§ 53.1.3 - Legge 12 febbraio 1955, n. 51.
Delega al Potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro.


Settore:Normativa nazionale
Materia:53. Igiene e sicurezza del lavoro
Capitolo:53.1 disciplina generale
Data:12/02/1955
Numero:51


Sommario
Art. 1.      Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, è autorizzato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme [...]
Art. 2.      Sono esclusi dalla delega di cui all'articolo precedente:
Art. 3.      Le norme di cui all'art. 1, della presente legge stabiliranno i mezzi, i metodi e in genere le condizioni e le cautele atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali, particolarmente [...]
Art. 4.      Per la violazione delle norme di cui all'art. 1 della presente legge potrà essere stabilita la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda non superiore a lire 1.500.000


§ 53.1.3 - Legge 12 febbraio 1955, n. 51.

Delega al Potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro.

(G.U. 7 marzo 1955, n. 54).

 

     Art. 1.

     Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, è autorizzato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme generali e speciali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per l'igiene del lavoro.

 

          Art. 2.

     Sono esclusi dalla delega di cui all'articolo precedente:

     a) in materia di prevenzione contro gli infortuni: i servizi ed impianti gestiti dalle Ferrovie dello Stato; i servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; l'esercizio dei trasporti terrestri pubblici; l'esercizio della navigazione marittima, aerea ed interna; l'esercizio delle miniere, cave e torbiere;

     b) in materia di igiene del lavoro: il lavoro a bordo delle navi mercantili e a bordo degli aeromobili; l'esercizio di miniere, cave e torbiere.

 

          Art. 3.

     Le norme di cui all'art. 1, della presente legge stabiliranno i mezzi, i metodi e in genere le condizioni e le cautele atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali, particolarmente per quanto riguarda: le condizioni di lavoro e la organizzazione di questo; l'ambiente di lavoro; la costruzione, la cessione sotto qualsiasi forma, l'impianto e l'uso di macchine, apparecchi e utensili comunque azionati; i mezzi protettivi individuali; la elencazione e le misure di conservazione e di impiego di materie prime e prodotti pericolosi, nocivi o dannosi; i requisiti di idoneità fisica e di età; gli organi aziendali destinati al benessere fisico dei lavoratori, nonché le istituzioni dirette ad agevolare la conoscenza e l'osservanza delle norme suddette; il controllo e la vigilanza sull'osservanza delle norme.

     Nell'emanazione di tali norme il Governo terrà conto delle condizioni tecniche della produzione, delle esigenze di sicurezza in relazione al metodo di lavoro e delle esigenze igieniche del lavoro medesimo.

 

          Art. 4.

     Per la violazione delle norme di cui all'art. 1 della presente legge potrà essere stabilita la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda non superiore a lire 1.500.000 [1] .


[1] Comma così modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.