§ 53.2.a - Legge 1 giugno 1939, n. 1012.
Modificazione al R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:53. Igiene e sicurezza del lavoro
Capitolo:53.2 malattie professionali
Data:01/06/1939
Numero:1012


Sommario
Art. 1.      Gli articoli 1, 6, 21, 24, 27, 39, 40 e 61 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, contenente disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul [...]
Art. 2.      L'art. 16 del R. decreto-legge 23 settembre 1937-XV, n. 1918, convertito con modificazioni, nella legge 24 aprile 1938-XVI, n. 831, è modificato nel seguente modo
Art. 3.      Le modificazioni disposte con la presente legge hanno effetto per gli infortuni che avvengano dal 1° aprile 1939-XVII e sono applicabili anche ai dipendenti dalle [...]


§ 53.2.a - Legge 1 giugno 1939, n. 1012.

Modificazione al R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

(G.U. 24 luglio 1939, n. 171).

 

 

     Art. 1.

     Gli articoli 1, 6, 21, 24, 27, 39, 40 e 61 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, contenente disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, sono modificati come segue:

     I. Art. 1. - Al numero 5, alle parole: "comprese le aziende telefoniche e radiotelegrafiche" sono sostituite le seguenti: "comprese le aziende telegrafiche, telefoniche e radiotelegrafiche".

     Al numero 17 sono aggiunte le seguenti parole: "eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

     II. Art. 6. - I primi due commi sono sostituiti dal seguente:

     "Sono considerati datori di lavoro:

     1° gli imprenditori che nell'esercizio delle attività previste dall'art. 1 occupano persone fra quelle indicate nel titolo III;

     2° gli appaltatori e i concessionari di lavori, anche se effettuati per conto dello Stato, di province, di comuni, o di altri enti pubblici;

     3° lo Stato, le provincie, i comuni, e gli altri enti pubblici quando esercitino direttamente le attività previste nell'art. 1 mediante l'impiego di dipendenti, anche se in pianta stabile, aventi i requisiti indicati nel titolo III".

     III. Art. 21. - Al numero 3 è sostituito il seguente:

     "3° una rendita ai superstiti ed un assegno una volta tanto in caso di morte".

     IV. Art. 24. - a) Nel comma 2° alle parole: "una rendita di inabilità nella misura annua di metà del salario" sono sostituite le seguenti: "una rendita di inabilità nella misura annua di due terzi del salario".

     b) Al comma 3° è sostituito il seguente: "Se l'infortunato ha moglie e figli, o solo figli purché aventi i requisiti di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 27, la rendita è aumentata di un decimo quando le persone predette siano almeno tre, e di due decimi quando siano più di tre. Tali quote integrative saranno corrisposte anche nel caso in cui l'infortunio sia occorso ad una donna; a tale effetto, per quanto riguarda il coniuge, dovranno ricorrere le condizioni di cui al secondo e terzo comma del n. 1 dell'art. 27".

     c) Al comma 4° è sostituito il seguente:

     "Le quote integrative della rendita seguono le variazioni della rendita base e continuano ad essere corrisposte finché perdurino le condizioni di numero e le altre previste nel comma precedente, e cessano in ogni caso con la soppressione della rendita base".

     V. Art. 27. - a) Al numero 2 è sostituito il seguente:

     "2) il venti per cento a ciascun figlio legittimo o naturale riconosciuto o riconoscibile, fino al raggiungimento del quindicesimo anno di età, e al venticinque per cento se si tratti di orfano di ambedue i genitori. Se siano superstiti figli inabili al lavoro la rendita è corrisposta al figlio inabile finché dura la inabilità".

     b) Dopo il numero 3 è aggiunto il seguente numero:

     "4) in mancanza dei superstiti di cui ai nn. 1 e 2 il venti per cento a ciascuno dei fratelli o sorelle se conviventi con l'infortunato ed a suo carico e nei limiti e condizioni stabiliti pei figli".

     c) Il capoverso del numero 2 è collocato dopo il predetto nuovo numero 4 e così modificato:

     "In caso di coesistenza di superstiti la rendita complessiva non può superare i due terzi del salario. Qualora superi questo limite le singole rendite sono proporzionalmente ridotte in modo da non superare complessivamente il limite stesso, e sono reintegrate entro tale limite man mano che cessi la rendita di uno dei superstiti".

     d) Allo stesso art. 27 sono aggiunti i seguenti commi:

     "Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto una volta tanto un assegno alla vedova o al vedovo ancorché abile al lavoro, fermo peraltro il disposto del 3° comma del n. 100, in mancanza agli orfani, o, in mancanza di questi, agli ascendenti. Qualora non esistano superstiti a termini del presente articolo, l'assegno suddetto potrà essere corrisposto ad altre persone della famiglia del defunto, secondo le norme e alle condizioni stabilite nel regolamento. L'assegno è di lire millecinquecento in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli minori degli anni quindici o inabili al lavoro, di lire duemila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli minori di quindici anni o inabili al lavoro o di soli figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, minori di quindici anni o inabili al lavoro e di lire mille negli altri casi.

     "Per gli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima l'assegno è pari ad una mensilità di stipendio con un minimo di lire millecinquecento in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli minori degli anni quindici o inabili al lavoro, di lire duemila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli minori di quindici anni o inabili al lavoro o di soli figli minori di quindici anni o inabili al lavoro e di lire mille negli altri casi".

     VI. Art. 39. - a) il comma 3° è sostituito dal seguente:

     "In ogni caso il salario annuo è computato da un minimo di lire duemila fino ad un massimo di lire ottomila, e, per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, fino ad un massimo di lire quindicimila per i comandanti e per i capi macchinisti, di lire dodicimila per i primi ufficiali di coperta e di macchina e di lire diecimila per gli altri ufficiali".

     b) Il 6° comma è soppresso.

     VII. Art. 40. - Alla fine del primo comma sono soppresse le parole "e del sesto".

     VIII. All'art. 61 è aggiunto il seguente comma:

     "Nei limiti delle disponibilità finanziarie ed in genere dei mezzi tecnici della speciale gestione possono essere ammessi alla rieducazione professionale ed anche alle cure chirurgiche e mediche dirette al massimo possibile ricupero di capacità lavorativa, in quanto ad esse non sia già tenuto l'Istituto assicuratore ai termini del presente decreto, anche invalidi con riduzione di attitudine al lavoro inferiore ai quattro quinti".

 

          Art. 2.

     L'art. 16 del R. decreto-legge 23 settembre 1937-XV, n. 1918, convertito con modificazioni, nella legge 24 aprile 1938-XVI, n. 831, è modificato nel seguente modo:

     "In caso di morte per malattia, nel periodo coperto dall'assicurazione ai sensi del presente decreto, sono dovuti alle persone indicate nel penultimo comma dell'art. 27 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1760, gli stessi assegni stabiliti nell'ultimo comma dell'articolo medesimo".

 

          Art. 3.

     Le modificazioni disposte con la presente legge hanno effetto per gli infortuni che avvengano dal 1° aprile 1939-XVII e sono applicabili anche ai dipendenti dalle aziende autonome del Ministero delle comunicazioni, di cui al n. 2 dell'art. 48 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765.