§ 50.2.8 - R.D. 5 settembre 1938, n. 1823.
Norme di procedura per i giudizi davanti al tribunale delle prede.


Settore:Normativa nazionale
Materia:50. Giurisdizione
Capitolo:50.2 giurisdizione amministrativa
Data:05/09/1938
Numero:1823


Sommario
Art. 1.  Rappresentanza processuale e assistenza tecnica
Art. 2.  Comparizione personale delle parti
Art. 3.  Mutamento delle parti e dei loro rappresentanti o difensori
Art. 4.  Funzioni del commissario del Re
Art. 5.  Facoltà del commissario del Re in ordine all'istruzione della causa
Art. 6.  Lingua da usare negli atti processuali
Art. 7.  Udienze
Art. 8.  Notificazione dei provvedimenti del giudice
Art. 9.  Modi delle notificazioni
Art. 10.  Persona alla quale si dirige la notificazione e luogo di questa
Art. 11.  Deposito della istanza e delle scritture di causa
Art. 12.  Nullità e regolarizzazione degli atti processuali
Art. 13.  Abbreviazione e proroga dei termini
Art. 14.  Rettificazione di omissioni o di errori materiali occorsi nei provvedimenti del giudice
Art. 15.  Modificabilità e revocabilità dei provvedimenti del giudice
Art. 16.  Forma e contenuto della domanda
Art. 17.  Allegati all'istanza
Art. 18.  Ordinanza di notificazione dell'istanza
Art. 19.  Decadenza della domanda
Art. 20.  Notificazione dell'istanza
Art. 21.  Costituzione della parte convenuta o resistente
Art. 22.  Trattazione scritta
Art. 23.  Termine per la produzione dei documenti e per la proposizione di eccezioni pregiudiziali
Art. 24.  Obbligo di contestazione dei fatti dedotti
Art. 25.  Ordinanza per la fissazione dell'udienza presidenziale
Art. 26.  Conclusioni del commissario del Re
Art. 27.  Udienza presidenziale
Art. 28.  Efficacia dell'ordinanza che dichiara chiuso il procedimento, e del verbale di conciliazione
Art. 29.  Contenuto del provvedimento, che dispone mezzi di prova
Art. 30.  Esecuzione dei mezzi di prova
Art. 31.  Provvedimenti da adottarsi dopo l'esecuzione dei mezzi di prova
Art. 32.  Comparizione tardiva della parte convenuta o resistente
Art. 33.  Intervento in causa
Art. 34.  Chiamata in garanzia
Art. 35.  Ordinanza di notificazione della scrittura, con la quale si propone domanda riconvenzionale o dichiarazione di intervento
Art. 36.  Falsità di documenti
Art. 37.  Giudice delegato
Art. 38.  Unione e separazione delle cause
Art. 39.  Poteri del presidente in ordine ai provvedimenti cautelari
Art. 40.  Forma della domanda diretta a ottenere provvedimenti cautelari
Art. 41.  Provvedimenti cautelari disposti in contraddittorio
Art. 42.  Provvedimenti cautelari disposti senza contraddittorio
Art. 43.  Fissazione del termine per la presentazione dell'istanza
Art. 44.  Vendita delle cose catturate o sequestrate
Art. 45.  Discussione
Art. 46.  Deliberazione
Art. 47.  Provvedimenti del tribunale in caso di insufficiente istruzione della causa
Art. 48.  Forma della pronuncia del tribunale
Art. 49.  Pubblicazione della pronuncia del tribunale
Art. 50.  Motivi della sentenza
Art. 51.  Contenuto della sentenza
Art. 52.  Deposito della sentenza
Art. 53.  Notificazione della sentenza
Art. 54.  Mezzi di impugnazione della sentenza
Art. 55.  Esecuzione della sentenza
Art. 56.  Tasse giudiziali
Art. 57.  Esenzione dalle tasse giudiziali
Art. 58.  Inapplicabilità delle tasse di bollo e di registro
Art. 59.  Depositi per spese giudiziali
Art. 60.  Condanna nelle spese giudiziali
Art. 61.  Funzionamento della segreteria
Art. 62.  Fascicoli di causa
Art. 63.  Registro delle istanze
Art. 64.  Altri registri da tenersi a cura della segreteria
Art. 65.  Norme integrative


§ 50.2.8 - R.D. 5 settembre 1938, n. 1823.

Norme di procedura per i giudizi davanti al tribunale delle prede.

(G.U. 9 dicembre 1938, n. 288)

 

 

 

     E' approvato l'unico testo delle norme di procedura per i giudizi davanti al tribunale delle prede, visto, d'ordine nostro, dal Duce, primo ministro segretario di Stato.

 

Norme di procedura per i giudizi davanti al tribunale delle prede

 

Capo I

 

DELLE PARTI E DEL COMMISSARIO DEL RE

 

     Art. 1. Rappresentanza processuale e assistenza tecnica

     Nei giudizi davanti al tribunale delle prede le amministrazioni dello Stato possono essere difese da un funzionario all'uopo delegato o dall'avvocatura generale dello Stato.

     Le altre parti possono essere difese soltanto da un avvocato ammesso al patrocinio davanti alla corte di cassazione del regno.

     Il presidente del tribunale può consentire, con sua ordinanza, che i difensori delle parti siano assistiti, per tutto il corso del giudizio o per atti determinati, da consulenti tecnici.

 

          Art. 2. Comparizione personale delle parti

     In qualunque stato della causa, il presidente del tribunale può invitare le parti, con sua ordinanza, a comparire personalmente davanti a lui per fornire chiarimenti o per un tentativo di conciliazione.

 

          Art. 3. Mutamento delle parti e dei loro rappresentanti o difensori

     Qualora, prima della chiusura della discussione davanti al collegio, sopravvenga la morte o l'incapacità di agire o il fallimento di una delle parti o del suo rappresentante o difensore, il presidente sospende con ordinanza il procedimento, assegnando un termine, perché l'interessato provveda alla sua rappresentanza o difesa.

     L'ordinanza stabilisce nuovi termini per la prosecuzione della procedura, ed è notificata, a cura della segreteria, a tutte le parti.

     L'ordinanza è pure notificata agli eredi della parte, che sia deceduta, alla persona, alla quale spetti la rappresentanza legale della parte nel caso di sopravvenuta incapacità di essa, o al curatore in caso di fallimento della parte stessa. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità del rappresentante o del difensore, l'ordinanza è notificata, personalmente alla parte.

 

          Art. 4. Funzioni del commissario del Re

     Quando, ai termini di queste norme di procedura, un provvedimento del tribunale, del presidente o del giudice delegato deve essere preceduto dalle conclusioni del commissario del Re, queste possono essere prese anche oralmente, salvo che sia espressamente richiesta la forma scritta. Delle conclusioni è fatta menzione nel provvedimento.

 

          Art. 5. Facoltà del commissario del Re in ordine all'istruzione della causa

     In qualunque stato della causa, il commissario del Re può richiedere alla competente autorità portuaria, o ad altra autorità amministrativa dello Stato, l'assunzione degli accertamenti e la presentazione dei documenti, che egli ritenga necessari.

     Gli agenti diplomatici o consolari di potenze estere presso il governo del Re possono indirizzare al commissario del Re le osservazioni, che ritengano opportune nell'interesse dei loro connazionali, allegando gli eventuali documenti.

     Degli accertamenti eseguiti a norma del primo comma di questo articolo, e delle osservazioni comunicategli dai predetti agenti di potenze estere, il commissario del Re tiene conto, per quanto di ragione, nelle sue conclusioni, depositando con queste, ove del caso, i documenti pervenutigli.

 

Capo II

 

DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO IN GENERALE

 

          Art. 6. Lingua da usare negli atti processuali

     Per tutti gli atti del procedimento davanti al tribunale delle prede deve essere usata la lingua italiana.

     Qualora sia necessaria la produzione di documenti scritti in lingua straniera, il commissario del Re o la parte che li produce deve allegarne la traduzione in lingua italiana, fatta da un interprete autorizzato o certificata conforme dalla competente autorità governativa. Il presidente può limitare l'obbligo della traduzione a una parte soltanto dell'atto, salva la facoltà del tribunale di richiedere la traduzione integrale, se lo reputa necessario per la decisione della controversia.

     Per la traduzione, le parti possono rivolgersi alla segreteria del tribunale, la quale provvede a farla eseguire a spese della parte richiedente.

 

          Art. 7. Udienze

     Le udienze davanti al tribunale, al presidente o al giudice delegato sono pubbliche, salvo che il presidente o il giudice delegato disponga diversamente.

     Di ogni udienza viene redatto, a cura del segretario che vi assiste un processo verbale, che è firmato dal presidente, o dal giudice delegato, e dal segretario stesso.

 

          Art. 8. Notificazione dei provvedimenti del giudice

     I provvedimenti del tribunale, del presidente o del giudice delegato sono notificati alle parti, che non siano state presenti alla pronuncia, mediante rimessione di copia dell'ordinanza o del decreto o del dispositivo della sentenza.

 

          Art. 9. Modi delle notificazioni

     Le notificazioni e le comunicazioni alle parti sono eseguite a cura della segreteria per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

     Il segretario attesta sulla copia, che spedisce, la conformità della stessa all'originale.

     La notificazione si considera compiuta alla data della sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte del destinatario, o a quella del suo rifiuto di ricevere il plico.

     L'avviso di ricevimento o la dichiarazione dell'ufficiale o agente postale, dalla quale consti il rifiuto del destinatario di ricevere il plico, costituisce prova dell'avvenuta notificazione.

 

          Art. 10. Persona alla quale si dirige la notificazione e luogo di questa

     Le notificazioni e le comunicazioni alle amministrazioni dello Stato sono fatte alla persona, che ne ha la rappresentanza legale, nella sede del suo ufficio o presso l'avvocatura generale dello Stato quando questa si sia costituita in giudizio.

     Salvo che queste norme di procedura prescrivano espressamente la notificazione personale, le notificazioni o le comunicazioni alle altre parti sono fatte ai loro difensori, nel domicilio da esse eletto in Roma.

     Alle parti non comparse e a quelle che non hanno eletto domicilio in Roma la notificazione è fatta mediante deposito presso la segreteria del tribunale.

 

          Art. 11. Deposito della istanza e delle scritture di causa

     L'istanza e le altre scritture di causa sono depositate nella segreteria del tribunale o ad essa trasmesse, unitamente a tante copie quante ne occorrono per la distribuzione ai componenti il tribunale e al commissario del Re e per la notificazione alle altre parti. Se il numero delle copie è insufficiente, la segretaria fa eseguire quelle mancanti a spese della parte interessata.

     Il segretario, all'atto del deposito o del ricevimento della istanza o delle scritture o di altri atti, vi appone la data del deposito o dell'arrivo e la sua sottoscrizione.

 

          Art. 12. Nullità e regolarizzazione degli atti processuali

     Un atto del procedimento, per il quale non siano state osservate le forme prescritte dalla legge, è considerato nullo soltanto quando non abbia raggiunto lo scopo, al quale era destinato.

     Qualora l'atto sia nullo a norma del comma precedente, il presidente o il tribunale può disporne, con ordinanza, la rinnovazione o la regolarizzazione, a meno che l'inosservanza predetta abbia cagionato un pregiudizio irreparabile.

     L'atto rinnovato o regolarizzato nel termine all'uopo prescritto dal presidente o dal tribunale, si considera valido fin dalla data della sua originaria formazione.

 

          Art. 13. Abbreviazione e proroga dei termini

     I termini per il compimento di atti del procedimento, stabiliti da queste norme di procedura, possono essere abbreviati o prorogati a istanza di parte o del commissario del Re, ovvero di ufficio, con ordinanza del presidente del tribunale, quando ricorrano speciali ragioni.

     Gli atti compiuti dopo la scadenza dei termini all'uopo stabiliti da queste norme di procedura o con provvedimento del giudice, sono privi di efficacia. Tuttavia, qualora sia riconosciuto giustificato il ritardo, e da esso non sia derivato un pregiudizio irreparabile, l'atto può essere dichiarato produttivo di effetto.

 

          Art. 14. Rettificazione di omissioni o di errori materiali occorsi nei provvedimenti del giudice

     Le omissioni e gli errori materiali o di calcolo occorsi nei provvedimenti del giudice, che non producono nullità, e la cui correzione non importa una modificazione essenziale dei provvedimenti stessi, possono essere rettificati, con ordinanza del giudice che ha emesso il provvedimento, sentite le parti in camera di consiglio.

 

          Art. 15. Modificabilità e revocabilità dei provvedimenti del giudice

     I provvedimenti del giudice, fatta eccezione delle ordinanze indicate nel n. 1 dell'art. 27 e delle sentenze, possono sempre essere modificati o revocati dallo stesso giudice, che li ha emessi, o dal tribunale.

 

Capo III

 

DELLA DOMANDA

 

          Art. 16. Forma e contenuto della domanda

     Il giudizio davanti al tribunale è promosso con istanza depositata presso la segreteria del tribunale.

     L'istanza deve contenere:

     1) l'indicazione della parte istante e, quando questa non sia un'amministrazione dello Stato, del domicilio da essa eletto in Roma, con designazione della persona o dell'ufficio, presso cui è fatta l'elezione stessa;

     2) l'esposizione sommaria, in termini chiari e articolati, dei fatti e dei motivi di diritto, sui quali la domanda è fondata;

     3) l'indicazione della parte convenuta, del domicilio da essa eletto in relazione all'oggetto della controversia, o della sua residenza o del suo domicilio, o, in difetto, della sua dimora;

     4) i mezzi di prova, che l'istante intenda produrre a sostegno della domanda;

     5) le conclusioni;

     6) l'elenco dei documenti allegati;

     7) la sottoscrizione della persona, che difende l'istante a norma dell'art. 1.

     Qualora la domanda sia proposta a norma degli articoli 214 e 215 della legge di guerra, l'istanza contiene, in luogo delle indicazioni prescritte dal numero 3, tutti gli elementi, che siano a conoscenza della parte istante e che possono giovare all'identificazione di coloro che hanno interesse nella controversia.

 

          Art. 17. Allegati all'istanza

     Unitamente all'istanza devono essere depositati nella segreteria del tribunale:

     1) i documenti, che l'istante intenda produrre a sostegno della domanda;

     2) il mandato rilasciato alla persona, che difende la parte istante a norma dell'art. 1.

 

          Art. 18. Ordinanza di notificazione dell'istanza

     L'istanza, unitamente al mandato e agli eventuali documenti, è presentata dal segretario al presidente del tribunale, il quale, con ordinanza stesa a piede dell'istanza:

     1) determina l'ammontare della tassa giudiziale a carico della parte istante;

     2) determina l'ammontare della somma, che la parte istante deve depositare nella segreteria quale anticipazione per le spese degli atti da eseguirsi a cura della segreteria stessa;

     3) fissa il termine, entro il quale la parte istante deve depositare nella segreteria la ricevuta della tassa giudiziale e la somma prescritta dal numero 2;

     4) ordina alla segreteria di provvedere, dopo che la parte istante abbia effettuato il deposito prescritto dal numero 3, alle notificazioni e alle pubblicazioni prevedute dall'art. 20.

 

          Art. 19. Decadenza della domanda

     Qualora la parte istante non ottemperi alle prescrizioni del precedente articolo nel termine all'uopo fissato dal presidente, la domanda si considera come non proposta, salve le disposizioni dell'art. 13.

 

          Art. 20. Notificazione dell'istanza

     Un sunto dell'istanza proposta a norma degli art. 214 e 215 della legge di guerra è inserito, a cura della segreteria, nella Gazzetta Ufficiale del regno.

     La segreteria dà comunicazione dell'istanza, per il tramite del ministero degli affari esteri, agli agenti diplomatici degli Stati, ai quali è affidata la tutela di coloro che abbiano interesse nella controversia e che risultino noti allo stato degli atti.

     Il presidente può ordinare altresì che una copia dell'istanza sia notificata personalmente, a cura della segreteria, a tutti gli interessati o ad alcuni di essi, prescrivendo, in tal caso, le modalità, che ritenga opportune ai fini della sicurezza, della celerità e dell'economia della notificazione.

     Quando si tratti di istanza diversa da quelle prevedute dagli articoli 214 e 215 della legge di guerra, l'istanza stessa è notificata personalmente alla parte convenuta, a cura della segreteria.

 

Capo IV

 

DELL'ISTITUZIONE

 

          Art. 21. Costituzione della parte convenuta o resistente

     La parte convenuta, o quando si tratti di istanza proposta a norma degli articoli 214 e 215 della legge di guerra, chiunque abbia interesse nella controversia può costituirsi in giudizio, depositando nella segreteria del tribunale le proprie deduzioni nel termine di trenta giorni, decorrente, rispettivamente, dalla data della notificazione personale dell'istanza o della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regno.

     Unitamente alle deduzioni, devono essere depositati nella segreteria:

     1) i documenti, che la parte intenda produrre a sostegno delle proprie deduzioni;

     2) il mandato rilasciato alla persona, che rappresenta la parte a norma dell'art. 1.

 

          Art. 22. Trattazione scritta

     Nel termine di venti giorni dal deposito delle deduzioni della parte convenuta o resistente, la parte istante ha la facoltà di depositare nella segreteria una replica, e, nel termine di venti giorni dal deposito di questa, la parte convenuta o resistente ha facoltà di depositare nella segreteria una controreplica.

     La trattazione scritta si considera chiusa, quando sia stata depositata la controreplica, ovvero sia scaduto uno dei termini stabiliti dal comma precedente, senza che la parte, a favore della quale il termine è stabilito, abbia depositato la propria scrittura difensiva.

 

          Art. 23. Termine per la produzione dei documenti e per la proposizione di eccezioni pregiudiziali

     I documenti, che le parti intendono produrre a sostegno delle loro domande, devono essere depositati nella segreteria prima della chiusura della trattazione scritta.

     Entro lo stesso termine, devono essere proposte, a pena di decadenza, le eccezioni che si oppongono alla decisione del merito, salvo che esse siano rilevabili d'ufficio. Più eccezioni di questa natura devono essere proposte contemporaneamente.

 

          Art. 24. Obbligo di contestazione dei fatti dedotti

     Le parti devono, nelle scritture di causa o all'udienza presidenziale preveduta dall'art. 27, dichiarare se riconoscono o contestano i fatti dedotti dalle altre parti e comunque influenti sulla decisione.

     I fatti non contestati a norma del comma precedente si considerano ammessi.

     Nel caso di mancata comparizione di una delle parti, spetta al tribunale di giudicare, se si possono considerare come ammessi, nei confronti di essa, i fatti dedotti dalle parti presenti in giudizio.

 

          Art. 25. Ordinanza per la fissazione dell'udienza presidenziale

     Chiusa la trattazione scritta, gli atti vengono presentati dal segretario al presidente, il quale, con propria ordinanza:

     1) dispone la comunicazione degli atti al commissario del Re, perché formuli le sue conclusioni;

     2) ordina la citazione delle parti per l'udienza indicata nell'art. 27, fissando la data dell'udienza stessa a un intervallo di almeno dieci giorni dalla chiusura della trattazione scritta.

     La segreteria provvede immediatamente alla comunicazione degli atti al commissario del Re e alla citazione delle parti.

 

          Art. 26. Conclusioni del commissario del Re

     Prima dell'udienza indicata nell'articolo successivo, il commissario del Re restituisce gli atti alla segreteria, unitamente alle sue conclusioni scritte e ai documenti che intenda produrre.

 

          Art. 27. Udienza presidenziale

     All'udienza fissata a norma dell'art. 25, il presidente, sentite le parti e il commissario del Re:

     1) qualora sia intervenuta transazione della controversia o rinuncia alla domanda o rinuncia, debitamente accettata, agli atti del giudizio dichiara chiuso il procedimento con propria ordinanza, ponendone le spese, in caso di rinuncia, a carico del rinunciante;

     2) tenta, ove lo ritenga opportuno, la conciliazione fra le parti, e, in caso di successo, fa dare atto nel processo verbale dei termini del componimento;

     3) determina i fatti contestati e quelli ammessi, facendone dare atto nel processo verbale;

     4) pronuncia, con ordinanza, sull'ammissione dei mezzi di prova dedotti; dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova, che ritenga necessari; richiede, quando occorra, l'autorità portuaria o altra autorità amministrativa per compiere accertamenti a titolo di informazione;

     5) autorizza, ove lo ritenga del caso, il commissario del Re e le parti a presentare scritture conclusionali, fissando all'uopo un termine;

     6) fissa l'udienza per la discussione della causa, disponendo, ove lo ritenga opportuno, la trattazione preliminare separata delle eccezioni che si oppongono alla decisione del merito e nomina il giudice relatore.

 

          Art. 28. Efficacia dell'ordinanza che dichiara chiuso il procedimento, e del verbale di conciliazione

     L'ordinanza, con la quale il presidente dichiara chiuso il procedimento, e il verbale che dà atto del componimento della controversia hanno efficacia di titolo esecutivo negli stessi limiti e con le stesse modalità delle sentenze del tribunale.

 

          Art. 29. Contenuto del provvedimento, che dispone mezzi di prova

     Il provvedimento, che dispone di un mezzo di prova, stabilisce i modi e i termini per la sua esecuzione, fermo l'obbligo del giuramento per i testimoni, i periti e gli interpreti.

     Lo stesso provvedimento determina l'ammontare della somma, che deve essere anticipata, mediante deposito nella segreteria, per le spese occorrenti per l'esecuzione della prova.

     L'obbligo di anticipare detta somma incombe alla parte, che ha richiesto il mezzo di prova. Se questo è stato richiesto da più parti o è stato disposto d'ufficio, il provvedimento determina in quale misura le parti devono concorrere all'anticipo delle spese.

 

          Art. 30. Esecuzione dei mezzi di prova

     L'esecuzione dei mezzi di prova avviene davanti al presidente o al giudice da lui delegato.

     Per le prove da eseguirsi fuori della sede del tribunale, il presidente o il giudice delegato può richiedere l'autorità giudiziaria del luogo o l'autorità consolare.

     Le contestazioni, che sorgano durante l'esecuzione delle prove, sono decise con ordinanza del giudice procedente.

 

          Art. 31. Provvedimenti da adottarsi dopo l'esecuzione dei mezzi di prova

     Dopo l'esecuzione dei mezzi di prova ammessi, il presidente fissa, con sua ordinanza, l'udienza di discussione della causa e nomina il relatore, autorizzando, ove lo ritenga del caso, il commissario del Re e le parti a presentare scritture conclusionali nel termine all'uopo da lui stabilito.

     Il presidente può anche disporre una nuova trattazione scritta, fissa i termini per lo scambio delle scritture difensive e il numero di queste, e autorizzando eventualmente le parti a produrre nuovi documenti. In questo caso, chiusa la nuova trattazione scritta, si procede a norma degli artt. 25, 26 e 27.

 

          Art. 32. Comparizione tardiva della parte convenuta o resistente

     Se la parte convenuta o resistente compare dopo la scadenza del termine indicato nell'art. 21, essa può compiere soltanto gli atti che le sono consentiti dallo stato nel quale si trova il giudizio al momento della sua comparizione.

     Tuttavia il presidente, ove lo ritenga opportuno, può disporre una nuova trattazione scritta a norma del secondo comma dell'articolo precedente, ferma restando, in ogni caso, l'efficacia degli atti compiuti e dei provvedimenti adottati prima della comparizione tardiva della parte convenuta o resistente.

 

          Art. 33. Intervento in causa

     L'intervento in causa si propone nelle forme stabilite dell'art. 21.

     Si applicano all'inserviente le disposizioni dell'articolo precedente.

 

          Art. 34. Chiamata in garanzia

     La parte che intende chiamare un terzo in garanzia provvede a norma degli artt. 16 e 17.

     Qualora lo stato della causa non consenta al chiamato in garanzia piena libertà di difesa, il presidente può provvedere a norma dell'art. 31. Tuttavia, se egli ritiene opportuno non ritardare il corso della causa principale dispone che la causa contro il garante sia trattata separatamente.

 

          Art. 35. Ordinanza di notificazione della scrittura, con la quale si propone domanda riconvenzionale o dichiarazione di intervento

     La scrittura, con la quale è proposta una domanda riconvenzionale o è fatta dichiarazione d'intervento, è immediatamente presentata dal segretario al presidente del tribunale, il quale, con ordinanza stesa a piede della scrittura medesima, dà i provvedimenti preveduti dai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 18, disponendo la notificazione di questa alle altre parti.

     Non si procede alla notificazione, se non quando siano stati eseguiti i provvedimenti dati dal presidente con l'ordinanza indicata nel comma precedente.

     Qualora i provvedimenti stessi non siano stati adempiuti nel termine prescritto, la scrittura, con la quale si propone la domanda riconvenzionale o si fa dichiarazione di intervento, è priva di effetti, salve le disposizioni dell'art. 13.

 

          Art. 36. Falsità di documenti

     Se una delle parti impugna per falsità un documento, il presidente, con ordinanza, le assegna un termine per la proposizione della querela di falso davanti al giudice competente.

     La stessa ordinanza stabilisce, secondo le circostanze, se il giudizio debba proseguire, o se debba essere sospeso, e, in questo secondo caso, se la sospensione debba durare fino a che intervenga la sentenza irrevocabile nel giudizio di falso ovvero per un tempo determinato.

 

          Art. 37. Giudice delegato

     Il presidente può delegare uno dei giudici per il compimento di atti a lui demandati da queste norme di procedura. La delega può essere fatta per tutti gli atti che rientrano nella competenza del presidente in ordine all'istruzione di un determinato giudizio.

 

          Art. 38. Unione e separazione delle cause

     In qualunque stato della causa il presidente può ordinare, su domanda di una delle parti o del commissario del Re, ovvero di ufficio, l'unione o la separazione di cause pendenti, davanti al tribunale, dando le opportune disposizioni per l'ulteriore svolgimento della procedura.

 

Capo V

 

DEI PROVVEDIMENTI CAUTELARI

 

          Art. 39. Poteri del presidente in ordine ai provvedimenti cautelari

     Nelle materie attribuite alla competenza del tribunale, il presidente può, se non ricorrono gli estremi, adottare i provvedimenti cautelari preveduti dal codice di procedura civile, sia prima della proposizione della domanda sia in pendenza del giudizio.

     Spetta pure al presidente di adottare i provvedimenti per la custodia o per la vendita delle cose catturate o sequestrate, quando il relativo giudizio sia pendente davanti al tribunale. Il presidente può revocare o modificare i provvedimenti di questa natura adottati dall'autorità portuaria a norma dell'art. 213 della legge di guerra, prima della proposizione della domanda davanti al tribunale.

 

          Art. 40. Forma della domanda diretta a ottenere provvedimenti cautelari

     La domanda diretta a ottenere provvedimenti cautelari è proposta con istanza depositata nella segreteria del tribunale.

     Qualora la domanda non sia connessa con un giudizio pendente davanti al tribunale delle prede, l'istanza deve rispondere a tutti i requisiti prescritti dagli artt. 16 e 17.

 

          Art. 41. Provvedimenti cautelari disposti in contraddittorio

     Il presidente, con ordinanza stesa a piede della domanda:

     1) adotta i provvedimenti indicati nei numeri 1, 2 e 3 dell'art. 18;

     2) fissa l'udienza, da tenersi nel più breve termine possibile, per la decisione sulla domanda di provvedimenti cautelari;

     3) dispone la notificazione dell'istanza, unitamente all'ordinanza da lui emessa.

     Se la domanda non è connessa con un giudizio pendente davanti al tribunale delle prede, la notificazione è fatta nei modi preveduti dall'art. 20.

     La notificazione è eseguita dopo che l'istante abbia adempiuto agli obblighi imposti dall'ordinanza indicata nel primo comma. In caso di inadempimento nel termine prescritto, l'istanza e l'ordinanza sono prive di effetto, salve le disposizione dell'art. 13.

     Nell'udienza fissata a norma del primo comma di questo articolo, il presidente, sentiti le parti e il commissario del Re, pronuncia, con ordinanza, sulla domanda diretta ad ottenere provvedimenti cautelari.

 

          Art. 42. Provvedimenti cautelari disposti senza contraddittorio

     In caso di urgenza, il presidente decide sulla domanda diretta a ottenere provvedimenti cautelari senza contraddittorio, con decreto esteso a piede dell'istanza, sentito il commissario del Re.

     Il decreto dà i provvedimenti indicati nei numeri 1,2,3 dell'art. 18 e dispone la notificazione dell'istanza, unitamente al decreto stesso.

     Se la domanda non è connessa con un giudizio pendente davanti al tribunale delle prede, la notificazione è fatta nei modi preveduti dall'art. 20.

     L'istanza e il relativo decreto sono notificati dopo che l'istante abbia adempiuto agli obblighi impostigli dal decreto stesso. In caso di inadempimento nel termine prescritto, l'istanza e il decreto sono privi di effetti, salve le disposizioni dell'art. 13.

 

          Art. 43. Fissazione del termine per la presentazione dell'istanza

     Quando la domanda diretta ad ottenere provvedimenti cautelari non sia connessa con un giudizio pendente davanti al tribunale delle prede, l'ordinanza o il decreto, che dispone il provvedimento cautelare, fissa alla parte istante un termine per la presentazione della istanza relativa al merito della controversia.

     Se la domanda non è proposta nel termine fissato, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.

 

          Art. 44. Vendita delle cose catturate o sequestrate

     Quando venga ordinata la vendita di cose catturate o sequestrate, la vendita è eseguita nelle forme stabilite dal codice di procedura civile, salvo che, per speciali ragioni, il provvedimento, che la ordina, disponga diversamente.

 

Capo VI

 

DELLA DISCUSSIONE E DELLA PRONUNCIA DEL TRIBUNALE

 

          Art. 45. Discussione

     All'udienza stabilita per la discussione, il relatore espone succintamente i fatti della causa e le ragioni addotte dalle parti.

     Il presidente determina i punti di fatto e di diritto sui quali deve svolgersi la discussione.

     I difensori delle parti sono ammessi a svolgere le loro ragioni entro limiti indicati dal presidente.

     Il commissario del Re illustra le proprie conclusioni.

 

          Art. 46. Deliberazione

     Il tribunale delibera la sentenza in camera di consiglio subito dopo terminata la pubblica udienza, salvo che, per la molteplicità o per l'importanza delle questioni da discutersi, il presidente ritenga opportuno di differire la deliberazione a una prossima udienza.

     Il commissario del Re e il segretario non hanno voto, e non assistono alla deliberazione.

 

          Art. 47. Provvedimenti del tribunale in caso di insufficiente istruzione della causa

     Il tribunale, se ritiene che la causa è insufficientemente istruita:

     1) rinvia la discussione ad altra udienza davanti al collegio, assegnando nuovi termini per la presentazione di documenti e di scritture;

     2) o rinvia le parti davanti al presidente, perché disponga una nuova trattazione scritta, e fissa una nuova udienza di discussione in conformità della disposizione dell'art. 31;

     3) o dispone, su istanza del commissario del Re o delle parti, o di ufficio, mezzi di prova, ovvero richiede l'autorità portuaria o altra autorità amministrativa per compiere accertamenti a titolo d'informazione.

 

          Art. 48. Forma della pronuncia del tribunale

     Quando il tribunale decide, in tutto o in parte, sul merito della controversia, o accoglie un'eccezione, che si opponga, in tutto o in parte, alla decisione del merito, pronuncia sentenza.

     In ogni altro caso, il tribunale pronuncia ordinanza.

 

          Art. 49. Pubblicazione della pronuncia del tribunale

     Terminata la deliberazione, il segretario procede, in pubblica udienza, alla pubblicazione della pronuncia emessa, mediante lettura dell'ordinanza o del dispositivo della sentenza.

     L'ordinanza e il dispositivo della sentenza sono trascritti nel processo verbale di udienza.

 

          Art. 50. Motivi della sentenza

     I motivi di fatto e di diritto della sentenza, sottoscritti dal presidente e dall'estensore, sono rimessi, nel termine di venti giorni dalla pubblicazione, al segretario, il quale provvede alla formazione dell'originale della sentenza.

 

          Art. 51. Contenuto della sentenza

     La sentenza deve contenere:

     1) l'indicazione dei componenti il tribunale e del commissario del Re;

     2) l'indicazione delle parti e dei loro difensori;

     3) le conclusioni del commissario del Re e delle parti;

     4) l'esposizione dell'oggetto della controversia e dei motivi di fatto e di diritto, sui quali la sentenza è fondata;

     5) il dispositivo;

     6) la data della pubblicazione a norma dell'art. 49;

     7) la sottoscrizione dei componenti il tribunale e del segretario.

 

          Art. 52. Deposito della sentenza

     La sentenza è depositata, mediante inserzione nell'apposito volume, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione. Dell'avvenuto deposito e della sua data, il segretario fa annotazione a piede della sentenza.

 

          Art. 53. Notificazione della sentenza

     La sentenza è notificata personalmente alle parti, mediante comunicazione del dispositivo.

     Quando trattasi di sentenza, che pronuncia su una domanda proposta a norma degli artt. 214 e 215 della legge di guerra, il dispositivo è inoltre inserito nella Gazzetta Ufficiale del regno e comunicato agli agenti diplomatici indicati nel secondo comma dell'art. 20.

     La notificazione, l'inserzione e la comunicazione prevedute dai precedenti commi devono essere effettuate a cura della segreteria, entro otto giorni dalla pubblicazione della sentenza a norma dell'art. 49.

 

Capo VII

 

DELL'IMPUGNAZIONE E DELL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA

 

          Art. 54. Mezzi di impugnazione della sentenza

     Le sentenze del tribunale non sono soggette ad appello, né ad opposizione.

     Contro di esse le parti e il commissario del Re possono proporre domanda di revocazione, nei casi e nei termini preveduti dal codice di procedura civile, osservate queste norme per quanto concerne la procedura.

     Contro la sentenza del tribunale delle prede le parti e il commissario del Re possono ricorrere alle sezioni unite della corte di cassazione, soltanto per assoluto difetto di giurisdizione.

     Il ricorso preveduto dal comma precedente deve essere proposto nel termine di trenta giorni, decorrente dalla notificazione della sentenza.

 

          Art. 55. Esecuzione della sentenza

     Le sentenze del tribunale sono eseguite in via amministrativa. Tuttavia, quando contengano condanna al pagamento di una somma di danaro, esse hanno efficacia di titolo esecutivo, e all'uopo vengono munite della formula esecutiva, e la segreteria, a richiesta dell'interessato, ne rilascia copia in forma esecutiva.

     La sentenza, che ordina il rilascio della nave, dell'aeromobile o della merce, catturati o sequestrati, ovvero il pagamento del controvalore, può subordinare l'esecuzione al rimborso delle spese di conservazione, di custodia e di lite, che risultino dovute.

 

Capo VIII

 

DELLE TASSE GIUDIZIALI E DELLE SPESE

 

          Art. 56. Tasse giudiziali

     Per i giudizi davanti al tribunale delle prede sono dovute le seguenti tasse:

     per ogni domanda proposta in via principale e per ogni domanda di chiamata in garanzia, da lire 500 a lire 2000;

     per ogni domanda proposta in via riconvenzionale e per ogni dichiarazione di intervento, da lire 200 a lire 1000;

     per ogni domanda di provvedimenti cautelari, che sia o meno connessa con un giudizio pendente davanti al tribunale, da lire 100 a lire 500.

     L'ammontare della tassa, entro i limiti sopraindicati, è stabilito dal presidente, a' termini di queste norme di procedura, tenuto conto del presunto valore della causa.

     La tassa è pagata presso un ufficio del registro del regno, che ne rilascia ricevuta.

 

          Art. 57. Esenzione dalle tasse giudiziali

     Sono esenti dalle tasse giudiziali prevedute dall'articolo precedente le amministrazioni dello Stato e gli enti a esse parificati agli effetti tributari.

     Non si applicano ai giudizi davanti al tribunale delle prede le disposizioni sul gratuito patrocinio.

 

          Art. 58. Inapplicabilità delle tasse di bollo e di registro

     Gli atti dei giudizi davanti al tribunale delle prede non sono soggetti ad alcuna tassa di bollo o di registro.

 

          Art. 59. Depositi per spese giudiziali

     Delle somme versate dalle parti a titolo di anticipazione per le spese di atti da compiersi a cura della segreteria, questa rilascia ricevuta. Le somme stesse rimangono in deposito presso la segreteria, che ne dispone man mano che se ne presenti la necessità.

     Il presidente del tribunale può dare le disposizioni opportune per la più sicura conservazione di dette somme.

     Qualora il deposito effettuato da una delle parti non basti a far fronte alle spese, alle quali è destinato, il presidente, con sua ordinanza, dispone che sia eseguito un deposito suppletivo. Se il deposito suppletivo non è eseguito nel termine all'uopo stabilito, l'istanza, per la quale il deposito stesso è stato disposto, diviene improcedibile, salve le disposizioni dell'art. 13.

     Qualora per lo stesso giudizio esistano più depositi eseguiti a norma del primo comma di questo articolo, la segreteria si avvale, per le spese di ogni singolo atto, del deposito eseguito dalla parte, a istanza della quale l'atto stesso è compiuto. Per gli atti comuni a più parti e per gli atti disposti d'ufficio, la somma occorrente è prelevata in parti eguali dai diversi depositi.

     Chiuso il procedimento con sentenza o con ordinanza ed eseguiti gli atti in vista dei quali il deposito è stato effettuato, la segreteria compila per ogni deposito, un conto, dal quale risultino la somma versata, quella spesa e l'eventuale residuo. Il conto viene approvato dal presidente, con decreto steso a piede del conto stesso e non soggetto a impugnazione.

     Il decreto che approva il conto ordina la restituzione della somma residuata alla parte, che eseguì il deposito.

 

          Art. 60. Condanna nelle spese giudiziali

     Con il provvedimento, che contiene condanna nelle spese giudiziali a carico del rinunciante o del soccombente, sono liquidate le spese stesse.

 

Capo IX

 

DELLA SEGRETERIA DEL TRIBUNALE DELLE PREDE

 

          Art. 61. Funzionamento della segreteria

     Il funzionamento della segreteria è regolato dalle norme concernenti la segreteria delle sezioni giurisdizionali del consiglio di Stato, in quanto siano applicabili e salve le disposizioni degli articoli seguenti.

 

          Art. 62. Fascicoli di causa

     Per ogni causa, la segreteria deve tenere un fascicolo, munito di un indice e contenente in ordine cronologico le istanze e tutti gli altri atti di parte, i verbali delle udienze e tutti gli altri provvedimenti emessi dal giudice, fatta eccezione delle sentenze.

 

          Art. 63. Registro delle istanze

     La segreteria deve tenere un registro, nel quale sono annotate, nel loro ordine di presentazione, le istanze proposte in via principale o in garanzia e quelle di provvedimenti cautelari, in quanto non siano concesse con un giudizio pendente.

     Per ogni istanza annotata nel registro, devono essere indicati in apposite colonne, gli atti delle parti e i provvedimenti del giudice, le notificazioni, le udienze, i mezzi di prova eseguiti, le tasse giudiziali pagate dalle parti e le somme da esse anticipate per le spese degli atti da eseguirsi a cura della segreteria.

     Il registro delle istanze è vistato e firmato in ciascun foglio dal segretario generale del consiglio di Stato, con l'indicazione, in fine, del numero di fogli, dei quali il registro si compone. Il registro è chiuso ogni giorno con l'apposizione della firma del segretario generale.

 

          Art. 64. Altri registri da tenersi a cura della segreteria

     Oltre il registro delle istanze, la segreteria deve curare la tenuta:

     1) del registro delle udienze davanti al presidente o al giudice delegato, con il ruolo delle cause chiamate in ogni udienza;

     2) del registro delle udienze davanti al collegio, con il ruolo delle cause chiamate in ogni udienza;

     3) dei volumi per l'inserzione delle sentenze;

     4) del registro delle spese, nel quale vengono annotati i depositi fatti dalle parti, i prelevamenti fatti sugli stessi, le somme eventualmente restituite alle parti.

 

Capo X

 

DISPOSIZIONE FINALE

 

          Art. 65. Norme integrative

     In quanto non provvedono queste norme, per la procedura per i giudizi davanti al tribunale delle prede si osservano le norme del codice di procedura civile, con speciale riguardo a quelle relative ai giudizi davanti ai tribunali civili.

     Nei giudizi davanti al tribunale delle prede non si applicano le disposizioni relative alla perenzione di istanza.