§ 51.2.33 - Legge 3 febbraio 1989, n. 38.
Istituzione del consiglio di amministrazione per il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.2 giustizia militare
Data:03/02/1989
Numero:38


Sommario
Art. 1.      1. Per il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari è istituito presso il Ministero della difesa il consiglio di amministrazione, con le attribuzioni previste dalla [...]
Art. 2.      1. Per l'elezione dei componenti il consiglio di amministrazione di cui alla lettera e) del comma 2 dell'art. 1 sono costituiti due collegi nazionali: uno per i funzionari di cancelleria e uno [...]


§ 51.2.33 - Legge 3 febbraio 1989, n. 38. [1]

Istituzione del consiglio di amministrazione per il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari.

(G.U. 9 febbraio 1989, n. 33)

 

     Art. 1.

     1. Per il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari è istituito presso il Ministero della difesa il consiglio di amministrazione, con le attribuzioni previste dalla legge in materia di personale.

     2. Il consiglio di amministrazione per il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari è costituito all'inizio di ogni biennio con decreto del Ministro della difesa ed è composto da:

     a) un magistrato militare di Cassazione, nominato alle funzioni direttive superiori, che lo presiede;

     b) un magistrato militare con funzioni di giudice di appello;

     c) il dirigente superiore più anziano tra i dirigenti delle cancellerie militari;

     d) un dirigente superiore in servizio presso la Direzione generale per gli impiegati civili del Ministero della difesa;

     e) un rappresentante della carriera direttiva dei cancellieri militari e uno della carriera di concetto dei segretari della giustizia militare.

     3. I componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 sono designati dal Consiglio della magistratura militare; quello di cui alla lettera d) dal Ministro della difesa; quelli di cui alla lettera e) sono eletti dai cancellieri e dai segretari giudiziari militari secondo quanto stabilito nell'art. 2.

     4. Il consiglio di amministrazione delibera con l'intervento di almeno quattro membri; le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

     5. Se, durante il biennio, occorre sostituire alcuno dei componenti, si osservano le stesse forme stabilite per la nomina. Per la sostituzione dei componenti di cui alla lettera e) del comma 2, si osserva anche il disposto del comma 4, ultimo periodo, dell'art. 2. Il sostituto dura in carica fino alla scadenza del mandato del predecessore.

     6. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della Direzione generale per gli impiegati civili del Ministero della difesa appartenente alla settima qualifica funzionale, designato dal Ministro della difesa.

     7. Il consiglio di amministrazione per il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari funziona anche da consiglio di disciplina per il predetto personale.

 

          Art. 2.

     1. Per l'elezione dei componenti il consiglio di amministrazione di cui alla lettera e) del comma 2 dell'art. 1 sono costituiti due collegi nazionali: uno per i funzionari di cancelleria e uno per quelli di segreteria.

     2. Sono elettori ed eleggibili tutti i cancellieri militari e i segretari giudiziari militari in servizio alla data delle elezioni, anche se in posizione di fuori ruolo, comandati o comunque in servizio presso amministrazione diversa da quella della difesa. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i cancellieri e i segretari che alla data delle elezioni siano sospesi, anche in via cautelare, dal servizio o che si trovino in aspettativa per motivi di famiglia.

     3. Nel giorno stabilito gli elettori consegnano le schede contenenti i voti espressi ai rispettivi capi ufficio che ne curano l'inoltro, con plico raccomandato, alla segreteria del consiglio di amministrazione.

     4. Le operazioni di scrutinio sono effettuate dal consiglio uscente, che dichiara eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti nella categoria di eleggibili alla quale appartengono. In caso di parità di voti è eletto il funzionario con qualifica e anzianità più elevate. Ai fini dell'applicazione del comma 5 dell'art. 1, sono nominati coloro che seguono per numero di voti il componente da sostituire.

     5. Nella prima applicazione della presente legge, le operazioni di scrutinio sono effettuate dai membri del consiglio di cui alle lettere b), c), e d) del comma 2 dell'art. 1.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.