§ 53.4.27 - L. 21 giugno 1986, n. 317.
Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione in [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:53. Igiene e sicurezza del lavoro
Capitolo:53.4 sicurezza degli impianti e dei dispositivi
Data:21/06/1986
Numero:317


Sommario
Art. 1.  Definizioni preliminari.
Art. 1 bis.  Ambito di applicazione della procedura di informazione.
Art. 2.  Prodotti esclusi dalla normativa.
Art. 3.  Nomine di rappresentanti dello Stato nel Comitato della Commissione delle Comunità europee.
Art. 4.  Organismi italiani di normalizzazione.
Art. 5.  Adempimenti degli organismi di normalizzazione e delle amministrazioni pubbliche.
Art. 6.  Comunicazione delle informazioni da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 7.  Spesa per il funzionamento dell'Ispettorato tecnico dell'industria.
Art. 8.  Contributo agli organismi di normalizzazione.
Art. 9.  Differimento della messa in vigore di regole tecniche.
Art. 9 bis.  Adempimenti procedurali.
Art. 9 ter.  Esclusione di adempimenti.
Art. 10.  Disposizioni finanziarie.
Art. 11.  Entrata in vigore.


§ 53.4.27 - L. 21 giugno 1986, n. 317.

Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998. [1]

(G.U. 2 luglio 1986, n. 151).

 

Art. 1. Definizioni preliminari. [1a]

     1. Ai fini della presente legge, nonché per l'esercizio delle competenze di cui al decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, si intende per:

     a) "prodotto": i prodotti di fabbricazione industriale ed i prodotti agricoli compresi i prodotti della pesca;

     b) "servizio": qualsiasi servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi. Ai fini della presente definizione si intende: per "servizio a distanza" un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti; per "servizio per via elettronica" un servizio inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento, compresa la compressione digitale e di memorizzazione di dati e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici od altri mezzi elettromagnetici; per "servizio a richiesta individuale di un destinatario di servizi" un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale;

     c) "regola relativa ai servizi": un requisito di natura generale relativo all'accesso alle attività di servizio di cui al punto b) ed al loro esercizio, in particolare le disposizioni relative al prestatore di servizi, ai servizi ed al destinatario di servizi, ad esclusione delle regole che non riguardino specificamente i servizi definiti al predetto punto b). Si considera riguardante specificamente i servizi della società dell'informazione una regola che, alla luce della sua motivazione e del testo del relativo dispositivo, si pone come finalità e obiettivo specifici, nel suo insieme o in alcune disposizioni puntuali, di disciplinare in modo esplicito e mirato tali servizi; non si considera riguardante specificamente i servizi della società dell'informazione una regola che riguarda tali servizi solo in modo implicito o incidentale;

     d) "specifica tecnica": una specifica normativa contenuta in un documento che definisce le caratteristiche richieste ad un prodotto, quali i livelli di qualità o di appropriata utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità. Sono altresì compresi i metodi ed i procedimenti di produzione relativi ai prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, del Trattato istitutivo della Comunità europea, ai prodotti destinati all'alimentazione umana e animale, nonché ai medicinali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni, così come i metodi ed i procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti, quando abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi;

     e) "altro requisito": un requisito diverso da una specifica tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell'ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione, qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione;

     f) "norma": una specifica tecnica, approvata da un organismo riconosciuto e abilitato ad emanare atti di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria e che appartenga ad una delle seguenti categorie: norma internazionale, norma europea, norma nazionale. Sono norme internazionali, europee o nazionali, le norme adottate e messe a disposizione del pubblico rispettivamente da un'organizzazione internazionale di normalizzazione, da un organismo europeo di normalizzazione o da un organismo nazionale di normalizzazione;

     g) "programma di normalizzazione": un piano di lavoro predisposto da uno degli organismi di cui alla lettera l) contenente l'elenco delle materie costituenti oggetto dei lavori di normalizzazione;

     h) "progetto di norma": il documento contenente il testo delle specifiche tecniche per una determinata materia, predisposto ai fini dell'adozione secondo la procedura di normalizzazione nazionale, quale risulta dai lavori preparatori e qual è distribuito ai fini di pubblica inchiesta o di commento;

     i) "organismo europeo di normalizzazione": uno degli organismi elencati nell'allegato I della direttiva 98/34/CE;

     l) "organismo nazionale di normalizzazione": uno degli organismi elencati nell'allegato II della direttiva 98/34/CE;

     m) "regola tecnica": una specifica tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni, anche amministrative, che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un prestatore di servizi o l'utilizzo degli stessi in tutto il territorio nazionale o in una parte importante di esso. Costituiscono, inoltre, regole tecniche le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, che vietano la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi, ad eccezione di quelle indicate all'articolo 9-ter. Costituiscono in ogni caso regole tecniche:

     1) le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che fanno riferimento diretto ovvero indiretto, attraverso codici professionali o di buona prassi, a specifiche tecniche o ad alti requisiti o a regole relative ai servizi e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

     2) gli accordi facoltativi dei quali l'Amministrazione è parte contraente e che, nell'interesse generale mirano al rispetto di specifiche tecniche o di altri requisiti o di regole relative ai servizi, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici;

     3) le specifiche tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi, promuovendo l'osservanza di tali specifiche tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi; sono escluse le specifiche tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di sicurezza sociale;

     n) "progetto di regola tecnica": il testo di una regola tecnica, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per adottarlo o farlo adottare come regola tecnica e che si trovi in una fase preparatoria in cui sia ancora possibile apportarvi emendamenti sostanziali;

     o) "ispettorato tecnico": l'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

     Art. 1 bis. Ambito di applicazione della procedura di informazione. [1b]

     1. I progetti di regole tecniche sono sottoposti alla procedura d'informazione di cui alla presente legge.

     2. La presente legge non si applica:

     a) ai servizi del tipo di quelli elencati nell'allegato I;

     b) ai servizi di radiodiffusione sonora;

     c) ai servizi di radiodiffusione televisiva di cui all'articolo 1, lettera a), della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE;

     d) alle regole relative ai servizi concernenti questioni che costituiscono oggetto di normativa comunitaria in materia di servizi di telecomunicazione, quali definiti dalla direttiva 90/387/CEE;

     e) alle regole relative ai servizi concernenti questioni che costituiscono oggetto di una normativa comunitaria in materia di servizi finanziari del tipo di quelli indicati nell'allegato II;

     f) salvo quanto previsto all'articolo 9 bis, comma 8, alle regole relative ai servizi emanate dai o per i mercati regolamentati ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, da o per altri mercati o organi che effettuano operazioni di compensazione o di pagamento su tali mercati;

     g) alle misure necessarie, nell'ambito del Trattato, per garantire la protezione delle persone e, in particolare, dei lavoratori, in relazione all'impiego dei prodotti, a condizione che tali misure non influiscano sui prodotti stessi.

 

 

 

 

     Art. 2. Prodotti esclusi dalla normativa.

     1. [2]

 

     Art. 3. Nomine di rappresentanti dello Stato nel Comitato della Commissione delle Comunità europee. [3]

     1. I rappresentanti dello Stato italiano in seno al Comitato permanente previsto dall'articolo 5 della direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE, sono nominati dal Ministro degli affari esteri, su designazione, rispettivamente, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro dei lavori pubblici, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, nell'ambito dei funzionari delle direzioni generali specificatamente competenti e di esperti altamente specializzati [3a].

     2. I rappresentanti di cui al comma 1 coordinano la propria attività con le altre amministrazioni pubbliche interessate, anche mediante la periodica convocazione di conferenze di servizi con i rappresentanti delle amministrazioni interessate.

     3. Possono essere designati, di volta in volta, in casi particolari, funzionari di amministrazioni pubbliche ed esperti altamente specializzati su specifici argomenti da trattare in seno al Comitato di cui al comma 1.

 

     Art. 4. Organismi italiani di normalizzazione. [3]

     1. Ogni modifica degli organismi italiani di normalizzazione di cui all'elenco allegato alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE, è comunicata alla Commissione delle Comunità europee dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo decreto interministeriale adottato di concerto con i Ministri degli affari esteri, del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori pubblici e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Le modifiche entrano in vigore alla data di pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee [3a].

     2. La vigilanza sugli enti che assolvono le funzioni di organismo di normalizzazione ai fini della presente legge è esercitata dal Consiglio nazionale delle ricerche, che riferisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e, limitatamente al settore dell'ingegneria civile e strutturale, d'intesa fra il Consiglio nazionale delle ricerche e il Consiglio superiore dei lavori pubblici, i quali riferiscono ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici.

 

     Art. 5. Adempimenti degli organismi di normalizzazione e delle amministrazioni pubbliche. [3]

     1. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli organismi di normalizzazione informano la Commissione delle Comunità europee e i corrispondenti organismi degli altri Stati membri della Comunità europea, nonché il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), l'Istituto europeo per la standardizzazione nelle telecomunicazioni (ETSI) e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) sui programmi di normalizzazione e sui progetti di norma che non costituiscono la trasposizione integrale di una norma internazionale o europea, indicando in particolare se la norma costituisce una nuova norma nazionale o una sua modifica ovvero la trasformazione di una norma internazionale o europea e segnalando in tal caso le differenze o modifiche apportate. Le informazioni di cui al presente comma sono aggiornate ogni tre mesi.

     1 bis. Se la Commissione europea o gli organismi europei di normalizzazione comunicano l'intenzione di trattare a livello europeo e secondo le procedure definite dagli organismi europei di normalizzazione, un soggetto compreso nel programma annuale di normalizzazione degli organismi italiani di normalizzazione, questi ultimi non si oppongono a tale iniziativa e non intraprendono alcuna azione che possa pregiudicare una decisione in merito [3b].

     1 ter. Durante l'elaborazione o dopo l'approvazione di una norma europea per la quale la Commissione europea abbia conferito agli organismi europei di normalizzazione un mandato con un termine determinato, gli organismi italiani di normalizzazione non intraprendono alcuna azione che possa recare pregiudizio all'armonizzazione comunitaria, e in particolare nel settore in questione non pubblicano una norma nazionale nuova o riveduta che non sia interamente conforme ad una norma europea già esistente [3b].

     1 quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter non si applicano se, tramite l'Ispettorato tecnico, un'amministrazione pubblica ha presentato ad un organismo italiano di normalizzazione la richiesta di elaborare una specifica tecnica o una norma relativa a determinati prodotti in vista dell'emanazione di una regola tecnica concernente i medesimi prodotti. In questo caso l'Ispettorato tecnico comunica alla Commissione europea la richiesta di elaborazione della specifica tecnica o della norma con la stessa procedura prevista per la comunicazione dei progetti di regole tecniche, indicando i motivi che ne giustificano la formulazione [3b].

     1 quinquies. Una norma adottata da un organismo italiano di normalizzazione senza attuare le procedure previste ai commi 1 o 1 quater, ovvero in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 bis o 1 ter non può essere assunta come riferimento per l'adozione di atti di riconoscimento, omologazione o utilizzazione [3b].

     2. Le informazioni ricevute dagli organismi di normalizzazione degli altri Stati membri della Comunità europea, dal CEN, dall'ETSI e dal CENELEC, sono trasmesse dagli organi italiani di normalizzazione all'Ispettorato tecnico dell'industria del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, limitatamente al settore dell'ingegneria civile e strutturale, al Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

     2 bis. I progetti di regole tecniche rientranti nel campo d'applicazione della presente legge, nonché ogni modifica importante degli stessi che ne altera la portata, ne abbrevia il calendario di applicazione iniziale o aggiunge o rende più rigorosi le specifiche o i requisiti, sono trasmessi all'Ispettorato tecnico dai soggetti competenti alla loro adozione; se il progetto di regola tecnica concerne il semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, si può omettere dalla trasmissione il testo della norma recepita, indicando un semplice riferimento alla norma stessa.

     Ogni progetto deve essere corredato dalla documentazione seguente:

     a) apposita relazione recante l'enunciazione dei motivi che rendono necessaria la sua adozione;

     b) nei casi di cui al comma 5, la documentazione ivi prevista;

     c) eventuale motivata richiesta di riservatezza alla quale l'Ispettorato tecnico si conforma nell'esplicare la procedura d'informazione della presente legge;

     d) testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, se la loro conoscenza è necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica, se tale testo è stato già trasmesso in relazione a comunicazioni precedenti è sufficiente indicare gli estremi di dette comunicazioni;

     e) nei casi di urgenza indicati nell'articolo 9, comma 6, la richiesta di procedura d'urgenza accompagnata da un'esauriente relazione sui motivi che la giustificano [3b].

     2 ter. Per i progetti di regole tecniche contenuti in provvedimenti, anche con valore o forza di legge, ovvero di iniziativa legislativa, di competenza del Consiglio dei Ministri, gli adempimenti di cui al comma 2- bis sono effettuati a cura del Ministero proponente con competenza istituzionale prevalente per la materia [3b].

     2 quater. Per i progetti di regole tecniche contenuti in proposte di legge d'iniziativa parlamentare gli adempimenti di cui al comma 2 bis sono effettuati, subito dopo la pubblicazione negli atti parlamentari, a cura del Ministero con competenza istituzionale prevalente per la materia [3b].

     2 quinquies. L'Ispettorato tecnico trasmette i progetti di regole tecniche, completi della relativa documentazione, alla Commissione europea ed espleta gli adempimenti previsti dall'articolo 9 bis [3b].

     2 sexies. Nel preambolo o nel testo di un progetto di regola tecnica rientrante nel campo d'applicazione della presente legge deve essere indicato un riferimento alla direttiva 98/34/CE [3b].

     3. L'Ispettorato tecnico, anche su richiesta dei soggetti che presentano i progetti di regole tecniche o che esprimono osservazioni o pareri sui progetti di regole tecniche presentati da altri Stati membri dell'Unione europea, può chiedere, nei casi in cui il progetto di regola tecnica presenta aspetti che interessano più soggetti, di indire presso il Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri riunioni di coordinamento per la verifica della completezza delle comunicazioni da trasmettere alla Commissione europea [3c].

     4. Se il progetto di regola tecnica fa parte di una misura prevista in atti comunitari diversi dalla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE, può essere comunicato alla Commissione delle Comunità europee in conformità al presente articolo, ovvero secondo la procedura prevista dalle norme di attuazione della misura sopraindicata. In tal caso nella comunicazione è espressamente dichiarato che la stessa vale anche ai sensi della direttiva 98/34/CEE, modificata dalla direttiva 98/48/CE. Della comunicazione è data notizia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri [3a].

     5. Se il progetto di regola tecnica mira a limitare la commercializzazione o l'utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un prodotto chimico, anche per motivi di salute pubblica o di tutela dei consumatori o dell'ambiente, esso è comunicato unitamente ad un promemoria relativo alla sostanza, al preparato o al prodotto, ai prodotti di sostituzione conosciuti e disponibili, se tali informazioni sono disponibili, nonché alle conseguenze per la salute pubblica o la tutela del consumatore o dell'ambiente, corredato da un'analisi dei rischi effettuata secondo i principi generali di valutazione dei rischi dei prodotti chimici di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 793/93 ove si tratti di una sostanza già esistente, o di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/32/CEE nel caso di una nuova sostanza.

     6. [3d].

 

     Art. 6. Comunicazione delle informazioni da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. [3e]

     1. Le informazioni acquisite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel corso della procedura comunitaria di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche sono poste a disposizione delle altre amministrazioni pubbliche interessate. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato definisce le modalità per assicurare il flusso delle informazioni, anche mediante sistemi di posta elettronica. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è tenuto a garantire l'accesso alle informazioni da parte degli utenti, singoli od associati, anche attraverso l'ausilio di adeguati supporti informatici e di sportelli al pubblico, aperti a cura delle amministrazioni regionali.

     2. Le osservazioni o i pareri circostanziati formulati sui progetti di regole tecniche presentati dal altri Stati membri dell'Unione europea sono inviati all'Ispettorato tecnico che li trasmette alla Commissione europea, tenendo conto dei risultati dell'eventuale coordinamento condotto ai sensi dell'articolo 5, comma 3. Per quanto concerne le specifiche tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 3), le osservazioni o i pareri circostanziati possono fondarsi unicamente sugli aspetti suscettibili di costituire ostacolo agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell'operatore dei servizi, e non sugli elementi fiscali o finanziari del progetto. Per quanto riguarda i progetti di regole relative ai servizi, i pareri circostanziati non possono comunque pregiudicare misure di politica culturale, in particolare nel settore audiovisivo, che lo Stato membro dell'Unione europea che ha presentato il progetto può adottare secondo il diritto comunitario, tenendo conto della diversità linguistica, delle specificità nazionali e regionali, nonché dei loro patrimoni culturali.

 

     Art. 7. Spesa per il funzionamento dell'Ispettorato tecnico dell'industria.

     1. A decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, la spesa valutata in lire 92.500.000 iscritta nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale a norma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265, viene iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

     Art. 8. Contributo agli organismi di normalizzazione.

     1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può concedere agli organismi di normalizzazione un contributo annuo determinato forfettariamente in relazione alle spese documentate dagli organismi stessi.

 

     Art. 9. Differimento della messa in vigore di regole tecniche. [4]

     1. La regola tecnica non può essere messa in vigore prima della data di scadenza del termine di tre mesi a decorrere dalla data comunicata dalla Commissione europea quale data di ricevimento del progetto di regola tecnica, corredato della documentazione prescritta ai sensi dell'articolo 5, di seguito "data di notifica".

     2. Se nel periodo di cui al comma 1 la Commissione europea o uno Stato membro dell'Unione europea emette un parere circostanziato secondo il quale il progetto di regola tecnica presenta aspetti suscettibili di creare ostacoli alla libera circolazione delle merci o alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento degli operatori di servizi nell'ambito del mercato interno, la regola tecnica non può essere messa in vigore prima dei seguenti termini a decorrere dalla data di notifica:

     a) quattro mesi, nel caso di regole di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 2);

     b) fatti salvi i commi 3 e 4 del presente articolo, sei mesi, nei casi diversi da quello di cui alla lettera a) e da altre regole relative ai servizi;

     c) fatto salvo il comma 4 del presente articolo, quattro mesi, nel caso di progetto di regola relativa ai servizi; ai fini dell'applicazione della presente lettera il parere circostanziato deve avere un contenuto conforme a quello indicato all'articolo 6, comma 2.

     3. Nel caso di un progetto di regola tecnica diversa da una regola relativa ai servizi, se nel periodo di cui al comma 1, del presente articolo, la Commissione europea notifica la sua intenzione di proporre o di adottare una direttiva, un regolamento o una decisione in materia conformemente all'articolo 249 del Trattato, la regola tecnica può essere messa in vigore solamente dopo un periodo di sospensione di dodici mesi dalla data di notifica, prolungato a diciotto mesi se durante la sospensione il Consiglio dell'Unione europea adotta una posizione comune.

     4. Se nel periodo di cui al comma 1 la Commissione europea comunica la constatazione che il progetto di regola tecnica concerne una materia oggetto di una proposta di direttiva, di regolamento o di decisione presentata al Consiglio dell'Unione europea conformemente all'articolo 249 del Trattato, la regola tecnica può essere messa in vigore solamente dopo un periodo di sospensione di dodici mesi dalla data di notifica, prolungato a diciotto mesi se durante la sospensione il Consiglio dell'Unione europea adotta una posizione comune.

     5. Gli obblighi di sospensione di cui ai commi 3 e 4 cessano se la Commissione europea comunica il ritiro della proposta o del progetto o la rinuncia all'intenzione di proporre o di adottare un atto comunitario cogente ovvero se è adottato un atto comunitario vincolante da parte del Consiglio o della Commissione.

     6. I commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano nei casi in cui l'adozione di regole tecniche è resa necessaria da urgenti motivi giustificati da una situazione grave e imprevedibile inerente alla tutela della salute delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali o alla sicurezza e, per le regole relative ai servizi, giustificati anche da motivi di ordine pubblico, in particolare in materia di tutela dei minori, ovvero giustificati da una situazione grave inerente alla tutela della sicurezza e integrità del sistema finanziario e, in particolare, ai fini della tutela dei depositanti, degli investitori e degli assicurati.

 

     Art. 9 bis. Adempimenti procedurali. [5]

     1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, l'Ispettorato tecnico informa i soggetti di cui all'articolo 5, commi 2 bis, 2 ter e 2 quater che hanno trasmesso il progetto di regola tecnica, della sua comunicazione alla Commissione europea e della data di scadenza del termine di tre mesi di cui all'articolo 9, comma 1, nonché del numero assegnato da detta Commissione al relativo fascicolo.

     2. Se durante il periodo di cui all'articolo 9, comma 1, la Commissione europea trasmette all'Ispettorato tecnico osservazioni su un progetto di regola tecnica formulate dalla Commissione medesima o da un altro Stato membro dell'Unione europea, l'Ispettorato tecnico ne informa tempestivamente i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo affinché formulino una risposta da inviare alla Commissione, tramite lo stesso Ispettorato tecnico, nella quale è indicato se ed in quale misura è possibile tenere conto delle osservazioni nella stesura definitiva della regola tecnica.

     3. Se durante il periodo di cui all'articolo 9, comma 1, la Commissione europea trasmette all'Ispettorato tecnico un parere circostanziato su un progetto di regola tecnica formulato dalla Commissione medesima o da un altro Stato membro dell'Unione europea, l'Ispettorato tecnico informa tempestivamente i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, comunicando anche il nuovo termine di differimento della messa in vigore della misura ai sensi dell'articolo 9. Entro tale termine detti soggetti formulano una risposta al parere circostanziato, da inviare alla Commissione europea tramite l'Ispettorato tecnico, nella quale sono indicate le modifiche che si intendono apportare al progetto per conformarlo al parere circostanziato.

     4. Se il progetto riguarda regole relative ai servizi e i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo valutano impossibile tenere conto del parere circostanziato, essi formulano una risposta, da inviare alla Commissione europea tramite l'Ispettorato tecnico, nella quale, per ciascuno degli aspetti contestati, sono indicati i motivi per i quali non è possibile tenerne conto nella stesura definitiva della regola tecnica.

     5. L'Ispettorato tecnico comunica ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo i commenti che la Commissione europea formula sulle risposte ai pareri circostanziati di cui ai commi 2, 3 e 4.

     6. Se durante il periodo di cui all'articolo 9, comma 1, la Commissione europea trasmette all'Ispettorato tecnico comunicazioni ai sensi dell'articolo 9, commi 3, 4 e 5 su un progetto di regola tecnica, l'Ispettorato tecnico ne informa tempestivamente i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, comunicando anche il nuovo termine di differimento della messa in vigore della misura ai sensi dell'articolo 9.

     7. Le comunicazioni dell'Ispettorato tecnico di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 del presente articolo ai soggetti che hanno trasmesso il progetto di regola tecnica sono effettuate anche al Ministro per i rapporti con il Parlamento, per la trasmissione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nel caso dei progetti contenuti in disegni di legge di iniziativa parlamentare.

     8. Copia del provvedimento definitivo che adotta una regola tecnica rientrante nel campo d'applicazione della presente legge è inviato all'Ispettorato tecnico, all'atto della sua pubblicazione o diramazione ufficiale, dai soggetti competenti alla loro adozione o, nei casi di cui all'articolo 5, commi 2 ter e 2 quater, dai Ministeri indicati negli stessi commi; l'Ispettorato tecnico ne cura la trasmissione alla Commissione europea.

 

     Art. 9 ter. Esclusione di adempimenti. [5]

     1. L'articolo 5, commi 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 3, 4 e 5, e l'articolo 9 non si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative o agli accordi facoltativi che:

     a) si conformano agli atti comunitari cogenti che danno luogo all'adozione di specifiche tecniche o di regole relative ai servizi;

     b) soddisfano gli impegni derivanti da un accordo internazionale che dà luogo all'adozione di specifiche tecniche o di regole comuni relative ai servizi comuni nella Comunità;

     c) fanno uso di clausole di salvaguardia previste negli atti comunitari cogenti;

     d) applicano l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 92/59/CEE del Consiglio, relativa alla sicurezza generale dei prodotti;

     e) eseguono una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee;

     f) si limitano a modificare una regola tecnica conformemente ad una richiesta della Commissione europea diretta ad eliminare un ostacolo agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell'operatore di servizi.

     2. L'articolo 9 non si applica alle regole tecniche che vietano la fabbricazione di prodotti senza ostacolarne la libera circolazione e alle specifiche tecniche o ad altri requisiti o alle regole relative ai servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 3).

     3. L'articolo 9, commi 3, 4 e 5, non si applica agli accordi facoltativi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 2).

 

     Art. 10. Disposizioni finanziarie.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986- 1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 11. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

ALLEGATO I [6]

Elenco indicativo dei servizi di cui all'articolo 1 bis, comma 2, lettera a)

 

     1. Servizi non forniti "a distanza".

     Servizi forniti in presenza del prestatario e del destinatario, anche se mediante dispositivi elettronici:

     a) esame o trattamento in un gabinetto medico mediante attrezzature elettroniche, ma con la presenza del paziente;

     b) consultazione di un catalogo elettronico in un negozio in presenza del cliente;

     c) prenotazione di biglietti aerei attraverso una rete informatica in un'agenzia viaggi in presenza del cliente;

     d) giochi elettronici messi a disposizione di un giocatore presente in una sala giochi.

 

     2. Servizi non forniti "per via elettronica".

     2.1. Servizi a contenuto materiale anche se implicano l'utilizzazione di dispositivi elettronici:

     a) distributori automatici di biglietti (banconote, biglietti ferroviari);

     b) accesso a reti stradali, parcheggi, ecc. a pagamento, anche se all'entrata e/o all'uscita intervengono dispositivi elettronici per controllare l'accesso e/o garantire il corretto pagamento.

     2.2. Servizi non in linea: distribuzione di cd-rom e di software su dischetti.

     2.3. Servizi non forniti attraverso sistemi elettronici di archiviazione/trattamento di dati:

     a) servizi di telefonia vocale;

     b) servizi telefax/telex;

     c) servizi forniti mediante telefonia vocale o telefax;

     d) consulto medico per telefono/telefax;

     e) consulenza legale per telefono/telefax;

     f) marketing diretto per telefono/telefax.

 

     3. Servizi non forniti "a richiesta individuale di un destinatario di servizi".

     Servizi forniti mediante invio di dati senza una richiesta individuale e destinati alla ricezione simultanea da parte di un numero illimitato di destinatari (trasmissione da punto a multipunto):

     a) servizi di radiodiffusione televisiva [compresi i servizi near- video on-demand (N-Vod)] di cui all'articolo 1, lettera a), della direttiva 89/552/CEE;

b) servizi di radiodiffusione sonora;

c) teletesto (televisivo).

 

 

ALLEGATO II [6]

Elenco indicativo dei servizi finanziari di cui all'articolo 1 bis, comma 2, lettera e)

 

     1. Servizi d'investimento.

     2. Operazioni di assicurazione e riassicurazione.

     3. Servizi bancari.

     4. Operazioni relative ai fondi di pensione.

     5. Servizi concernenti operazioni a termine o in opzione.

     Tali servizi comprendono in particolare:

     a) i servizi di investimento di cui all'allegato della direttiva 93/22/CEE, i servizi di organismi di investimento collettivo;

     b) i servizi concernenti attività che beneficiano del riconoscimento reciproco, di cui all'allegato della direttiva 89/646/CEE;

     c) le operazioni che riguardano attività di assicurazione e riassicurazione di cui:

     all'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE;

     all'allegato della direttiva 79/267/CEE;

     alla direttiva 64/225/CEE;

     alle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE.

 


[1] Titolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 23 novembre 2000, n. 427.

[1a] Articolo già sostituito dall'art. 46 della L. 6 febbraio 1996, n. 52 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 23 novembre 2000, n. 427.

[1b] Articolo aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 23 novembre 2000, n. 427.

[2] Articolo prima sostituito dall'art. 53 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 e poi abrogato dall'art. 46 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 46 della L. 6 febbraio 1996, n. 52.

[3a] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 23 novembre 2000, n. 427.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 46 della L. 6 febbraio 1996, n. 52.

[3a] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 23 novembre 2000, n. 427.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 46 della L. 6 febbraio 1996, n. 52.

[3b] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.Lgs. 23 novembre 2000, n. 427.

[3b] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.Lgs. 23 novembre 2000, n. 427.

[3b] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.Lgs. 23 novembre 2000, n. 427.

[3b] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.Lgs. 23 novembre 2000, n. 427.

[3b] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.Lgs. 23 novembre 2000, n. 427.

[3b] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.Lgs. 23 novembre 2000, n. 427.

[3b] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.Lgs. 23 novembre 2000, n. 427.

[3b] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.Lgs. 23 novembre 2000, n. 427.

[3b] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.Lgs. 23 novembre 2000, n. 427.

[3c] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 23 novembre 2000, n. 427.

[3a] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 23 novembre 2000, n. 427.

[3d] Comma abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 23 novembre 2000, n. 427.

[3e] Articolo sostituito dall'art. 46 della L. 6 febbraio 1996, n. 52 e ora così modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 23 novembre 2000, n. 427.

[4] Articolo già sostituito dall'art. 53 della L. 29 dicembre 1990, n. 428 e dall'art. 46 della L. 6 febbraio 1996, n. 52, così ulteriormente sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 23 novembre 2000, n. 427.

[5] Articolo aggiunto dall'art. 7 del D.Lgs. 23 novembre 2000, n. 427.

[5] Articolo aggiunto dall'art. 7 del D.Lgs. 23 novembre 2000, n. 427.

[6] Allegato aggiunto dall'art. 9 del D.Lgs. 23 novembre 2000, n. 427.

[6] Allegato aggiunto dall'art. 9 del D.Lgs. 23 novembre 2000, n. 427.