§ 51.4.44 – L. 31 luglio 1984, n. 400.
Nuove norme sulla competenza penale e sull'appello contro le sentenze del pretore.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:31/07/1984
Numero:400


Sommario
Art. 1.      All'art. 31 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma
Art. 2.      Il secondo comma dell'art. 32 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 3.      L'art. 512. - del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 4.      Il n. 2 dell'art. 513 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 5.      Il terzo comma dell'art. 63 del codice penale è sostituito dal seguente
Art. 6.      Il quarto comma dell'art. 199 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 7.      Nell'ultimo comma dell'art. 506 del codice di procedura penale, le parole: "procuratore della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis)
Art. 8.      L'ultimo comma dell'art. 31 delle disposizioni regolamentari per l'esecuzione del codice di procedura penale, approvate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 603, è [...]
Art. 9.      Nell'art. 527 del codice di procedura penale il secondo comma è soppresso
Art. 10.      Il primo comma dell'art. 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, è sostituito dal seguente
Art. 11.      L'art. 399 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 12.      La presente legge entra in vigore il centoventesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applica ai reati commessi successivamente alla data di [...]


§ 51.4.44 – L. 31 luglio 1984, n. 400.

Nuove norme sulla competenza penale e sull'appello contro le sentenze del pretore.

(G.U. 31 luglio 1984, n. 210).

 

     Art. 1.

     All'art. 31 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

          Art. 2.

     Il secondo comma dell'art. 32 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 3.

     L'art. 512. - del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 4.

     Il n. 2 dell'art. 513 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 5.

     Il terzo comma dell'art. 63 del codice penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 6.

     Il quarto comma dell'art. 199 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 7.

     Nell'ultimo comma dell'art. 506 del codice di procedura penale, le parole: "procuratore della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

 

          Art. 8.

     L'ultimo comma dell'art. 31 delle disposizioni regolamentari per l'esecuzione del codice di procedura penale, approvate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 603, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 9.

     Nell'art. 527 del codice di procedura penale il secondo comma è soppresso.

 

          Art. 10.

     Il primo comma dell'art. 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 11.

     L'art. 399 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 12.

     La presente legge entra in vigore il centoventesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applica ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore.