§ 51.2.35 - Legge 13 ottobre 1994, n. 589.
Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.2 giustizia militare
Data:13/10/1994
Numero:589


Sommario
Art. 1.      1. Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale.
Art. 2.      1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 51.2.35 - Legge 13 ottobre 1994, n. 589.

Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra.

(G.U. 25 ottobre 1994, n. 250).

 

     Art. 1.

     1. Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale.

     2. Sono abrogati l'art. 241 del codice penale militare di guerra e tutte le disposizioni dello stesso codice e delle leggi militari di guerra che fanno riferimento alla pena di morte.

 

          Art. 2.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.