§ 53.3.2 - R.D. 27 maggio 1900, n. 205.
Approvazione del regolamento per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni contemplate dalla legge 17 marzo 1898, n. 80


Settore:Normativa nazionale
Materia:53. Igiene e sicurezza del lavoro
Capitolo:53.3 prevenzione degli infortuni
Data:27/05/1900
Numero:205


Sommario
Art. 1.      Nei lavori di costruzione contemplati nella legge del 17 marzo 1898, n. 80, devono essere prese tutte le necessarie precauzioni per garantire la sicurezza e la [...]
Art. 2.      Le opere provvisionali, oltre ad essere proporzionate ed idonee allo scopo, saranno formate con buon materiale ed a perfetta regola d'arte, e saranno conservate in buono [...]
Art. 3.      Ogni ponte deve essere reso opportunamente solidale coll'opera in costruzione, salvo i casi nei quali la natura delle costruzioni non lo permetta e si debba altrimenti [...]
Art. 4.      Ogni piano d'impalcatura dei ponti di servizio deve avere, ai margini, ripari formati con tavole messe di coltello, poggianti sul piano stesso, e di altezza non minore [...]
Art. 5.      Le andatoie devono avere non meno di metri 0,80 di larghezza, quando siano destinate al solo passaggio di pedoni scarichi, e di metri 1,20, se destinate al trasporto di [...]
Art. 6.      Le scale, i ponti mobili e quelli volanti devono essere costruiti e assicurati regolarmente e solidamente, in relazione al peso che devono sostenere. Le impalcature dei [...]
Art. 7.      Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari alla costruzione [...]
Art. 8.      Ogni vano, anche se destinato al passaggio di materiali in manovra o comunque lasciato per altre esigenze della costruzione, deve sempre essere garantito con opportuni [...]
Art. 9.      Nel caso di costruzioni di nuovi edifizi o di notevoli riparazioni o sistemazioni di edifizi esistenti, il luogo dove stanno, in modo permanente, gli operai impiegati ad [...]
Art. 10.      Gli apparecchi per il sollevamento dei materiali non devono gravare o riportarsi sulle impalcature né sui sostegni dei ponti di servizio. Tali sostegni potranno però [...]
Art. 11.      Durante la costruzione di cornicioni di gronda e, in generale, di qualunque opera sporgente dai muri o sospesa a volte, soffitti o simili, si devono prendere tutte le [...]
Art. 12.      Gli operai lavoranti presso le gronde o i cornicioni dei tetti, sui piani inclinati ad altezza considerevole, o comunque posti in condizioni e pericoli pareggiabili ai [...]
Art. 13.      Le armature delle volte devono venire costruite con la necessaria solidità e con tali modalità che consentano il loro progressivo abbassamento
Art. 14.      Nei lavori di escavazione devono adottarsi tutte le cautele richieste ad impedire qualsiasi scoscendimento. Le pareti degli escavi, quando non siano assicurate con [...]
Art. 15.      Non si devono far depositi di materiale presso il ciglio delle trincee, e qualora ciò sia richiesto dalle condizioni del lavoro, le aree di deposito temporaneo devono [...]
Art. 16.      Nelle demolizioni è vietato di gettare dall'alto il materiale, deve invece essere trasportato o guidato, salvo che siano state adottate opportune cautele per evitare [...]
Art. 17.      I cassoni per fondazioni pneumatiche devono essere costruiti con dimensioni tali da resistere agli sforzi massimi a cui sono sottoposti. I camini e le camere di [...]
Art. 18.      I palombari devono essere coadiuvati da una guida, da un aiutante, e da due persone almeno pel funzionamento della pompa. Essi devono aver piena conoscenza dei segnali [...]
Art. 19.      Gli sbocchi delle gallerie di esaurimento, nell'interno dei bacini di carenaggio, devono essere guarniti con graticolato metallico per proteggere i palombari addetti ai [...]
Art. 20.      Il costruttore di una nave deve adottare tutti i provvedimenti necessari perché, all'atto del varo, la pressione sul piano di strisciamento non superi il limite usuale, [...]
Art. 21.      Il piano di strisciamento della nave sullo scalo deve essere solido e tale da non provocare il rovesciamento di essa. Le traverse di scorrimento, quando non siano [...]
Art. 22.      Allorquando si effettuano prove idrauliche di compartimenti stagni della nave, od in genere di galleggianti costruiti sullo scalo, si deve aumentare il numero dei [...]
Art. 23.      Il presente regolamento andrà in vigore dopo sei mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno


§ 53.3.2 - R.D. 27 maggio 1900, n. 205.

Approvazione del regolamento per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni contemplate dalla legge 17 marzo 1898, n. 80

(G.U. 12 giugno 1900, n. 137)

 

 

     Art. unico.

     E' approvato l'unito regolamento per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni contemplate dalla legge 17 marzo 1898, n. 80, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

 

Regolamento per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni contemplate dalla legge 17 marzo 1898, n. 80

 

     Art. 1.

     Nei lavori di costruzione contemplati nella legge del 17 marzo 1898, n. 80, devono essere prese tutte le necessarie precauzioni per garantire la sicurezza e la incolumità di coloro che trovansi addetti ai lavori, sia per cadute di materiali od altri oggetti, sia per mancanza o deficienza o imperfezione delle necessarie opere provvisionali.

     Devono inoltre essere osservate, in quanto siano applicabili le prescrizioni contenute negli altri Regolamenti tecnici per la prevenzione degli infortuni e nei Regolamenti edilizi, nonché quelle maggiori e più speciali prescrizioni che fossero inserite nei capitolati d'appalto.

     Le disposizioni del presente Regolamento, ancorché riferite a casi speciali e determinati, sono applicabili a tutti i casi analoghi, simili o assimilabili.

 

          Art. 2.

     Le opere provvisionali, oltre ad essere proporzionate ed idonee allo scopo, saranno formate con buon materiale ed a perfetta regola d'arte, e saranno conservate in buono stato di manutenzione o robustezza per l'intera durata del lavoro.

     La stessa prescrizione vale per tutti i meccanismi, attrezzi ed accessori di manovra.

 

          Art. 3.

     Ogni ponte deve essere reso opportunamente solidale coll'opera in costruzione, salvo i casi nei quali la natura delle costruzioni non lo permetta e si debba altrimenti provvedere.

 

          Art. 4.

     Ogni piano d'impalcatura dei ponti di servizio deve avere, ai margini, ripari formati con tavole messe di coltello, poggianti sul piano stesso, e di altezza non minore di centimetri 20, per impedire la caduta dei materiali o d'altri oggetti.

     I ripari saranno completati con correnti longitudinali formanti parapetto.

     Le andatoie o rampe di accesso alle impalcature devono pure essere munite di parapetti.

 

          Art. 5.

     Le andatoie devono avere non meno di metri 0,80 di larghezza, quando siano destinate al solo passaggio di pedoni scarichi, e di metri 1,20, se destinate al trasporto di materiali.

     La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 per cento.

     Le andatoie lunghe saranno interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico.

 

          Art. 6.

     Le scale, i ponti mobili e quelli volanti devono essere costruiti e assicurati regolarmente e solidamente, in relazione al peso che devono sostenere. Le impalcature dei ponti mobili e di quelli volanti devono essere garantite con parapetto o riparo come all'articolo 4. Ogni altro mezzo d'opera equivalente dev'essere solidamente fissato ed analogamente garantito.

     I parapetti e i ripari possono solo essere omessi qualora gli operai siano garantiti da una legatura di sicurezza che li cinga attorno al busto.

     I ponti mobili e gli altri mezzi analoghi destinati alla costruzione e riparazione di condutture elettriche a potenziale pericoloso debbono essere forniti degli opportuni apparecchi di isolamento.

 

          Art. 7.

     Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari alla costruzione in corso.

     Il quantitativo dei depositi temporanei dev'essere limitato nel peso e nello spazio. Il peso dev'essere sempre inferiore a quello che è consentito dal grado di solidità e di resistenza della impalcatura. Lo spazio deve permettere i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro.

     Negli indicati limiti di peso e spazio devono considerarsi anche le persone addette al lavoro.

 

          Art. 8.

     Ogni vano, anche se destinato al passaggio di materiali in manovra o comunque lasciato per altre esigenze della costruzione, deve sempre essere garantito con opportuni parapetti o ripari.

 

          Art. 9.

     Nel caso di costruzioni di nuovi edifizi o di notevoli riparazioni o sistemazioni di edifizi esistenti, il luogo dove stanno, in modo permanente, gli operai impiegati ad innalzare il materiale, deve essere protetto con adeguata impalcatura a non più di tre metri da terra.

     Il vano interno di ogni scala deve essere coperto con impalcatura all'altezza del pavimento del primo piano, a difesa degli operai che eventualmente dovessero passare pel piano terreno.

 

          Art. 10.

     Gli apparecchi per il sollevamento dei materiali non devono gravare o riportarsi sulle impalcature né sui sostegni dei ponti di servizio. Tali sostegni potranno però servire anche per i castelli di detti apparecchi, quando siano stati predisposti con solidità adeguata al maggior lavoro che dovrebbero sopportare.

     Gli apparecchi per il sollevamento di grossi pesi devono essere muniti di organi di sicurezza adeguati per impedirne la libera discesa.

 

          Art. 11.

     Durante la costruzione di cornicioni di gronda e, in generale, di qualunque opera sporgente dai muri o sospesa a volte, soffitti o simili, si devono prendere tutte le precauzioni per impedirne la caduta, ponendo armature provvisorie atte a sostenerle fino a che la stabilità dell'opera sia completamente assicurata.

 

          Art. 12.

     Gli operai lavoranti presso le gronde o i cornicioni dei tetti, sui piani inclinati ad altezza considerevole, o comunque posti in condizioni e pericoli pareggiabili ai precedenti, devono munirsi di una robusta cintura mediante la quale siano legati a funi assicurate ad una parte stabile dell'edificio o del ponte di servizio.

     A tale prescrizione si potrà derogare soltanto quando, mediante ripari stabili o provvisori, sia egualmente e sicuramente protetto l'operaio da cadute pericolose.

 

          Art. 13.

     Le armature delle volte devono venire costruite con la necessaria solidità e con tali modalità che consentano il loro progressivo abbassamento.

     Il disarmo delle volte deve farsi con ogni diligenza e cautela, deve procedere gradatamente e non potrà iniziarsi se non quando le malte delle volte e dei piedritti abbiano raggiunto l'opportuno grado di presa, e detti piedritti siano in condizione di resistere alle spinte.

     L'armatura non deve essere rimossa se non quando, avvenuto regolarmente il disarmo, la volta non dia più indizio sensibile di cedimento.

     E' vietato il passaggio e lo stazionamento delle persone e, in modo generale, ogni sovraccarico, sulle volte di recente disarmo.

 

          Art. 14.

     Nei lavori di escavazione devono adottarsi tutte le cautele richieste ad impedire qualsiasi scoscendimento. Le pareti degli escavi, quando non siano assicurate con puntelli, sbadacchiature e rivestimenti, completi o parziali, a seconda della natura dei terreni e della profondità dello scavo, devono avere una inclinazione adeguata alla detta natura dei terreni, che ne impedisca gli scoscendimenti.

     Dove la natura dei terreni sia tale che, per causa di pioggia, di filtrazioni, di gelo o di disgelo, o altre cause, siano a temersi frane, deve provvedersi in tempo utile con rivestimenti, puntelli e sbadacchiature.

 

          Art. 15.

     Non si devono far depositi di materiale presso il ciglio delle trincee, e qualora ciò sia richiesto dalle condizioni del lavoro, le aree di deposito temporaneo devono essere opportunamente sostenute o puntellate.

     Speciali armature e precauzioni devono adottarsi nelle sottomurazioni e quando in vicinanza agli sterri vi siano fabbriche o manufatti, le cui fondazioni possono essere scoperte o indebolite dagli scavi.

 

          Art. 16.

     Nelle demolizioni è vietato di gettare dall'alto il materiale, deve invece essere trasportato o guidato, salvo che siano state adottate opportune cautele per evitare danni o altrimenti sia escluso qualunque pericolo.

     Nelle demolizioni si deve sempre procedere con ordine e cautele in modo che non resti mai compromessa la stabilità delle parti da demolirsi successivamente o da conservarsi.

 

          Art. 17.

     I cassoni per fondazioni pneumatiche devono essere costruiti con dimensioni tali da resistere agli sforzi massimi a cui sono sottoposti. I camini e le camere di equilibrio devono essere nel numero necessario e in posizione tale da rendere facile l'uscita rapida e sicura degli operai in qualunque caso. Nel caso di pressione superiore a 4 atmosfere, devono adottarsi cautele speciali contro le esplosioni sottoponendo le camere di equilibrio a pressione di prova, munendole di valvole di sicurezza e ponendo anche nella camera di lavoro un manometro segnalante la pressione del compressore.

     Prima di eseguire manovre di brusca interruzione della pressione, devesi accertare che tutti gli operai siano usciti dalla camera di lavoro.

 

          Art. 18.

     I palombari devono essere coadiuvati da una guida, da un aiutante, e da due persone almeno pel funzionamento della pompa. Essi devono aver piena conoscenza dei segnali di convenzione per comunicare con l'esterno.

     Il materiale occorrente pel servizio dei palombari deve mantenersi in ottime condizioni di funzionamento. Le macchinette per la condotta dell'aria devono avere nervatura metallica a spirale ed essere protette da rivestimento di tela olona.

     Prima della immersione del palombaro occorre accertare che le guarniture degli stantuffi delle pompe siano ben imbevute d'acqua e che le manichette non contengano polvere od altre sostanze.

     Qualora pel servizio del palombaro occorra l'uso di una imbarcazione, questa deve avere, pel suo governo, l'apposito personale, a meno che non sia opportunamente ormeggiata.

 

          Art. 19.

     Gli sbocchi delle gallerie di esaurimento, nell'interno dei bacini di carenaggio, devono essere guarniti con graticolato metallico per proteggere i palombari addetti ai lavori nell'interno dei bacini stessi.

 

          Art. 20.

     Il costruttore di una nave deve adottare tutti i provvedimenti necessari perché, all'atto del varo, la pressione sul piano di strisciamento non superi il limite usuale, gli scandagli dimostrino la esistenza della profondità d'acqua occorrente, e il galleggiante, appena libero, abbia la voluta stabilità.

 

          Art. 21.

     Il piano di strisciamento della nave sullo scalo deve essere solido e tale da non provocare il rovesciamento di essa. Le traverse di scorrimento, quando non siano collegate a mezzo di tavole di rivestimento, devono unirsi fra di loro con adatte longherine. Tolti i puntelli e le taccate, devono rimanere due distinti mezzi di ritenuta della nave che permettano la sua discesa in mare a tempo opportuno.

 

          Art. 22.

     Allorquando si effettuano prove idrauliche di compartimenti stagni della nave, od in genere di galleggianti costruiti sullo scalo, si deve aumentare il numero dei puntelli e delle taccate nella zona sottoposta a prova, e, nel caso che lo scalo non sia costrutto in muratura, deve provvedersi che l'acqua impiegata pel riempimento dei compartimenti, sia scaricata distante dalla nave.

 

          Art. 23.

     Il presente regolamento andrà in vigore dopo sei mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.