§ 52.3.18 – R.D.L. 30 marzo 1943, n. 123.
Disciplina della militarizzazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.3 leggi di guerra e neutralità
Data:30/03/1943
Numero:123


Sommario
Art. 1.      Quando è ordinata l'applicazione, in tutto o in parte, della legge di guerra, il cui testo è stato approvato con R.D. 8 luglio 1938, n. 1415, ovvero in caso di [...]
Art. 2.      Fuori dei casi in cui si verifica la militarizzazione di diritto ai sensi dell'articolo precedente, quando è ordinata l'applicazione, in tutto o in parte della legge di [...]
Art. 3.      La militarizzazione non può essere disposta per le donne, né per i minori di anni diciassette
Art. 4.      La militarizzazione di persone che non possiedono la cittadinanza italiana non ha effetto senza il consenso di esse
Art. 5.      Nei casi preveduti dall'art. 2 la militarizzazione ha effetto dal giorno della comunicazione individuale del provvedimento che la dispone e cessa dal giorno della [...]
Art. 6.      Il Duce del fascismo Capo del governo, può disporre che la militarizzazione perduri oltre la cessazione delle condizioni indicate negli art. 1 e 2
Art. 7.      L'interruzione temporanea della prestazione del servizio del militarizzato qualunque ne sia la causa, non fa cessare lo stato di militarizzazione salvo che, nei casi [...]
Art. 8.      Agli effetti del presente decreto, la equiparazione dei gradi militari è stabilita dal ministero militare competente, d'intesa con il ministro da cui dipende il [...]
Art. 9.      La militarizzazione importa l'assoggettamento
Art. 10.      Il vincolo di subordinazione gerarchica, gli effetti penali e disciplinari, risulta dalla equiparazione dei gradi, sia nei rapporti dei militarizzati tra loro, sia nei [...]
Art. 11.      Quando dalle leggi o dai regolamenti è disposto un vincolo di subordinazione del mobilitato civile nei confronti degli appartenenti alle forze armate dello Stato, detto [...]
Art. 12.      Il servizio prestato dal personale militarizzato, ai sensi dell'art. 1, è equiparato, ad ogni effetto, compreso il regime delle pensioni di guerra, al servizio militare
Art. 13.      Le infrazioni disciplinari commesse dai militarizzati sono punite con le sanzioni prevedute dai regolamenti di disciplina militare, non eccedenti, secondo il grado del [...]
Art. 14.      Se il militarizzato è un dipendente dalle amministrazioni dello Stato e per la specie o la gravità dell'infrazione commessa non si ritiene adeguata alcuna delle [...]
Art. 15.      Se il militarizzato non è un dipendente dalle amministrazioni dello Stato, ma appartiene a categorie per le quali il rapporto di lavoro è regolato dal contratto [...]
Art. 16.      Le punizioni disciplinari indicate nell'articolo 13, inflitte ai militarizzati che abbiano anche la qualità di militari in congedo, sono comunicate al centro di [...]
Art. 17.      Ai dipendenti statali militarizzati ai sensi dell'art. 1 spetta il trattamento economico stabilito per i militari dei comandi, reparti o servizi ai quali sono assegnati, [...]
Art. 18.      Fino a quando sarà emanato il regolamento per l'esecuzione del presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con il [...]
Art. 19.      Nulla è innovato nei riguardi dei poteri attribuiti al ministro per le comunicazioni dalle leggi 11 aprile 1941, n. 267, e 7 maggio 1942, n. 600, relative alla [...]
Art. 20.      Il presente decreto avrà vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno e sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in [...]


§ 52.3.18 – R.D.L. 30 marzo 1943, n. 123.

Disciplina della militarizzazione.

(G.U. 30 marzo 1943, n. 73).

 

     Art. 1.

     Quando è ordinata l'applicazione, in tutto o in parte, della legge di guerra, il cui testo è stato approvato con R.D. 8 luglio 1938, n. 1415, ovvero in caso di mobilitazione generale o parziale, i dipendenti delle amministrazioni dello Stato e qualsiasi cittadino, che, non essendo in servizio alle armi, vengono assegnati, in base ai documenti di mobilitazione, a comandi, reparti o servizi delle forze armate terrestri, marittime ed aeree mobilitati dai rispettivi stati maggiori, per operazioni di guerra, assumono di diritto la qualità di militarizzati.

 

          Art. 2.

     Fuori dei casi in cui si verifica la militarizzazione di diritto ai sensi dell'articolo precedente, quando è ordinata l'applicazione, in tutto o in parte della legge di guerra, ovvero la mobilitazione generale o parziale e in ogni altro caso cui sia ritenuto necessario dal Duce del fascismo, Capo del governo, possono essere militarizzati i dipendenti dalle amministrazioni della guerra, della marina e dell'aeronautica.

     Nei casi suindicati, possono altresì essere militarizzati, quando svolgono un'attività connessa con la preparazione o la difesa militare, o con la condotta della guerra in generale:

     1° i dipendenti dalle altre amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici;

     2° gli appartenenti a stabilimenti ausiliari o ad altre aziende private;

     3° ogni altro cittadino.

     L'ordine di militarizzazione è emesso dal competente ministero militare d'intesa con gli altri ministeri eventualmente interessati, o, nel caso di appartenenti a stabilimenti ausiliari, dal ministero della produzione bellica.

 

          Art. 3.

     La militarizzazione non può essere disposta per le donne, né per i minori di anni diciassette.

     Qualora venga disposta la militarizzazione per categorie ovvero la militarizzazione del personale di enti, stabilimenti o aziende, le donne e i minori di anni diciassette che vi appartengono sono considerati mobilitati civili.

 

          Art. 4.

     La militarizzazione di persone che non possiedono la cittadinanza italiana non ha effetto senza il consenso di esse.

 

          Art. 5.

     Nei casi preveduti dall'art. 2 la militarizzazione ha effetto dal giorno della comunicazione individuale del provvedimento che la dispone e cessa dal giorno della comunicazione della revoca del provvedimento stesso. Se la militarizzazione si riferisce a categorie cessa inoltre dal giorno in cui il militarizzato più non appartiene ad esse.

 

          Art. 6.

     Il Duce del fascismo Capo del governo, può disporre che la militarizzazione perduri oltre la cessazione delle condizioni indicate negli art. 1 e 2.

 

          Art. 7.

     L'interruzione temporanea della prestazione del servizio del militarizzato qualunque ne sia la causa, non fa cessare lo stato di militarizzazione salvo che, nei casi previsti dall'art. 1, essa importi la cessazione dell'assegnazione ai comandi, ai reparti, ai servizi indicati nell'articolo stesso.

 

          Art. 8.

     Agli effetti del presente decreto, la equiparazione dei gradi militari è stabilita dal ministero militare competente, d'intesa con il ministro da cui dipende il personale da militarizzare e con il ministro per le finanze.

     I militarizzati fanno uso di una uniforme di speciali distintivi, secondo le norme da emanarsi dal ministro competente.

 

          Art. 9.

     La militarizzazione importa l'assoggettamento:

     a) alla legge penale militare e alla giurisdizione militare;

     b) alle norme della disciplina militare in vigore per la forza armata a seguito della quale il militarizzato si trova, o presso cui svolge la propria attività l'ente o azienda a cui il militarizzato appartiene; e, in ogni altro caso, alle norme della disciplina militare vigenti per il regio esercito.

 

          Art. 10.

     Il vincolo di subordinazione gerarchica, gli effetti penali e disciplinari, risulta dalla equiparazione dei gradi, sia nei rapporti dei militarizzati tra loro, sia nei rapporti tra questi e gli appartenenti alle forze armate dello Stato.

     È dovuta, in ogni caso, obbedienza, come a superiore, al militare o al militarizzato che esercita funzioni di comando, ovvero di direzione o sorveglianza del servizio a cui il militare o il militarizzato è addetto.

     Per il personale delle amministrazioni statali, l'appartenenza a un gruppo superiore importa esercizio di funzioni di comando rispetto agli appartenenti a gruppi inferiori, ancorché essi rivestano grado superiore, ferma la disposizione del comma precedente.

 

          Art. 11.

     Quando dalle leggi o dai regolamenti è disposto un vincolo di subordinazione del mobilitato civile nei confronti degli appartenenti alle forze armate dello Stato, detto vincolo si intende esteso nei confronti del personale militarizzato.

 

          Art. 12.

     Il servizio prestato dal personale militarizzato, ai sensi dell'art. 1, è equiparato, ad ogni effetto, compreso il regime delle pensioni di guerra, al servizio militare.

     Al personale militarizzato ai sensi dell'art. 2 si applica il regime delle pensioni di guerra soltanto quando trattisi di decesso o invalidità derivanti da azioni belliche.

 

          Art. 13.

     Le infrazioni disciplinari commesse dai militarizzati sono punite con le sanzioni prevedute dai regolamenti di disciplina militare, non eccedenti, secondo il grado del militarizzato, quelle rispettivamente indicate nel n. 6 del § 571, nel n. 5 del § 584, nel n. 6 del § n. 585, nel n. 5 del § n. 599 e nel n. 4 del § n. 600 del regolamento di disciplina militare per il regio esercito e quelle corrispondenti dei regolamenti di disciplina per le altre forze armate dello Stato.

 

          Art. 14.

     Se il militarizzato è un dipendente dalle amministrazioni dello Stato e per la specie o la gravità dell'infrazione commessa non si ritiene adeguata alcuna delle punizioni indicate nell'articolo precedente, si possono applicare, in luogo delle punizioni medesime, quelle prevedute dalle leggi sullo stato giuridico che regolano, nei confronti del militarizzato stesso, il rapporto di impiego e di lavoro.

     In ogni caso, per le infrazioni che hanno carattere esclusivamente tecnico o amministrativo, si applicano soltanto le punizioni prevedute dalle norme sullo stato giuridico.

 

          Art. 15.

     Se il militarizzato non è un dipendente dalle amministrazioni dello Stato, ma appartiene a categorie per le quali il rapporto di lavoro è regolato dal contratto collettivo, si applicano le punizioni disciplinari da questo prevedute, qualora per la specie o la gravità dell'infrazione commessa non si ritenga adeguata alcuna delle punizioni indicate nell'art. 13, ferme comunque restando le altre disposizioni vigenti in materia.

 

          Art. 16.

     Le punizioni disciplinari indicate nell'articolo 13, inflitte ai militarizzati che abbiano anche la qualità di militari in congedo, sono comunicate al centro di mobilitazione da cui i militari dipendono, per essere annotate nei documenti matricolari.

 

          Art. 17.

     Ai dipendenti statali militarizzati ai sensi dell'art. 1 spetta il trattamento economico stabilito per i militari dei comandi, reparti o servizi ai quali sono assegnati, esclusa l'indennità di rappresentanza.

     In ogni altro caso, l'eventuale trattamento economico speciale per i militarizzati sarà stabilito con decreto del ministro competente, di intesa con quello per le finanze. Tuttavia nessun trattamento economico speciale può essere attribuito in dipendenza della militarizzazione, al personale degli stabilimenti ausiliari di produzione per la guerra.

 

          Art. 18.

     Fino a quando sarà emanato il regolamento per l'esecuzione del presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con il R.D. 29 maggio 1941, n. 401.

     Col predetto regolamento potranno essere ratificate, con effetto dalla data in cui vennero di fatto disposte, le equiparazioni di rango a grado militare non previste dalle disposizioni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 19.

     Nulla è innovato nei riguardi dei poteri attribuiti al ministro per le comunicazioni dalle leggi 11 aprile 1941, n. 267, e 7 maggio 1942, n. 600, relative alla utilizzazione professionale dei marittimi mercantili.

     La precettazione per il servizio della navigazione, disposta dal ministro per le comunicazioni ai termini delle leggi predette, dei marittimi mercantili di Stato maggiore e di bassa forza in servizio presso gli stabilimenti o gli enti indicati nell'art. 2 della L. 7 maggio 1942, n. 600, che sono stati militarizzati ai sensi del presente decreto, fa cessare la condizione di militarizzato del marittimo precettato per l'imbarco su navi mercantili.

 

          Art. 20.

     Il presente decreto avrà vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno e sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

     Il Duce del fascismo, Capo del governo, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.