§ 52.3.3 – R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1628.
Militarizzazione di enti in caso di mobilitazione generale o parziale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.3 leggi di guerra e neutralità
Data:05/09/1938
Numero:1628


Sommario
Art. 1.      In caso di mobilitazione generale o parziale possono essere militarizzati gli enti, che per la loro importanza nazionale possono essere utilizzati, parzialmente o nel [...]
Art. 2.      Le norme relative alla militarizzazione di ciascuno degli enti di cui al precedente articolo sono emanate con decreto Reale, nella forma prevista dall'art. 1 della legge [...]
Art. 3.      Nei decreti di cui al precedente art. 2, da emanarsi su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con gli altri Ministri interessati e col Ministro per le [...]
Art. 4.      Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Duce, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge


§ 52.3.3 – R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1628.

Militarizzazione di enti in caso di mobilitazione generale o parziale.

(G.U. 25 ottobre 1938, n. 245).

 

     Art. 1.

     In caso di mobilitazione generale o parziale possono essere militarizzati gli enti, che per la loro importanza nazionale possono essere utilizzati, parzialmente o nel loro complesso, a vantaggio delle Forze armate dello Stato.

 

          Art. 2.

     Le norme relative alla militarizzazione di ciascuno degli enti di cui al precedente articolo sono emanate con decreto Reale, nella forma prevista dall'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, numero 100.

     Qualora speciali ragioni lo consiglino potrà disporsi, nel decreto stesso, la omissione della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

 

          Art. 3.

     Nei decreti di cui al precedente art. 2, da emanarsi su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con gli altri Ministri interessati e col Ministro per le finanze, saranno stabilite anche le norme relative alla militarizzazione del personale appartenente ai singoli enti, per quanto riguarda la rispondenza fra le qualifiche di servizio dei personali stessi e i gradi della gerarchia militare.

     Si applicano ai personali predetti le norme del R. decreto-legge 14 ottobre 1937, n. 2707, sulla militarizzazione del personale civile al seguito dell'esercito operante, ad eccezione del secondo capoverso dell'art. 4 del detto decreto.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Duce, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.