§ 51.4.104 - D.P.R. 28 novembre 2005, n. 289.
Regolamento recante integrazioni al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:28/11/2005
Numero:289


Sommario
Art. 1.  Modifica al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi [...]


§ 51.4.104 - D.P.R. 28 novembre 2005, n. 289.

Regolamento recante integrazioni al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale.

(G.U. 14 gennaio 2006, n. 11)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto l'articolo 3, comma 1, lettera u), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;

     Visti gli articoli 19 e 46 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dallo Stato italiano con legge 4 agosto 1955, n. 848;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 24 ottobre 2005;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005;

     Sulla proposta del Ministro della giustizia;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modifica al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

     1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

     «2-bis. L'ufficio centrale iscrive nel sistema l'estratto delle decisioni definitive adottate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano, concernenti i provvedimenti giudiziali ed amministrativi definitivi delle autorità nazionali già iscritti, di seguito alla preesistente iscrizione cui esse si riferiscono, su richiesta del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia.

     2-ter. L'iscrizione può essere effettuata anche su istanza del soggetto o dei soggetti interessati. In tale caso, l'istanza è presentata direttamente all'ufficio centrale ovvero, qualora si tratti di decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo relative a provvedimenti giudiziari, all'ufficio iscrizione del casellario giudiziale presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento cui la decisione si riferisce. L'ufficio iscrizione trasmette senza indugio la richiesta all'ufficio centrale, che provvede alla successiva iscrizione, acquisito il parere del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia.».