§ 53.1.2 - R.D.L. 23 marzo 1933, n. 264 .
Unificazione degli istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro.


Settore:Normativa nazionale
Materia:53. Igiene e sicurezza del lavoro
Capitolo:53.1 disciplina generale
Data:23/03/1933
Numero:264


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 1° luglio 1933, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro ai sensi della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e successive modificazioni, è [...]
Art. 2.      Con la stessa data di cui all'articolo precedente i sindacati di assicurazione mutua contro gli infortuni sul lavoro, e il consorzio italiano dei sindacati di assicurazione infortuni sono posti [...]
Art. 3.      A decorrere dal 1° gennaio 1934 il sindacato, obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia è trasformato in una sezione [...]
Art. 4.      L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro degli addetti ai trasporti marittimi e alla pesca marittima è esercitata dai sindacati obbligatori costituiti a norma degli articoli [...]
Art. 5.      A decorrere dal 1° gennaio 1934, la gestione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, nelle province in cui attualmente opera la cassa nazionale di [...]
Art. 6.      Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge, ed il nostro ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.


§ 53.1.2 - R.D.L. 23 marzo 1933, n. 264 [1].

Unificazione degli istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro.

(G.U. 12 aprile 1933, n. 86).

 

     Art. 1.

     A decorrere dal 1° luglio 1933, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro ai sensi della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e successive modificazioni, è esercitata esclusivamente dalla cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro, la quale assume la denominazione di "Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro", salvo quanto dispone l'art. 4 del presente decreto e ferme restando le eccezioni stabilite dal primo comma dell'art. 18 della legge predetta, modificato con il regio decreto-legge 5 dicembre 1926, n. 2051.

     Con regio decreto, su proposta del capo del governo, primo ministro segretario di Stato, e del ministro per le corporazioni sarà stabilito l'ordinamento dell'istituto nazionale predetto; con detto ordinamento saranno istituite sezioni su base mutua per la gestione dell'assicurazione di quelle categorie di industrie che saranno determinate con decreto del ministro per le corporazioni.

     A dette sezioni si applicano le disposizioni del sesto comma dell'art. 19 della legge predetta, modificato con il regio decreto-legge 5 dicembre 1926, n. 2051.

 

          Art. 2.

     Con la stessa data di cui all'articolo precedente i sindacati di assicurazione mutua contro gli infortuni sul lavoro, e il consorzio italiano dei sindacati di assicurazione infortuni sono posti in liquidazione, con le norme e le modalità da stabilirsi con regio decreto su proposta del ministro per le corporazioni.

     A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto è però fatto divieto ai sindacati predetti di assumere nuovi contratti di assicurazione. Ogni patto contrario è nullo.

     La liquidazione dei sindacati può essere demandata all'istituto nazionale, il quale è autorizzato a ripartire in più rate, per un periodo non superiore ad anni cinque, l'eventuale debito dei consociati ai sindacati stessi, ferme restando le disposizioni dell'art. 19 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, modificato con il regio decreto-legge 5 dicembre 1926, n. 2051.

 

          Art. 3.

     A decorrere dal 1° gennaio 1934 il sindacato, obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia è trasformato in una sezione speciale dell'istituto nazionale con le norme e le modalità che saranno stabilite dal ministro per le corporazioni.

     Fino a quando non sia diversamente disposto, alla gestione speciale continueranno ad applicarsi, in quanto possibile, le disposizioni di legge, di regolamento e di statuto attualmente vigenti per il sindacato obbligatorio predetto.

 

          Art. 4.

     L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro degli addetti ai trasporti marittimi e alla pesca marittima è esercitata dai sindacati obbligatori costituiti a norma degli articoli 26, 27 e 28 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e che esercitano altresì l'assicurazione obbligatoria per le malattie e l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria, ai sensi del regio decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1090.

     Con regio decreto, emanato su proposta del ministro per le corporazioni, sarà stabilito l'ordinamento di detti sindacati, che assumeranno la forma e la denominazione di casse mutue, e saranno altresì dettate le norme per regolare il coordinamento fra detti istituti e l'istituto nazionale.

 

          Art. 5.

     A decorrere dal 1° gennaio 1934, la gestione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, nelle province in cui attualmente opera la cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro, sarà trasferita alle casse mutue previste dal regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2050, secondo le norme che saranno stabilite con decreto del ministro per le corporazioni.

     Con regio decreto, emanato su proposta del ministro per le corporazioni, saranno stabilite le norme per regolare il coordinamento fra le casse mutue per l'assicurazione contro gli infortuni in agricoltura e l'istituto nazionale.

 

          Art. 6.

     Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge, ed il nostro ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.


[1] Convertito in legge dalla L. 29 giugno 1933, n. 860.