§ 52.2.41 – L. 31 gennaio 1992, n. 159.
Attribuzione della promozione a sottotenente a titolo onorifico in favore degli ex sergenti allievi ufficiali di complemento del secondo conflitto mondiale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.2 ex combattenti
Data:31/01/1992
Numero:159


Sommario
Art. 1.      1. Ai cittadini italiani che, non in possesso di un grado di ufficiale nelle Forze armate, abbiano partecipato in qualità di "sergenti allievi ufficiali di complemento" [...]
Art. 2.      1. La promozione onorifica di cui all'art. 1 è conferita dal Ministro della difesa su domanda degli interessati da presentarsi ai competenti comandi militari entro un [...]
Art. 3.      1. Il periodo minimo di tre mesi stabilito dall'art. 1 non è richiesto
Art. 4.      1. Le promozioni conferite ai sensi della presente legge non modificano eventuali trattamenti economici comunque goduti dagli interessati in conseguenza degli [...]


§ 52.2.41 – L. 31 gennaio 1992, n. 159. [1]

Attribuzione della promozione a sottotenente a titolo onorifico in favore degli ex sergenti allievi ufficiali di complemento del secondo conflitto mondiale.

(G.U. 26 febbraio 1992, n. 47).

 

     Art. 1.

     1. Ai cittadini italiani che, non in possesso di un grado di ufficiale nelle Forze armate, abbiano partecipato in qualità di "sergenti allievi ufficiali di complemento" ad operazioni di guerra durante il secondo conflitto mondiale, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, e che in relazione agli avvenimenti seguiti alla data dell'8 settembre 1943 non ebbero la possibilità di conseguire la nomina di ufficiale di complemento, è riconosciuto il grado di sottotenente a titolo onorifico.

 

          Art. 2.

     1. La promozione onorifica di cui all'art. 1 è conferita dal Ministro della difesa su domanda degli interessati da presentarsi ai competenti comandi militari entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 3.

     1. Il periodo minimo di tre mesi stabilito dall'art. 1 non è richiesto:

     a) per i caduti o dispersi in combattimento;

     b) per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano ottenuto una croce al merito di guerra;

     c) per i mutilati, gli invalidi ed i feriti per causa di servizio militare connesso con gli avvenimenti di cui all'art. 1;

     d) per gli ex prigionieri internati in campo di concentramento.

 

          Art. 4.

     1. Le promozioni conferite ai sensi della presente legge non modificano eventuali trattamenti economici comunque goduti dagli interessati in conseguenza degli avvenimenti seguiti alla data di cui all'art. 1.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.