§ 52.1.21 – L. 16 dicembre 1947, n. 1443.
Approvazione dello scambio di Note relativo ai danni di guerra ed all'art. 79 del Trattato di pace, effettuato in Roma il 30 luglio 1947 fra [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.1 danni di guerra
Data:16/12/1947
Numero:1443


Sommario
Art. 1.      Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note fra l'Italia e la Cina, effettuato in Roma il 30 luglio 1947, relativo ai danni di guerra ed all'art. 79 del [...]
Art. 2.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione dell'Accordo
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 52.1.21 – L. 16 dicembre 1947, n. 1443.

Approvazione dello scambio di Note relativo ai danni di guerra ed all'art. 79 del Trattato di pace, effettuato in Roma il 30 luglio 1947 fra l'Italia e la Cina.

(G.U. 30 dicembre 1947, n. 300).

 

     Art. 1.

     Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note fra l'Italia e la Cina, effettuato in Roma il 30 luglio 1947, relativo ai danni di guerra ed all'art. 79 del Trattato di pace tra le Potenze Alleate e Associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.

 

          Art. 2.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione dell'Accordo.

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.