§ 50.3.10 - D.Lgs.Lgt. 14 giugno 1945, n. 355.
Istituzione di uffici distaccati della Corte dei conti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:50. Giurisdizione
Capitolo:50.3 giurisdizione contabile
Data:14/06/1945
Numero:355


Sommario
Art. 1.      Per l'esercizio delle funzioni di riscontro preventivo e successive sulle spese, e di controllo preventivo sugli atti dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche [...]
Art. 2.      Il presidente di sezione addetto al coordinamento delle funzioni di controllo coordina l'azione degli uffici distaccati con quella degli altri uffici della Corte
Art. 3.      Sono presentati all'ufficio distaccato per il controllo preventivo e la registrazione tutti i decreti con i quali si approvano contratti per l'importo superiore a lire [...]
Art. 4.      Gli atti di impegno, i titoli di pagamento e gli altri atti sono vistati dal direttore dell'ufficio, che ne ordina la registrazione
Art. 5. 
Art. 6.      Al primo referendario o referendario direttore di ufficio competono tutti i poteri e le facoltà attribuite dalle disposizioni vigenti al consigliere delegato al controllo
Art. 7.      Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le norme del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 luglio [...]
Art. 8.      Le disposizioni del presente decreto avranno applicazione a partire dal 15 luglio 1945


§ 50.3.10 - D.Lgs.Lgt. 14 giugno 1945, n. 355.

Istituzione di uffici distaccati della Corte dei conti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche.

(G.U. 10 luglio 1945, n. 82).

 

     Art. 1.

     Per l'esercizio delle funzioni di riscontro preventivo e successive sulle spese, e di controllo preventivo sugli atti dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, è istituito presso ogni Provveditorato un ufficio distaccato della Corte dei conti.

     L'ufficio è costituito di un primo referendario o referendario e del numero di funzionari ed impiegati che sarà determinato con ordinanza del presidente della Corte. Resta invariato il numero dei posti nei ruoli organici della Corte stessa.

     Ai servizi degli uffici distaccati può essere adibito anche personale non di ruolo, da assumersi mediante contratto a termine, osservando le norme stabilite dal regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, e dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100. Le relative assunzioni sono effettuate entro i limiti che saranno fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro.

     Le funzioni di riscontro per gli atti del Provveditorato regionale alle opere pubbliche con sede in Roma sono esercitate dalla delegazione della Corte dei conti presso il Ministero dei lavori pubblici.

 

          Art. 2.

     Il presidente di sezione addetto al coordinamento delle funzioni di controllo coordina l'azione degli uffici distaccati con quella degli altri uffici della Corte.

 

          Art. 3.

     Sono presentati all'ufficio distaccato per il controllo preventivo e la registrazione tutti i decreti con i quali si approvano contratti per l'importo superiore a lire 20.000, e quelli con i quali si autorizzano altre spese per l'importo superiore a lire 10.000, quando l'autorizzazione non sia contemporanea all'emissione dell'ordinativo o buono di pagamento.

     Sono altresì sottoposti al riscontro preventivo dell'ufficio distaccato della Corte dei conti, con i relativi documenti giustificativi, i titoli di pagamento, compresi quelli di cui al terzo comma dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16.

     I decreti di impegno, di cui al primo comma dell'art. 4 del citato decreto legislativo, sono trasmessi all'ufficio distaccato con tutti gli allegati in originale e col parere del comitato tecnico di cui all'art. 7. Tali allegati vengono restituiti al Provveditorato regionale con la copia registrata del decreto.

     Sono sottoposti allo stesso ufficio per il solo riscontro consuntivo i titoli di pagamento, di cui all'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 6, fermo restando, per la presentazione dei rendiconti, il termine stabilito dall'ultimo comma dell'articolo medesimo.

     Restano ferme, a termini dell'art. 14 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 377, le disposizioni relative al riscontro della Corte dei conti in sede consuntiva per tutte le spese riguardanti i servizi già di competenza della soppressa Azienda autonoma statale della strada.

 

          Art. 4.

     Gli atti di impegno, i titoli di pagamento e gli altri atti sono vistati dal direttore dell'ufficio, che ne ordina la registrazione.

     Per gli atti dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche non è ammessa la registrazione con riserva.

     Il rifiuto di registrazione deciso dal direttore dell'ufficio è partecipato mediante comunicazione scritta al provveditore regionale.

     Questi ne riferisce al Ministro, il quale può disporre che il provvedimento sia rinviato all'ufficio distaccato, affinché venga sottoposto al riesame della Sezione di controllo. In tal caso il direttore dell'ufficio distaccato invia l'atto con i documenti allegati al presidente della Corte dei conti con sua relazione. Il presidente sottopone l'esame dell'atto alla Sezione di controllo, nominando un relatore fra i consiglieri componenti la Sezione, la quale decide definitivamente.

 

          Art. 5. [1]

 

          Art. 6.

     Al primo referendario o referendario direttore di ufficio competono tutti i poteri e le facoltà attribuite dalle disposizioni vigenti al consigliere delegato al controllo.

 

          Art. 7.

     Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le norme del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le altre disposizioni relative alla Corte medesima.

 

          Art. 8.

     Le disposizioni del presente decreto avranno applicazione a partire dal 15 luglio 1945.


[1] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.Lgs. 27 giugno 1946, n. 37.