§ 52.3.26 – D.Lgs.Lgt. 3 agosto 1945, n. 663.
Istituzione, a favore del personale del C.R.E.M., dell'avanzamento per merito di guerra e del trasferimento nei ruoli del personale di carriera [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.3 leggi di guerra e neutralità
Data:03/08/1945
Numero:663


Sommario
Art. 1.      In tempo di guerra, ai sottufficiali in servizio effettivo della Regia marina, compresi i riassunti, e al personale volontario del Corpo Reale Equipaggi Marittimi, che [...]
Art. 2.      In tempo di guerra, su parere della competente Commissione di avanzamento, per speciali e accertati meriti di guerra può essere concesso il trasferimento nei ruoli dei [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno


§ 52.3.26 – D.Lgs.Lgt. 3 agosto 1945, n. 663. [1]

Istituzione, a favore del personale del C.R.E.M., dell'avanzamento per merito di guerra e del trasferimento nei ruoli del personale di carriera o del personale volontario per merito di guerra.

(G.U. 29 ottobre 1945, n. 130).

 

     Art. 1.

     In tempo di guerra, ai sottufficiali in servizio effettivo della Regia marina, compresi i riassunti, e al personale volontario del Corpo Reale Equipaggi Marittimi, che abbiano dato un eccezionale contributo alla preparazione e allo svolgimento di azioni di guerra, può essere concesso l'avanzamento per merito di guerra.

     L'avanzamento per merito di guerra si effettua spostando il sottufficiale o il militare nel ruolo del proprio grado di un numero di posti da determinarsi dal Ministro per la marina, sentito il parere della Commissione ordinaria di avanzamento, di cui all'art. 10 del testo unico approvato con R. decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, per i capi di prima classe, e della Commissione di avanzamento di cui all'art. 56 del testo unico approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, per i sottufficiali e militari degli altri gradi.

     Tale numero non potrà in ogni caso superare i seguenti limiti:

     a) un terzo dell'organico per i capi di 1, 2 e 3 classe;

     b) un quinto dell'organico per i secondi capi di carriera;

     c) un corso per il personale volontario.

     Qualora nell'effettuare lo spostamento si debba entrare nel ruolo del grado superiore, il sottufficiale è senz'altro promosso, ma non usufruisce in detto ruolo della differenza residua che rimarrebbe da concedergli. In tal caso la promozione si effettua anche quando non esista la corrispondente vacanza nel grado superiore e l'eccedenza che ne deriva è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

     Nei confronti del personale cui sia conferito l'avanzamento per merito di guerra la decorrenza delle ferme volontarie a premio quinquennali e biennali è spostata in relazione al corso al quale esso viene aggregato, e i relativi premi sono liquidati in aliquote proporzionali al servizio effettivamente prestato. Nessuna variazione, invece, ha luogo per i sottufficiali di carriera vincolati a rafferma quinquennale.

 

          Art. 2.

     In tempo di guerra, su parere della competente Commissione di avanzamento, per speciali e accertati meriti di guerra può essere concesso il trasferimento nei ruoli dei sottufficiali di carriera o del personale volontario del C.R.E.M. ai sottufficiali e militari della Regia marina volontari, trattenuti, richiamati o in servizio di leva, indipendentemente da qualsiasi condizione d'imbarco, esami, corsi o tirocini, e indipendentemente dall'esistenza di vacanza, quando richiesta, salvo in questo caso il riassorbimento della eccedenza al verificarsi della prima vacanza.

     I capi di 1, 2 e 3 classe e i secondi capi trasferiti in carriera, prendono posto nel ruolo della propria categoria e del proprio grado con sede di anzianità relativa, determinata con le norme di cui all'art. 87 del testo unico sull'ordinamento del C.R.E.M. e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914, in base all'anzianità assoluta di grado da essi posseduta dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.

     Ai sergenti, sottocapi e comuni, trasferiti nei volontari, si applicano norme analoghe a quelle indicate nel precedente comma.

     Agli effetti del compimento delle ferme volontarie quinquennali e biennali, il personale predetto segue le sorti del corso al quale viene aggregato, e i relativi premi sono liquidati in aliquote proporzionali al servizio effettivamente prestato fra la data di trasferimento e quella di compimento della ferma.

     I sottocapi e comuni, trasferiti per merito di guerra, nei volontari, non sono tenuti al corso di integrazione di cui al terzo comma dell'art. 14 del citato testo unico sull'ordinamento del C.R.E.M.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.


[1] Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.