§ 53.1.8 - D.P.R. 31 luglio 1980, n. 619.
Istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Art. 23 della legge n. 833 del 1978).


Settore:Normativa nazionale
Materia:53. Igiene e sicurezza del lavoro
Capitolo:53.1 disciplina generale
Data:31/07/1980
Numero:619


Sommario
Art. 1.  Costituzione.
Art. 2.  Attribuzioni del Ministro della sanità.
Art. 3.  Compiti e modalità di svolgimento.
Art. 4.  Cooperazione con studiosi ed enti di ricerca.
Art. 5.  Organi dell'Istituto.
Art. 6.  Composizione e funzionamento del comitato amministrativo.
Art. 7.  Funzioni del comitato amministrativo.
Art. 8.  Composizione e funzionamento del comitato esecutivo.
Art. 9.  Comitato tecnico-scientifico.
Art. 10.  Compiti del comitato tecnico-scientifico.
Art. 11.  Attribuzioni del direttore dell'istituto.
Art. 12.  Commissione permanente del comitato amministrativo.
Art. 13.  Nomina del direttore dell'istituto.
Art. 14.  Organizzazione dipartimentale.
Art. 15.  Gestione finanziaria.
Art. 16.  Trattamento del personale dell'Istituto.
Art. 17.  Assegnazione del personale alle attività dell'Istituto.
Art. 18.  Conferimento degli incarichi per il primo triennio.
Art. 19.  Assegnazione di beni dei disciolti E.N.P.I. ed A.N.C.C.
Art. 20.  Ordinamento dei servizi.
Art. 21.  Coordinamento degli interventi per la radioprotezione dei lavoratori e delle popolazioni.
Art. 22.  Coordinamento delle attività degli istituti.
Art. 23.  Regolamento organico del personale.
Art. 24.  Attribuzioni delle attività e funzioni in campo nucleare.


§ 53.1.8 - D.P.R. 31 luglio 1980, n. 619.

Istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Art. 23 della legge n. 833 del 1978).

(G.U. 7 ottobre 1980, n. 275, S.O.).

 

Titolo I

 

     Art. 1. Costituzione.

     E' istituito, con sede in Roma, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, che si colloca nel Servizio sanitario nazionale quale organo tecnico-scientifico alle dipendenze del Ministro della sanità.

     L'Istituto è dotato di strutture e di ordinamenti particolari e di autonomia amministrativa, funzionale e tecnico-scientifica.

 

          Art. 2. Attribuzioni del Ministro della sanità.

     Salvo quant'altro previsto dagli articoli seguenti, il Ministro della sanità può sollecitare la formulazione di pareri e proposte ed emanare direttive concernenti i compiti affidati all'Istituto.

 

          Art. 3. Compiti e modalità di svolgimento.

     Spettano all'Istituto:

     a) la ricerca, lo studio, la sperimentazione e l'elaborazione dei criteri e delle metodologie per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali con particolare riguardo all'evoluzione tecnologica degli impianti, dei materiali, delle attrezzature e dei processi produttivi;

     b) la individuazione, in via esclusiva, dei criteri di sicurezza e dei relativi metodi di rilevazione ai fini della omologazione di macchine, di componenti di impianti, di apparecchi, di strumenti e di mezzi personali di protezione, nonché ai fini delle specifiche tecniche applicative, agli effetti di quanto disposto dal testo unico previsto dall'art. 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     A tal fine l'Istituto:

     1) effettua le conseguenti attività di ricerca, anche promuovendo o collaborando agli interventi effettuati, nelle materie di propria competenza, da organismi pubblici e privati;

     2) partecipa alla definizione, in campo comunitario ed internazionale, delle materie concernenti gli ambiti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo;

     3) formula, con l'apporto degli organismi e delle strutture previste all'ottavo comma dell'art. 23 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con particolare riferimento agli istituti universitari di medicina del lavoro, pareri e proposte concernenti le norme relative alla prevenzione negli ambienti di lavoro ed a macchine, apparecchi, impianti ed attrezzature;

     4) elabora e propone al Ministro anche in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità:

     le metodiche standardizzate per il prelievo, la rilevazione e l'analisi dei fattori chimici, fisici e biologici di nocività negli ambienti di lavoro e definisce i limiti di esposizione;

     le metodiche cliniche e di laboratorio normalizzate per l'accertamento dello stato di salute dei lavoratori in relazione a specifiche condizioni di rischio (indicatori di dose e di effetto);

     le determinazioni di cui al precedente punto b);

     5) provvede alla raccolta, classificazione, elaborazione e divulgazione delle informazioni e dei risultati acquisiti;

     6) svolge funzioni di consulenza nei confronti dello Stato, delle regioni e delle unità sanitarie locali, ivi compresa l'assistenza per la formulazione dei pareri tecnici nei casi di insediamenti produttivi per la valutazione degli aspetti di impatto ambientale.

     Nulla è innovato per quanto concerne le attribuzioni del Ministero dell'interno in materia di sicurezza antincendi e di servizi tecnici per la tutela e l'incolumità ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza.

 

          Art. 4. Cooperazione con studiosi ed enti di ricerca.

     Nello svolgimento della sua attività, l'Istituto può cooperare con organizzazioni estere ed internazionali ed enti pubblici italiani aventi analoghi fini.

 

Titolo II

ORDINAMENTO

 

          Art. 5. Organi dell'Istituto. [1]

 

          Art. 6. Composizione e funzionamento del comitato amministrativo. [2]

 

          Art. 7. Funzioni del comitato amministrativo. [3]

 

          Art. 8. Composizione e funzionamento del comitato esecutivo. [4]

 

          Art. 9. Comitato tecnico-scientifico. [5]

 

          Art. 10. Compiti del comitato tecnico-scientifico. [6]

 

          Art. 11. Attribuzioni del direttore dell'istituto. [7]

 

          Art. 12. Commissione permanente del comitato amministrativo. [8]

 

          Art. 13. Nomina del direttore dell'istituto. [9]

 

Titolo III

ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL'ISTITUTO

 

          Art. 14. Organizzazione dipartimentale. [10]

 

Titolo IV

GESTIONE FINANZIARIA

 

          Art. 15. Gestione finanziaria.

     [11].

     L'ufficio centrale di ragioneria presso l'Istituto superiore di sanità svolge anche il controllo amministrativo-contabile sui provvedimenti di impegno e gli ordinativi di pagamento emessi dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

 

Titolo V

TRATTAMENTO DEL PERSONALE

 

          Art. 16. Trattamento del personale dell'Istituto. [12]

 

Titolo VI

NORME TRANSITORIE

 

          Art. 17. Assegnazione del personale alle attività dell'Istituto. [13]

 

          Art. 18. Conferimento degli incarichi per il primo triennio. [14]

 

          Art. 19. Assegnazione di beni dei disciolti E.N.P.I. ed A.N.C.C.

     Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, sono assegnati all'Istituto superiore per la prevenzione e per la sicurezza del lavoro, strutture scientifiche e i laboratori centrali dell'E.N.P.I. e dell'A.N.C.C.

     Con lo stesso decreto sono attribuite alla gestione di liquidazione di cui all'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le somme corrispondenti ai valori inventariali dei beni stessi, da stanziare negli stati di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica con espresso riferimento alla gestione dell'anno 1980 del Fondo sanitario nazionale di cui all'art. 51 della legge stessa.

 

          Art. 20. Ordinamento dei servizi. [15]

 

          Art. 21. Coordinamento degli interventi per la radioprotezione dei lavoratori e delle popolazioni.

     In relazione a quanto disposto dall'art. 23, ottavo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è istituito un comitato di coordinamento tra l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, l'Istituto superiore di sanità, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Direzione di sicurezza nucleare e protezione sanitaria del C.N.E.N.

     Il comitato è costituito da dodici membri, tre per ciascuno dei predetti organismi, designati dai direttori di istituto e dai rappresentanti dei suddetti enti ed è presieduto dal Ministro della sanità.

     Sono compiti del comitato:

     1) assicurare l'omogeneità di approccio e l'uniformità di interpretazione dei criteri di sicurezza per i lavoratori e per le popolazioni esposte ai rischi di radiazioni ionizzanti;

     2) coordinare le attività di consulenza in materia di radioprotezione nei confronti degli enti territoriali e locali;

     3) coordinare le azioni di cui al punto 4) dell'art. 3 per quanto attiene alla radioprotezione.

 

          Art. 22. Coordinamento delle attività degli istituti.

     Il coordinamento delle attività dell'Istituto superiore della prevenzione e della sicurezza del lavoro e dell'Istituto superiore di sanità viene realizzato mediante l'istituzione di una giunta di coordinamento presieduta dal Ministro della sanità e composta dai direttori dei due Istituti e da sei componenti, di cui tre direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità, designati dal consiglio dei direttori dell'Istituto superiore di sanità, e da tre direttori di dipartimento dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, designati dal consiglio interdipartimentale dell'Istituto superiore della prevenzione e sicurezza del lavoro.

 

          Art. 23. Regolamento organico del personale.

     Con decreto del Ministro della sanità da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto viene definito, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, il regolamento organico, nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto.

 

Titolo VII

NORME FINALI

 

          Art. 24. Attribuzioni delle attività e funzioni in campo nucleare.

     All'Istituto sono attribuite le funzioni di consulenza nelle materie di competenza dello Stato di cui all'articolo 6, lettere i) e k), della legge 23 dicembre 1978, n. 833:

     la produzione, la registrazione, il commercio e l'impiego delle sostanze chimiche e delle forme di energia capaci di alterare l'equilibrio biologico ed ecologico;

     i controlli sanitari sulla produzione dell'energia termoelettrica e nucleare e sulla produzione, il commercio e l'impiego delle sostanze radioattive.

     Nulla è innovato per quanto concerne le disposizioni riguardanti le attività connesse con l'impiego pacifico dell'energia nucleare.

     All'Istituto sono attribuite le funzioni già svolte dall'A.N.C.C. ai sensi dell'art. 34 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860.


[1] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 1994.

[2] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 1994.

[3] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 1994.

[4] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 1994.

[5] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 1994.

[6] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 1994.

[7] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 1994.

[8] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 1994.

[9] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 1994.

[10] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 1994.

[11] Comma abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 1994.

[12] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 1994.

[13] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 1994.

[14] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 1994.

[15] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 1994.