§ 51.4.70 – L. 24 luglio 1993, n. 256.
Modifica dell'istituto del soggiorno obbligato e dell'art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:24/07/1993
Numero:256


Sommario
Art. 1.      1. Alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche
Art. 2.      1. Per le misure di prevenzione in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, la cui applicazione non debba cessare nei successivi trenta giorni per [...]
Art. 3.      1. Al secondo comma dell'art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: (Omissis)
Art. 4.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 51.4.70 – L. 24 luglio 1993, n. 256.

Modifica dell'istituto del soggiorno obbligato e dell'art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575.

(G.U. 29 luglio 1993, n. 176).

 

     Art. 1.

     1. Alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all'art. 3, secondo comma, le parole: "in uno o più comuni o in una o più province." sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);

     b) all'art. 5, quinto comma, le parole: "in un determinato comune" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);

     c) all'art. 7, secondo comma, le parole: "anche in relazione alla determinazione del luogo di soggiorno" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);

     d) all'art. 7-bis, il primo comma è sostituito dal seguente: (Omissis);

     e) all'art. 12, ovunque ricorrano, sono soppresse le parole: "in un determinato comune".

     2. I commi 2 e 3 dell'art. 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, sono abrogati.

     3. Il comma 6 dell'art. 25-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è abrogato.

 

          Art. 2.

     1. Per le misure di prevenzione in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, la cui applicazione non debba cessare nei successivi trenta giorni per scadenza del termine di durata stabilito dal giudice, il divieto di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale è soppresso e l'obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello di residenza o dimora abituale opera con riguardo a quest'ultimo.

     2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le persone sottoposte alla misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello di residenza o dimora abituale o con divieto di soggiorno nello stesso comune sono tenute a fare rientro nel comune medesimo, presentandosi, non meno di 48 ore prima della partenza e non oltre 48 ore dopo l'arrivo, alle questure o commissariati di pubblica sicurezza rispettivamente competenti.

     3. Le persone nei cui confronti l'applicazione di una delle misure di prevenzione è sospesa hanno l'obbligo di presentarsi alla questura o commissariato di pubblica sicurezza territorialmente competenti per il luogo in cui si trovano immediatamente dopo la cessazione della causa di sospensione. Se si tratta di comune diverso da quello di residenza o dimora abituale le stesse persone hanno altresì l'obbligo di raggiungere quest'ultimo nel tempo strettamente necessario e di presentarsi, senza ritardo, all'autorità di pubblica sicurezza territorialmente competente.

     4. Il questore competente per il luogo dove la misura di prevenzione deve essere eseguita per effetto dei commi 1, 2 e 3, apporta le occorrenti modificazioni alla carta di permanenza e provvede all'esecuzione della misura.

     5. La persona sottoposta ad una delle misure di prevenzione di cui al presente articolo che non osserva gli obblighi di cui al comma 2 o le prescrizioni impartite per il viaggio dall'autorità di pubblica sicurezza è punita con la reclusione da uno a cinque anni; gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

 

          Art. 3.

     1. Al secondo comma dell'art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: (Omissis).

 

          Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.