§ 51.2.19 - D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 611.
Norme transitorie per la destinazione del personale della Giustizia militare.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.2 giustizia militare
Data:17/04/1948
Numero:611


Sommario
Art. 1.      Fino all'attuazione delle nuove disposizioni che saranno emanate in materia di ordinamento giudiziario militare, in caso di soppressione di uffici o per altra eccezionale necessità di servizio, [...]
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".


§ 51.2.19 - D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 611. [1]

Norme transitorie per la destinazione del personale della Giustizia militare.

(G.U. 8 giugno 1948, n. 131)

 

     Art. 1.

     Fino all'attuazione delle nuove disposizioni che saranno emanate in materia di ordinamento giudiziario militare, in caso di soppressione di uffici o per altra eccezionale necessità di servizio, i magistrati ed i cancellieri appartenenti ai ruoli organici del personale civile della Giustizia militare, possono temporaneamente essere destinati ai Tribunali militari con funzioni proprie del grado immediatamente inferiore a quello da essi posseduto.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".

 


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 31 gennaio 1953, n. 72. Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.