§ 50.2.20 - Legge 11 aprile 1957, n. 246.
Soppressione dei Comitati giurisdizionali territoriali e del Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:50. Giurisdizione
Capitolo:50.2 giurisdizione amministrativa
Data:11/04/1957
Numero:246


Sommario
Art. 1.      I Comitati giurisdizionali territoriali e il Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizioni, istituiti ai sensi degli articoli 77 e 78 [...]
Art. 2.      La cognizione delle controversie di cui all'art. 1 è devoluta al giudice ordinario per quanto attiene alla liquidazione delle indennità e al Consiglio di Stato per [...]
Art. 3.      Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comitati debbono tuttavia provvedere alla restituzione degli atti, mediante raccomandata, agli [...]
Art. 4.      I procedimenti pendenti sono riassunti, a cura di parte, avanti al giudice competente ai sensi dell'art. 2, nel termine di sei mesi dalla comunicazione prevista [...]
Art. 5.      Contro le decisioni dei Comitati giurisdizionali territoriali, tuttora soggette ad impugnazione, può essere proposto appello, per le questioni attinenti alla [...]


§ 50.2.20 - Legge 11 aprile 1957, n. 246. [1]

Soppressione dei Comitati giurisdizionali territoriali e del Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizioni.

(G.U. 30 aprile 1957, n. 110)

 

 

     Art. 1.

     I Comitati giurisdizionali territoriali e il Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizioni, istituiti ai sensi degli articoli 77 e 78 del regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741, e successive modificazioni, sono soppressi.

 

          Art. 2.

     La cognizione delle controversie di cui all'art. 1 è devoluta al giudice ordinario per quanto attiene alla liquidazione delle indennità e al Consiglio di Stato per quanto riguarda la legittimità del provvedimento di requisizione.

 

          Art. 3.

     Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comitati debbono tuttavia provvedere alla restituzione degli atti, mediante raccomandata, agli interessati con esplicita indicazione delle nuove norme in vigore. Dalla data di ricezione predetta decorrono i termini di cui al successivo art. 4.

 

          Art. 4.

     I procedimenti pendenti sono riassunti, a cura di parte, avanti al giudice competente ai sensi dell'art. 2, nel termine di sei mesi dalla comunicazione prevista dall'art. 3, a pena di decadenza. Per i procedimenti pendenti in secondo grado davanti al Comitato giurisdizionale centrale, dei quali deve conoscere il giudice ordinario ai sensi dell'art. 2, la riassunzione è fatta davanti all'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente in grado di appello se la decisione fosse stata pronunciata dal giudice ordinario.

     La riassunzione è fatta secondo le norme che regolano l'atto introduttivo innanzi al giudice adito.

 

          Art. 5.

     Contro le decisioni dei Comitati giurisdizionali territoriali, tuttora soggette ad impugnazione, può essere proposto appello, per le questioni attinenti alla liquidazione delle indennità, davanti all'autorità giudiziaria indicata nell'art. 4, e può essere proposto ricorso al Consiglio di Stato per le questioni attinenti alla legittimità del provvedimento di requisizione.

     Il termine per proporre tali impugnazioni è di trenta giorni avanti l'autorità giudiziaria ordinaria e di sessanta giorni per i giudizi avanti il Consiglio di Stato. Per le decisioni già notificate, il termine anzidetto decorre dalla data di ricevimento della lettera con la quale i Comitati avviseranno gli interessati che gli eventuali ricorsi dovranno essere presentati all'autorità giurisdizionale indicata all'art. 2 della presente legge.

     Per gli altri giudizi innanzi all'autorità giudiziaria si applicano i termini del Codice di procedura civile.

     Per il regime fiscale si osservano le disposizioni dell'art. 87 del regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.