§ 52.1.6 – D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1945, n. 709.
Provvedimenti per i mutui fondiari ed edilizi garantiti sopra immobili danneggiati dalla guerra.


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.1 danni di guerra
Data:14/09/1945
Numero:709


Sommario
Art. 1.      Le ipoteche a garanzia dei mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario sopra immobili che per fatti di guerra siano stati distrutti o danneggiati in modo da aver [...]
Art. 2.      Gli Uffici del genio civile sono tenuti a rilasciare su richiesta degli Istituti mutuanti, una dichiarazione, esente da bollo, attestante la distruzione o il [...]
Art. 3.      Le disposizioni del presente decreto si applicano anche
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno. Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione [...]


§ 52.1.6 – D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1945, n. 709.

Provvedimenti per i mutui fondiari ed edilizi garantiti sopra immobili danneggiati dalla guerra.

(G.U. 17 novembre 1945, n. 138).

 

     Art. 1.

     Le ipoteche a garanzia dei mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario sopra immobili che per fatti di guerra siano stati distrutti o danneggiati in modo da aver subito la diminuzione di almeno un quarto del reddito, garantiscono, con la stessa efficacia del grado ad esse spettante in aggiunta all'importo della iscrizione, tutte le semestralità in scadenza dalla data della dichiarazione di guerra sino al 15 aprile 1948, ed i relativi interessi di mora [1].

     Nei casi in cui la garanzia del mutuo risulti costituita da più immobili, la precedente disposizione è applicabile quando il reddito complessivo di essi abbia subito una diminuzione di almeno un quarto.

 

          Art. 2.

     Gli Uffici del genio civile sono tenuti a rilasciare su richiesta degli Istituti mutuanti, una dichiarazione, esente da bollo, attestante la distruzione o il danneggiamento ai sensi del precedente articolo.

     I Comuni aventi un proprio ufficio tecnico diretto da un ingegnere o da un architetto, o da un geometra, sono parimenti tenuti a rilasciare tale dichiarazione relativamente agli immobili esistenti nei rispettivi territori. Tale dichiarazione farà piena fede nei confronti dei terzi.

 

          Art. 3.

     Le disposizioni del presente decreto si applicano anche:

     a) agli Istituti di credito fondiario in liquidazione;

     b) all'Istituto nazionale di credito edilizio;

     c) al Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908;

     d) alla Sezione autonoma per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 30 novembre 1930;

     e) all'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria;

     f) al Consorzio per sovvenzioni ipotecarie ai danneggiati dall'eruzione del Vesuvio del 1906;

     e a tutti gli altri enti e istituti presso i quali, per la concessione dei mutui, è prevista l'applicazione delle disposizioni concernenti il credito fondiario.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno. Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, esso entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 20 agosto 1947, n. 1082.