§ 52.3.16 – L. 23 aprile 1942, n. 456.
Forma degli atti di procura a contrarre matrimonio per i prigionieri di guerra.


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.3 leggi di guerra e neutralità
Data:23/04/1942
Numero:456


Sommario
Art. 1.      Per i militari e per le persone che per ragioni di servizio si trovino al seguito delle forze armate, che siano prigionieri di guerra, la procura a contrarre matrimonio [...]
Art. 2.      La procura preveduta dall'articolo precedente deve contenere
Art. 3.      L'atto di procura a contrarre matrimonio civile è trasmesso, per il tramite della potenza protettrice, all'ufficio prigionieri di guerra della Croce Rossa italiana, la [...]
Art. 4.      La nullità della procura per difetti formali non può farsi valere decorsi sei mesi da quando chi rilasciò la procura abbia cessato dallo stato di prigionia
Art. 5.      Ferme le disposizioni degli articoli 121 e 122 della legge di guerra, il cui testo è stato approvato con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, gli atti di procura, [...]


§ 52.3.16 – L. 23 aprile 1942, n. 456.

Forma degli atti di procura a contrarre matrimonio per i prigionieri di guerra.

(G.U. 16 maggio 1942, n. 116).

 

     Art. 1.

     Per i militari e per le persone che per ragioni di servizio si trovino al seguito delle forze armate, che siano prigionieri di guerra, la procura a contrarre matrimonio è ricevuta, in forma pubblica, da un ufficiale o da un sottufficiale delle forze armate dello Stato.

     L'atto può essere ricevuto anche dal fiduciario designato ai termini dell'art. 43 della convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929, sul trattamento dei prigionieri di guerra, resa esecutiva con regio decreto 28 ottobre 1930, n. 1615.

     La procura deve essere speciale ed è redatta alla presenza, possibilmente, di due testimoni che abbiano la qualità di militari nelle forze armate dello Stato.

 

          Art. 2.

     La procura preveduta dall'articolo precedente deve contenere:

     1° l'indicazione del nome, cognome, paternità e maternità, dell'età, del luogo di nascita e della qualità della persona che riceve l'atto, del dichiarante e dei due testimoni;

     2° l'indicazione del nome, cognome, paternità, maternità, dell'età e del luogo di nascita del mandatario e dell'altro sposo;

     3° la sottoscrizione della persona che riceve l'atto, del dichiarante e dei testimoni, e, qualora il dichiarante e i testimoni non sappiano o non possano sottoscrivere, la menzione della causa dell'impedimento.

 

          Art. 3.

     L'atto di procura a contrarre matrimonio civile è trasmesso, per il tramite della potenza protettrice, all'ufficio prigionieri di guerra della Croce Rossa italiana, la quale ne cura l'inoltro all'ufficiale dello stato civile che deve celebrare il matrimonio.

     Se trattasi di matrimonio da contrarsi da un ufficiale o da un sottufficiale, l'atto di procura è rimesso, per l'ulteriore inoltro, al Ministero da cui il militare dipende.

     L'atto di procura cessa di essere valido, trascorsi novanta giorni dal giorno in cui l'atto perviene all'ufficiale di stato civile che deve celebrare il matrimonio.

 

          Art. 4.

     La nullità della procura per difetti formali non può farsi valere decorsi sei mesi da quando chi rilasciò la procura abbia cessato dallo stato di prigionia.

 

          Art. 5.

     Ferme le disposizioni degli articoli 121 e 122 della legge di guerra, il cui testo è stato approvato con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, gli atti di procura, rilasciati nelle forme prevedute dagli articoli precedenti, hanno efficacia anche per contrarre matrimonio religioso secondo il rito cattolico o secondo il rito di uno dei culti ammessi nello Stato.