§ 51.1.10 - Legge 18 marzo 1976, n. 65.
Modificazione dell'art. 7 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, recante norme sui procedimenti e giudizi di accusa.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.1 giustizia costituzionale
Data:18/03/1976
Numero:65


Sommario
Art. 1.      All'articolo 7 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, sono aggiunti i seguenti commi:
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 51.1.10 - Legge 18 marzo 1976, n. 65. [1]

Modificazione dell'art. 7 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, recante norme sui procedimenti e giudizi di accusa.

(G.U. 1 aprile 1976, n. 86)

 

     Art. 1.

     All'articolo 7 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, sono aggiunti i seguenti commi:

     "La Commissione delibera, di volta in volta, quali sedute, o parti di esse, possano essere tenute pubblicamente e può provvedere alla pubblicità dei propri lavori nei modi previsti dal regolamento della Camera.

     E' sempre pubblica la seduta nella quale la Commissione è chiamata a discutere e deliberare sulla proposta di archiviazione per manifesta infondatezza dell'accusa, di declaratoria di incompetenza della Commissione stessa, di messa in stato di accusa ovvero di non doversi procedere. A tale seduta è ammessa la presenza del denunziato, dell'indiziato o dell'inquisito, che ha diritto di intervenire personalmente o a mezzo del proprio difensore prima che inizi la discussione.

     Non si applicano in tali casi le norme di cui ai primi tre commi del presente articolo".

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Legge abrogata dall'art. 9 della L. 10 maggio 1978, n. 170.