§ 51.4.2j - Legge 25 novembre 1962, n. 1634.
Modificazioni alle norme del Codice penale relative all'ergastolo e alla liberazione condizionale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:25/11/1962
Numero:1634


Sommario
Art. 1.      Il primo capoverso dell'art. 22 del Codice penale è sostituito dal seguente
Art. 2.      Gli articoli 72, 176 e 177 del Codice penale sono modificati come segue
Art. 3. Norma transitoria      Il condannato all'ergastolo prima del ripristino delle attenuanti generiche di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, può [...]


§ 51.4.2j - Legge 25 novembre 1962, n. 1634.

Modificazioni alle norme del Codice penale relative all'ergastolo e alla liberazione condizionale.

(G.U. 6 dicembre 1962, n. 311).

 

 

     Art. 1.

     Il primo capoverso dell'art. 22 del Codice penale è sostituito dal seguente:

     "Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto".

     Il secondo e il terzo capoverso dello stesso articolo sono abrogati.

 

          Art. 2.

     Gli articoli 72, 176 e 177 del Codice penale sono modificati come segue:

     "Art. 72. (Concorso di reati che importano l'ergastolo e di reati che importano pene detentive temporanee). Al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell'ergastolo, si applica la detta pena con l'isolamento diurno da sei mesi a tre anni.

     Nel caso di concorso di un delitto che importa la pena dell'ergastolo, con uno o più delitti che importano pene detentive temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni, si applica la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per un periodo di tempo da due a diciotto mesi.

     L'ergastolano condannato all'isolamento diurno partecipa all'attività lavorativa".

     "Art. 176. (Liberazione condizionale). Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni.

     Se si tratta di recidivo, nei casi preveduti dai capoversi dell'art. 99, il condannato, per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflittagli.

     Il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia effettivamente scontato almeno ventotto anni di pena.

     La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle".

     "Art. 177. (Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena). Nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale resta sospesa l'esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui il condannato stesso sia stato sottoposto con la sentenza di condanna o con un provvedimento successivo. La liberazione condizionale è revocata, se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole, ovvero trasgredisce agli obblighi inerenti alla libertà vigilata, disposta a termini dell'art. 230, n. 2. In tal caso, il tempo trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata della pena e il condannato non può essere riammesso alla liberazione condizionale.

     Decorso tutto il tempo della pena inflitta, ovvero cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condannato all'ergastolo, senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca, la pena rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali, ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo".

 

          Art. 3. Norma transitoria

     Il condannato all'ergastolo prima del ripristino delle attenuanti generiche di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia effettivamente scontato almeno venticinque anni di pena.