§ 53.3.14 - D.P.R. 20 marzo 1956, n. 323.
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici


Settore:Normativa nazionale
Materia:53. Igiene e sicurezza del lavoro
Capitolo:53.3 prevenzione degli infortuni
Data:20/03/1956
Numero:323


Sommario
Art. 1.  (Campo di applicazione)
Art. 2.  (Applicazione delle altre disposizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro)
Art. 3.  (Scale ed elementi innestati)
Art. 4.  (Protezione e sicurezza delle macchine)
Art. 5.  (Lavori nelle canalizzazioni)
Art. 6.  (Lavori in prossimità di linee elettriche)
Art. 7.  (Indicazione delle caratteristiche degli apparecchi elettrici)
Art. 8.  (Isolamento elettrico)
Art. 9.  (Collegamenti elettrici a terra delle apparecchiature telefoniche)
Art. 10.  (Rivestimenti e protezione dei conduttori ed elementi nudi a bassa tensione)
Art. 11.  (Protezioni contro le sovratensioni)
Art. 12.  (Quadri di distribuzione e di manovra)
Art. 13.  (Interruttore generale)
Art. 14.  (Interruttori elettrici e simili)
Art. 15.  (Copertura delle parti nude in tensione di macchine, trasformatori, condensatori, accumulatori)
Art. 16.  (Lampade elettriche e portalampade)
Art. 17.  (Sezione, connessione e protezione dei conduttori di terra)
Art. 18.  (Dispersione per le prese di terra)
Art. 19.  (Presa di terra degli scaricatori)
Art. 20.  (Verifiche periodiche)
Art. 21.  (Lavori su parti in tensione)
Art. 22.  (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti)
Art. 23.  (Contravvenzioni commesse dai preposti)
Art. 24.  (Contravvenzioni commesse dai lavoratori)
Art. 25.  (Decorrenza)


§ 53.3.14 - D.P.R. 20 marzo 1956, n. 323.

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici

(G.U. 5 maggio 1956, n. 109, S.O.)

 

 

Capo I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. (Campo di applicazione)

     Le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro contenute nel presente decreto si applicano ai lavori di costruzione, esercizio, manutenzione, riparazione e demolizione degli impianti telefonici, a cui siano addetti lavoratori subordinati ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

     Le norme del presente decreto non si applicano ai servizi ed impianti gestiti direttamente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

 

          Art. 2. (Applicazione delle altre disposizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro)

     Nella esecuzione dei lavori indicati nell'articolo precedente devono essere osservate, in quanto aventi per oggetto argomenti non espressamente disciplinati dal presente decreto, le disposizioni stabilite:

     a) dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, contenente norme generali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e successive modificazioni ed integrazioni;

     b) dal decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;

     c) dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, contenente norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo.

 

Capo II

 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

 

          Art. 3. (Scale ed elementi innestati)

     La lunghezza massima delle scale ad elementi innestabili non deve essere maggiore di 21 metri.

     Le scale in opera lunghe 18 metri o più devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione.

     Durante l'esecuzione dei lavori una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala.

     Nelle operazioni di costruzione, riparazione, manutenzione e demolizione delle linee telefoniche, è ammesso lo spostamento laterale di scale portatili ad elementi innestati per lunghezza non superiore a 18 metri e per ampiezza di spostamento non superiore a m. 1,50, mentre un solo lavoratore vi si trova sopra, purché il lavoratore sia munito e faccia uso di cintura di sicurezza e siano osservate le altre disposizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.

     Allo spostamento della scala devono concorrere, stando al piede, almeno due lavoratori; può essere consentito che un solo lavoratore concorra allo spostamento, stando al piede, quando la scala non supera 12 metri di lunghezza.

     Possono essere adibiti a lavorare su scale di lunghezza superiore a 15 metri soltanto i lavoratori il cui addestramento sia stato accertato dai vigili del fuoco. Tale condizione deve risultare da un certificato rilasciato dal Comando dei vigili del fuoco medesimo.

 

          Art. 4. (Protezione e sicurezza delle macchine)

     Le parti salienti degli organi in moto delle macchine e dei meccanismi in genere, i manovellismi, i tratti terminali sporgenti degli alberi, gli ingranaggi e gli organi di trasmissione del movimento delle centrali telefoniche e le apparecchiature accessorie, quando costituiscano pericolo, devono essere protetti e segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza.

 

          Art. 5. (Lavori nelle canalizzazioni)

     Nei lavori per linee telefoniche da eseguire nei manufatti sotterranei devono essere osservate le norme dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.

 

          Art. 6. (Lavori in prossimità di linee elettriche)

     Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree che passano a distanza minore di 4 metri dalla costruzione o dai ponteggi a meno che non si sia provveduto ad una adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse.

 

          Art. 7. (Indicazione delle caratteristiche degli apparecchi elettrici)

     I generatori, i trasformatori, i convertitori ed i raddrizzatori di potenza non inferiore a 500 Watt devono portare indicazioni della tensione, della intensità e del tipo di corrente.

 

          Art. 8. (Isolamento elettrico)

     I conduttori devono presentare tanto fra di loro quanto verso terra, salvo nei punti necessari per il regolare e normale funzionamento degli impianti, un isolamento adeguato alle tensioni dell'impianto.

 

          Art. 9. (Collegamenti elettrici a terra delle apparecchiature telefoniche)

     Il collegamento elettrico a terra è richiesto soltanto per i telai degli autocommutatori, dei permutatori, delle stazioni amplificatrici, delle apparecchiature per frequenze vettrici e delle cassette di protezione contenenti scaricatori.

 

          Art. 10. (Rivestimenti e protezione dei conduttori ed elementi nudi a bassa tensione)

     Nei locali contenenti apparecchiature telefoniche i conduttori e gli elementi a tensione nominale di esercizio superiore a 25 Volta efficaci c.a. ed a 70 Volta c.c. devono essere provvisti di rivestimento isolante adeguato alla tensione ed appropriato, ai fini della sua conservazione ed efficacia, alle condizioni di temperatura ed umidità dell'ambiente, nonché ai danneggiamenti od usura per causa meccanica, oppure essere protetti contro il contatto delle persone, ancorché siano fuori della portata di mano, ma in posizione accessibile.

     Può essere omesso il rivestimento isolante dei conduttori od elementi in tensione posti in apparecchiature o armadi, anche in posizione accessibile.

     Non è richiesto il rivestimento isolante di cui al primo comma per i conduttori o gli elementi di contatto utilizzati per la commutazione, le segnalazioni e per la esecuzione di misure, per le quali però debbono essere adottate idonee misure di sicurezza.

 

          Art. 11. (Protezioni contro le sovratensioni)

     I conduttori e le apparecchiature telefoniche che possono essere soggetti a sovratensioni o sovraccarichi pericolosi in dipendenza di contatti o induzioni con linee elettriche o scariche atmosferiche, devono essere opportunamente protetti.

 

          Art. 12. (Quadri di distribuzione e di manovra)

     Nei quadri di distribuzione e di manovra delle centrali telefoniche possono essere omesse le protezioni contro contatti accidentali dei conduttori od elementi in tensione, salvo nei casi in cui esse siano ritenute necessarie in relazione a particolari condizioni di impianto e sempreché siano adottate idonee misure.

     Gli organi di comando, i dispositivi e gli strumenti montati sui quadri devono portare una chiara indicazione dei circuiti ai quali si riferiscono.

 

          Art. 13. (Interruttore generale)

     Gli interruttori elettrici generali onnipolari devono essere installati soltanto all'arrivo dalla rete stradale di ciascuna linea di alimentazione delle centrali telefoniche.

 

          Art. 14. (Interruttori elettrici e simili)

     Gli interruttori elettrici e simili dei circuiti telefonici devono soddisfare alle seguenti condizioni:

     a) raggiungere la posizione definitiva di aperto o chiuso senza arresto intermedio, salvo che per circuiti di potenza minore di 500 Watt;

     b) interrompere la corrente massima per la quale sono previsti, senza dar luogo ad arco permanente nè a corto circuito o messa a terra dell'impianto;

     c) essere costruiti o protetti, quando non siano installati in centrali o cabine elettriche chiuse e fermo restando quanto è disposto dall'ultimo comma dell'art. 287 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, in modo da rendere impossibili contatti accidentali con le parti in tensione, quando questa è superiore a 85 Volta verso terra;

     d) essere costruiti ed installati in modo da assicurare la stabilità della posizione di apertura e chiusura;

     e) portare chiaramente, se di tipo chiuso, le indicazioni di distacco e di inserimento. E' fatta eccezione per i piccoli interruttori e simili a 6 Ampère.

 

          Art. 15. (Copertura delle parti nude in tensione di macchine, trasformatori, condensatori, accumulatori)

     I limiti delle tensioni indicati dall'art. 297 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, sono elevati per le parti nude in tensione di macchine, trasformatori, condensatori e accumulatori dei circuiti telefonici a 70 Volta corrente continua ed a 85 Volta corrente alternata di chiamata.

 

          Art. 16. (Lampade elettriche e portalampade)

     Le lampade elettriche ad incandescenza ed i relativi portalampade devono essere costruiti in modo che il montaggio delle lampade possa effettuarsi senza toccare parti in tensione e, a lampade montate, non vi sia possibilità di contatto con dette parti.

     Tali condizioni non sono richieste per le lampade di segnalazione o da quadro alimentate con tensione non superiore a 70 Volta.

 

          Art. 17. (Sezione, connessione e protezione dei conduttori di terra)

     Per i collegamenti a terra degli impianti indicati nell'art. 9 del presente decreto devono essere adoperati conduttori aventi resistenza elettrica non superiore ad 1 ohm e sezione non inferiore a 3 millimetri quadrati se il conduttore è di rame ed a 10 millimetri quadrati se di ferro o acciaio.

     Per gli scaricatori riuniti a gruppi su intelaiatura metallica è ammesso che essi vengano collegati direttamente alla massa metallica dell'intelaiatura stessa, la quale deve essere collegata a terra con una corda di sezione non inferiore a 1,2 millimetri quadrati.

     Per le installazioni telefoniche presso gli utenti, il collegamento a terra degli scaricatori deve essere eseguito mediante conduttori di rame di sezione non inferiore a 1,2 millimetri quadrati.

 

          Art. 18. (Dispersione per le prese di terra)

     Negli impianti telefonici il dispersore per la presa di terra deve essere, per materiale di costruzione, forma, dimensione e collocazione, appropriato alla natura ed alle condizioni del terreno, in modo da garantire, per il complesso delle derivazioni a terra, una resistenza non superiore a 20 ohm.

     Non sono ammesse come dispersori per le prese di terra, le tubazioni di gas, di aria compressa e simili. Sono invece ammessi collegamenti a tubazioni di acqua in qualunque loro punto, purché esse presentino sufficiente continuità elettrica. Ove tale risultato non sia conseguibile, deve farsi ricorso ad accorgimenti atti a garantire le necessarie condizioni di sicurezza.

 

          Art. 19. (Presa di terra degli scaricatori)

     Per le prese di terra degli scaricatori telefonici si applicano le disposizioni degli articoli 17 e 18 del presente decreto e dell'art. 325 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

     I conduttori di terra degli scaricatori devono avere la minor lunghezza possibile ed avere percorsi senza brusche svolte.

     Detti conduttori devono essere protetti contro contatti accidentali quando non siano collegati elettricamente alla intelaiatura metallica, come nel secondo comma dell'art. 17. Non è prescritto il rivestimento del conduttore di terra presso le installazioni telefoniche terminali.

     Particolari accorgimenti, devono essere adottati, nella posa dei conduttori e dei dispersori, in relazione alle varie condizioni ambientali e di impianto, per evitare danni e pericoli derivanti dal passaggio della corrente massima prevista dal funzionamento degli scaricatori.

 

          Art. 20. (Verifiche periodiche)

     Gli impianti di messa a terra devono essere verificati prima della messa in servizio.

     Detti impianti, esclusi quelli presso gli utenti, devono essere verificati periodicamente ad intervalli non superiori a 12 mesi per accertarne lo stato di efficienza.

 

          Art. 21. (Lavori su parti in tensione)

     E' vietato eseguire lavori su elementi in tensione degli impianti telefonici e nelle loro immediate vicinanze, quando la tensione è superiore a 85 Volta verso terra, se alternata, od a 70 Volta verso terra, se continua.

     Può derogarsi dal suddetto divieto per tensioni non superiori a 1000 Volta, purché:

     a) l'ordine di eseguire il lavoro su parti in tensione sia dato dal capo responsabile;

     b) siano adottate le necessarie misure atte a garantire la incolumità dei lavoratori.

 

Capo III

 

NORME PENALI E FINALI

 

          Art. 22. (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti) [1]

     I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:

     a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6, 10 primo e terzo comma;

     b) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 3 primo, secondo, quarto, quinto e sesto comma, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16 primo comma, 17, 18, 19 secondo, terzo e quarto comma, 20, 21.

 

          Art. 23. (Contravvenzioni commesse dai preposti) [2]

     I preposti sono puniti con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire unmilionecinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 3 secondo, terzo, quarto e quinto comma, 6.

 

          Art. 24. (Contravvenzioni commesse dai lavoratori) [3]

     I lavoratori sono puniti con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 3 secondo, quarto e quinto comma.

 

          Art. 25. (Decorrenza)

     Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 1956.


[1]  Articolo così modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 a decorrere dal 26 aprile 1995.

[2]  Articolo così modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 a decorrere dal 26 aprile 1995.

[3]  Articolo così modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 a decorrere dal 26 aprile 1995.