§ 52.4.1 – L. 11 agosto 1921, n. 1074.
Disposizioni pel trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra.


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.4 vittime di guerra
Data:11/08/1921
Numero:1074


Sommario
Art. 1.      Lo Stato assume a suo carico, su richiesta della famiglia, il trasporto di tutti i militari del regio esercito e della regia marina che cessarono di vivere, per ferite, [...]
Art. 2.      I trasporti saranno effettuati collettivamente e gradualmente in rapporto alle condizioni dei servizi ferroviari e marittimi, ed alla capacità dell'area di inumazione [...]
Art. 3.      Nel caso che l'area di inumazione nei cimiteri comunali non sia sufficiente per ricevere le salme dei caduti, i comuni dovranno procedere al necessario ampliamento e per [...]
Art. 4.      L'autorizzazione al trasporto delle salme dei caduti in guerra è esente dalle tasse di bollo e di concessione governativa
Art. 5.      Le esumazioni delle salme dei caduti potranno per il trasporto, essere autorizzate anche nei mesi dal maggio al settembre ove non ostino particolari ragioni di ordine [...]
Art. 6.      Le istanze per l'autorizzazione al trasporto e la concessione gratuita di esso potranno essere presentate, per mezzo delle prefetture, dagli ascendenti, discendenti, [...]
Art. 7.      Il ministero della guerra provvede ai vari servizi per il trasporto delle salme
Art. 8.      Il servizio dei trasporti sarà regolato con norme da stabilirsi con regio decreto, su proposta del ministero della guerra, d'intesa con quelli dell'interno e della [...]
Art. 9.      Per l'esecuzione della presente legge è autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 90 milioni


§ 52.4.1 – L. 11 agosto 1921, n. 1074. [1]

Disposizioni pel trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra.

(G.U. 20 agosto 1921, n. 197).

 

     Art. 1.

     Lo Stato assume a suo carico, su richiesta della famiglia, il trasporto di tutti i militari del regio esercito e della regia marina che cessarono di vivere, per ferite, in conseguenza dell'ultima guerra mondiale.

     I trasporti dall'estero saranno subordinati agli accordi da convenirsi cogli altri Stati.

     Il provvedimento è esteso al trasporto delle salme dei militari deceduti per malattia e sepolti nel territorio già dichiarato zona di guerra.

 

          Art. 2.

     I trasporti saranno effettuati collettivamente e gradualmente in rapporto alle condizioni dei servizi ferroviari e marittimi, ed alla capacità dell'area di inumazione nei cimiteri di destinazione.

 

          Art. 3.

     Nel caso che l'area di inumazione nei cimiteri comunali non sia sufficiente per ricevere le salme dei caduti, i comuni dovranno procedere al necessario ampliamento e per la spesa relativa i comuni con popolazione non superiore ai 100.000 abitanti, potranno ottenere la concessione di un mutuo di favore a termine della legge 25 giugno 1911, n. 586, e del regio decreto 6 ottobre 1919, n. 1909.

     Nei casi di ritardo provvederà di ufficio la giunta provinciale amministrativa a termini dell'art. 220, testo unico, legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148.

 

          Art. 4.

     L'autorizzazione al trasporto delle salme dei caduti in guerra è esente dalle tasse di bollo e di concessione governativa.

     Le esumazioni e le inumazioni sono esenti da ogni tassa comunale.

 

          Art. 5.

     Le esumazioni delle salme dei caduti potranno per il trasporto, essere autorizzate anche nei mesi dal maggio al settembre ove non ostino particolari ragioni di ordine igienico.

 

          Art. 6.

     Le istanze per l'autorizzazione al trasporto e la concessione gratuita di esso potranno essere presentate, per mezzo delle prefetture, dagli ascendenti, discendenti, vedove, fratelli e sorelle dei caduti della cui salma si chiede il trasporto, nel termine di sei mesi dalla data del regio decreto di cui al primo comma del successivo articolo 8.

 

          Art. 7.

     Il ministero della guerra provvede ai vari servizi per il trasporto delle salme.

 

          Art. 8.

     Il servizio dei trasporti sarà regolato con norme da stabilirsi con regio decreto, su proposta del ministero della guerra, d'intesa con quelli dell'interno e della marina, delle colonie, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria e degli affari esteri.

     Con altro regio decreto sarà fissata la data in cui saranno iniziati i trasporti gratuiti, sarà stabilita la partecipazione dei servizi comunali di polizia mortuaria e fissato il contributo dello Stato ai comuni per le spese relative.

 

          Art. 9.

     Per l'esecuzione della presente legge è autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 90 milioni.

     La detta somma sarà, con decreto del ministro del tesoro, inscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del ministero della guerra per l'esercizio 1921-922 e successivi in relazione ai bisogni presumibili per ogni esercizio.


[1] Abrogata dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.