§ 51.1.2 – L. cost. 11 marzo 1953, n. 1.
Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.1 giustizia costituzionale
Data:11/03/1953
Numero:1


Sommario
Art. 1.      La Corte costituzionale esercita le sue funzioni nelle forme, nei limiti ed alle condizioni di cui alla Carta costituzionale, alla legge costituzionale 9 febbraio 1948, [...]
Art. 2.      Spetta alla Corte costituzionale giudicare se le richieste di referendum abrogativo presentate a norma dell'art. 75 della Costituzione siano ammissibili ai sensi del [...]
Art. 3.  [1]
Art. 4. 
Art. 5.      I giudici della Corte costituzionale non sono sindacabili, né possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni
Art. 6.      I giudici della Corte costituzionale hanno una retribuzione mensile che non può essere inferiore a quella del più alto magistrato della giurisdizione ordinaria ed è [...]
Art. 7.      I giudici della Corte costituzionale possono essere rimossi o sospesi dal loro ufficio a norma dell'art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, solo in [...]
Art. 8.      Il giudice della Corte costituzionale che per sei mesi non eserciti le sue funzioni decade dalla carica
Art. 9.      Il Presidente della Corte, quando lo ritenga necessario, può con provvedimento motivato ridurre fino alla metà i termini dei procedimenti
Art. 10. 
Art. 11.      Le disposizioni degli articoli 5 e 6 si applicano anche ai cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 135 della Costituzione, limitatamente al [...]
Art. 12. 
Art. 13.      Il Parlamento in seduta comune, nel porre in istato di accusa il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri o i Ministri, elegge, anche tra i [...]
Art. 14.      L'atto di accusa contro il Presidente del Consiglio dei Ministri o i Ministri implica di pieno diritto la sospensione dalla carica
Art. 15.      Per i reati di attentato alla Costituzione e di alto tradimento commessi dal Presidente della Repubblica la Corte costituzionale, nel pronunciare sentenza di condanna, [...]


§ 51.1.2 – L. cost. 11 marzo 1953, n. 1.

Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.

(G.U. 14 marzo 1953, n. 62).

 

 

     Art. 1.

     La Corte costituzionale esercita le sue funzioni nelle forme, nei limiti ed alle condizioni di cui alla Carta costituzionale, alla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, ed alla legge ordinaria emanata per la prima attuazione delle predette norme costituzionali.

 

          Art. 2.

     Spetta alla Corte costituzionale giudicare se le richieste di referendum abrogativo presentate a norma dell'art. 75 della Costituzione siano ammissibili ai sensi del secondo comma dell'articolo stesso.

     Le modalità di tale giudizio saranno stabilite dalla legge che disciplinerà lo svolgimento del referendum popolare.

 

          Art. 3. [1]

 

          Art. 4. [2]

 

          Art. 5.

     I giudici della Corte costituzionale non sono sindacabili, né possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

 

          Art. 6.

     I giudici della Corte costituzionale hanno una retribuzione mensile che non può essere inferiore a quella del più alto magistrato della giurisdizione ordinaria ed è determinata con legge.

 

          Art. 7.

     I giudici della Corte costituzionale possono essere rimossi o sospesi dal loro ufficio a norma dell'art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, solo in seguito a deliberazione della Corte presa a maggioranza di due terzi dei componenti che partecipano all'adunanza.

 

          Art. 8.

     Il giudice della Corte costituzionale che per sei mesi non eserciti le sue funzioni decade dalla carica.

 

          Art. 9.

     Il Presidente della Corte, quando lo ritenga necessario, può con provvedimento motivato ridurre fino alla metà i termini dei procedimenti.

 

          Art. 10. [3]

 

          Art. 11.

     Le disposizioni degli articoli 5 e 6 si applicano anche ai cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 135 della Costituzione, limitatamente al periodo in cui esercitano le loro funzioni presso la Corte.

 

          Art. 12. [4]

     La deliberazione sulla messa in istato di accusa del Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione è adottata dal Parlamento in seduta comune su relazione di un Comitato formato dai componenti della Giunta del Senato della Repubblica e da quelli della Giunta della Camera dei deputati competenti per le autorizzazioni a procedere in base ai rispettivi Regolamenti.

     Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Presidente della Giunta del Senato della Repubblica o dal Presidente della Giunta della Camera dei deputati, che si alternano per ciascuna legislatura.

     Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle ipotesi di concorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministri nonché di altri soggetti nei reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione.

     Quando sia deliberata la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale può disporre la sospensione della carica.

 

          Art. 13.

     Il Parlamento in seduta comune, nel porre in istato di accusa il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri o i Ministri, elegge, anche tra i suoi componenti, uno o più commissari per sostenere l'accusa.

     I commissari esercitano davanti alla Corte le funzioni di pubblico ministero e hanno facoltà di assistere a tutti gli atti istruttori.

 

          Art. 14.

     L'atto di accusa contro il Presidente del Consiglio dei Ministri o i Ministri implica di pieno diritto la sospensione dalla carica.

 

          Art. 15.

     Per i reati di attentato alla Costituzione e di alto tradimento commessi dal Presidente della Repubblica la Corte costituzionale, nel pronunciare sentenza di condanna, determina le sanzioni penali nei limiti del massimo di pena previsto dalle leggi vigenti al momento del fatto, nonché le sanzioni costituzionali, amministrative e civili adeguate al fatto.

     Le norme contenute nelle leggi penali relative alla sussistenza del reato, alla punibilità ed alla perseguibilità sono applicabili nei giudizi di accusa nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, ma la Corte può aumentare la pena fino a un terzo anche oltre la misura stabilita, in caso di circostanze che rivelino l'eccezionale gravità del reato. La Corte può infliggere, altresì, le sanzioni costituzionali e amministrative adeguate al fatto.

     La prima elezione della Commissione preveduta dall'art. 12 avrà luogo entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge.


[1] Articolo abrogato dall'art. 7 della L. cost. 22 novembre 1967, n. 2.

[2] Articolo abrogato dall'art. 7 della L. cost. 22 novembre 1967, n. 2.

[3] Articolo abrogato dall'art. 7 della L. cost. 22 novembre 1967, n. 2.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. cost. 16 gennaio 1989, n. 1.