§ 51.3.18 - D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438.
Aumento del deposito per il ricorso per Cassazione e delle pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile e dal Codice di procedura penale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.3 giustizia ordinaria civile
Data:09/04/1948
Numero:438


Sommario
Art. 1.      Il deposito previsto dall'art. 364, primo comma, del Codice di procedura civile è elevato, per i ricorsi notificati a decorrere dal 1° ottobre 1948, a lire cinquecento se la sentenza impugnata è [...]
Art. 2.      Il deposito previsto dall'art. 651 del Codice di procedura civile è elevato, per le opposizioni notificate a decorrere dal 1° ottobre 1948, a lire cinquecento, se l'opposizione è proposta [...]
Art. 3.      Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile sono moltiplicate per quattro
Art. 4.      Le sanzioni pecuniarie comminate dal Codice di procedura penale in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità o di rigetto di un'impugnazione o di un'istanza sono raddoppiate


§ 51.3.18 - D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438. [1]

Aumento del deposito per il ricorso per Cassazione e delle pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile e dal Codice di procedura penale.

(G.U. 14 maggio 1948, n. 111).

 

Art. 1.

     Il deposito previsto dall'art. 364, primo comma, del Codice di procedura civile è elevato, per i ricorsi notificati a decorrere dal 1° ottobre 1948, a lire cinquecento se la sentenza impugnata è del pretore, a lire millecinquecento se la sentenza impugnata è del tribunale, a lire tremila in ogni altro caso.

     Il deposito previsto dall'art. 398, terzo comma, del Codice di procedura civile per le domande di revocazione delle sentenze del conciliatore è elevato, per le domande notificate a decorrere dal 1° ottobre 1948, a lire cinquecento.

 

     Art. 2.

     Il deposito previsto dall'art. 651 del Codice di procedura civile è elevato, per le opposizioni notificate a decorrere dal 1° ottobre 1948, a lire cinquecento, se l'opposizione è proposta davanti al conciliatore o al pretore; a lire mille, se l'opposizione è proposta davanti al Tribunale o alla Corte d'appello.

 

     Art. 3.

     Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile sono moltiplicate per quattro.

 

     Art. 4.

     Le sanzioni pecuniarie comminate dal Codice di procedura penale in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità o di rigetto di un'impugnazione o di un'istanza sono raddoppiate.


[1] Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.