§ 52.3.17 – L. 11 gennaio 1943, n. 36.
Estensione delle benemerenze di guerra ai marittimi mercantili combattenti nell'attuale guerra.


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.3 leggi di guerra e neutralità
Data:11/01/1943
Numero:36


Sommario
Art. unico.      I marittimi mercantili caduti, feriti, mutilati o invalidi per cause derivanti dalla guerra in corso e quelli che ottengono l'autorizzazione a fregiarsi della croce al [...]


§ 52.3.17 – L. 11 gennaio 1943, n. 36. [1]

Estensione delle benemerenze di guerra ai marittimi mercantili combattenti nell'attuale guerra.

(G.U. 20 febbraio 1943, n. 42).

 

     Art. unico.

     I marittimi mercantili caduti, feriti, mutilati o invalidi per cause derivanti dalla guerra in corso e quelli che ottengono l'autorizzazione a fregiarsi della croce al merito di guerra per servizi compiuti durante l'attuale conflitto, sono equiparati ai militari appartenenti alle forze armate dello Stato ai fini del riconoscimento delle benemerenze di guerra.

     Nulla è innovato per quanto concerne il trattamento previdenziale e per quanto concerne la liquidazione delle pensioni di guerra alla gente di mare nei casi espressamente previsti dalle leggi in vigore.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.