione delle direttive CEE numeri 83/478 e 85/610 recanti, rispettivamente, la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva CEE n. 76/769 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

(G.U. 20 giugno 1988, n. 143, S.O.).

 

Art. 1. Campo di applicazione.

     1. Il presente decreto regola le restrizioni in materia di immissione sul mercato e commercializzazione nel territorio nazionale dell'amianto e dei prodotti che lo contengono.

 

     Art. 2. Esclusioni dal campo di applicazione.

     1. Le norme del presente decreto non si applicano:

     a) al trasporto per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima ed aerea;

     b) all'esportazione verso i Paesi terzi;

     c) al transito sottoposto a controllo doganale, purché non si dia luogo ad alcuna trasformazione;

     d) all'immissione sul mercato strettamente finalizzata a scopi di ricerca, di sviluppo e di analisi.

 

     Art. 3. Adeguamenti tecnici.

     1. I decreti di cui all'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono emanati dal Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno, e possono contenere la fissazione di un termine per lo smaltimento delle sostanze, dei preparati e dei prodotti già immessi sul mercato e non conformi alle disposizioni contenute nei decreti medesimi.

 

     Art. 4. Immissione sul mercato.

     1. Sono vietate l'immissione sul mercato e la commercializzazione della crocidolite e dei prodotti che la contengono.

     2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, l'immissione sul mercato, la commercializzazione, nonché l'installazione o messa in opera dei prodotti contenenti crocidolite, di cui all'allegato 1, punto 2.1, salvo quanto previsto dall'art. 5, sono consentite fino al 30 aprile 1991.

     3. Sono vietate l'immissione sul mercato e la commercializzazione dei prodotti contenenti fibre di amianto, indicati nell'allegato 1, punto 1.2.

     4. In deroga a quanto previsto dal comma 3, l'immissione sul mercato e la commercializzazione dei prodotti indicati nell'allegato 1, punto 2.2, salvo quanto previsto dall'art. 5, sono consentite fino al 30 aprile 1991.

     5. Con decreti del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno, da adottarsi entro e non oltre il 31 dicembre 1990, i termini delle deroghe previste dai commi 2 e 4 possono essere motivatamente prorogati di non oltre due anni e per una sola volta, in caso di accertata perdurante impossibilità di sostituzione delle fibre di amianto con altri prodotti e sostanze non pericolosi.

 

     Art. 5. Etichettatura.

     1. I prodotti contenenti le seguenti fibre di amianto, per le quali non è previsto divieto di immissione in commercio e commercializzazione, devono essere etichettati in conformità alle disposizioni previste dall'allegato 2:

     a) crocidolite: CAS n. 12001-28-4;

     b) crisotilo: CAS n. 12001-29-5;

     c) amosite: CAS n. 12172-73-5;

     d) antofillite: CAS n. 77536-67-5;

     e) actinolite: CAS n. 77536-66-4;

     f) tremolite: CAS n. 77536-68-6.

 

     Art. 6. Decorrenza degli effetti.

     1. Le prescrizioni contenute nell'art. 4, commi 1 e 3, e nell'art. 5 hanno effetto a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 7. Sanzioni.

     1. Chiunque immette sul mercato o commercializza le sostanze ed i prodotti di cui all'allegato 1, in violazione delle disposizioni del presente decreto, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentocinquantamila a lire due milioni.

 

 

     ALLEGATI

     (Omissis)