§ 50.2.4 - R.D. 17 agosto 1907, n. 643.
Approvazione del regolamento di procedura davanti alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale


Settore:Normativa nazionale
Materia:50. Giurisdizione
Capitolo:50.2 giurisdizione amministrativa
Data:17/08/1907
Numero:643


Sommario
Art. 1.      Per il procedimento relativo all'esercizio della giurisdizione, di cui la Giunta provinciale amministrativa è investita dalla legge 17 agosto 1907, n. 639 (testo unico) [...]
Art. 2.      Il presidente, al principio di ogni anno, determina i giorni delle udienze della Giunta
Art. 3.      Il presidente convoca d'urgenza la Giunta in Camera di consiglio nel caso previsto dall'art. 8 della legge, se la deliberazione non può essere differita al primo giorno [...]
Art. 4.      Il ricorso in via gerarchica esclude quello in via contenziosa. Promosso il ricorso in via contenziosa, è escluso il ricorso in via gerarchica
Art. 5.      Il termine prefisso agli individui e agli enti direttamente contemplati dall'atto o provvedimento amministrativo per ricorrere alla Giunta provinciale decorre dal giorno [...]
Art. 6.      L'atto o provvedimento amministrativo deve essere notificato alle parti interessate a norma delle disposizioni dei regolamenti particolari dell'amministrazione da cui [...]
Art. 7.      La notificazione si ha per avvenuta dal giorno in cui la persona interessata o chi la rappresenta legalmente diede ricevuta dell'atto o provvedimento che la riguarda
Art. 8.      Alle notificazioni di cui nell'art. 6 si applica l'art. 12; nei casi previsti dagli articoli 13, 14, 15 e 16 si applicano le disposizioni degli articoli stessi
Art. 9.      Il ricorso deve essere diretto alla Giunta provinciale amministrativa e deve contenere
Art. 10.      Il ricorso deve essere notificato tanto all'autorità dalla quale è emanato il provvedimento impugnato, quanto alle persone alle quali l'atto o provvedimento medesimo [...]
Art. 11.      La notificazione si eseguisce per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale, con la consegna della copia del ricorso alla persona interessata, o ad uno della [...]
Art. 12.      Per le autorità e gli enti morali la notificazione si fa ai loro rappresentanti od a chi è autorizzato a ricevere le notificazioni; per gli incapaci a chi ne è [...]
Art. 13.      Se il ricorso devesi notificare a chi non ha residenza, domicilio o dimora conosciuta, la notificazione si fa mediante la pubblicazione d'un sunto del ricorso nel foglio [...]
Art. 14.      Se il ricorso devesi notificare a chi non ha residenza, domicilio o dimora nel Regno ne è consegnata copia al Ministero Pubblico presso il Tribunale del luogo nella cui [...]
Art. 15.      Per i militari di terra o di mare, e per le persone loro assimilate per legge, la notificazione, quando non possa farsi in persona propria, si eseguisce negli altri modi [...]
Art. 16.      Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia sommamente difficile per il numero delle persone da chiamarsi in giudizio, il presidente può disporre che sia [...]
Art. 17.      Quando le parti che abbiano interesse ad opporsi al ricorso siano più, la domanda si deve proporre contro tutte. Se la domanda siasi proposta contro alcune soltanto [...]
Art. 18.      La Giunta provinciale, nell'ordinare la integrazione del giudizio, indica le persone alle quali il ricorso deve essere notificato, e, ove ne sia il caso, autorizza la [...]
Art. 19.      Il ricorso è nullo
Art. 20.      Il deposito del ricorso con la prova dell'eseguita notificazione, con l'atto o provvedimento amministrativo notificato, col mandato speciale del procuratore nel caso [...]
Art. 21.      La mancanza del deposito del provvedimento impugnato non importa decadenza, se dipenda dall'impossibilità di produrlo a causa del rifiuto della amministrazione alla [...]
Art. 22.      Chiunque richieda alla segreteria della Giunta provinciale amministrativa la formazione di un atto deve consegnare tanti fogli di carta bollata, quanti ne vengano dal [...]
Art. 23.      Il deposito deve essere fatto, in regola generale, dallo istante nell'atto della presentazione di una domanda qualsiasi, la quale reclami una decisione od un [...]
Art. 24.      La insufficienza del deposito, che in fatto si constatasse, non dispensa il segretario dall'obbligo di scrivere immediatamente l'originale della decisione o del [...]
Art. 25.  [1]
Art. 26.      Il decreto di abbreviazione o di proroga di termini di cui all'art. 7 della legge è fatto in fine della domanda e dev'essere notificato all'autorità ed agli interessati [...]
Art. 27.      La domanda di sospensione della esecuzione dell'atto o provvedimento amministrativo, qualora non sia proposta col ricorso, deve farsi mediante istanza diretta alla [...]
Art. 28.      Le parti che presentano memorie e deduzioni, a norma dell'art. 6 della legge, debbono fare elezione di domicilio nella città ove risiede la Giunta ed in difetto [...]
Art. 29.      Della presentazione della domanda per la designazione del giorno della discussione del ricorso, di cui all'art. 9 della legge, il segretario deve rilasciare ricevuta, [...]
Art. 30.      Se alcuna delle parti chieda che per ragione di connessione due ricorsi siano uniti e venga provveduto su di essi con una sola decisione, la Giunta, udite le parti [...]
Art. 31.      La determinazione del giorno della udienza ha luogo secondo l'ordine di iscrizione nel registro generale
Art. 32.      Chi ha interesse nella contestazione può intervenirvi
Art. 33.      L'atto d'intervento è notificato alle parti ed all'autorità che ha emanato il provvedimento impugnato nelle forme prescritte pel ricorso, e dev'essere depositato in [...]
Art. 34.      Nel termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto d'intervento, gli interessati e l'amministrazione possono presentare e trasmettere alla segreteria memorie e [...]
Art. 35.      Chi deduce la falsità di un documento deve provare che sia stata già proposta la querela di falso, o domandare la prefissione di un termine per proporla davanti al [...]
Art. 36.      Se la contestazione può essere decisa indipendentemente dal documento dal quale è dedotta la falsità, la Giunta pronuncia nel merito
Art. 37.      Terminato il giudizio di falso, la parte che ha dedotto la falsità deve, entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza, depositarne copia nella segreteria, [...]
Art. 38.      Le cause che danno luogo alla ricusazione dei giudici od alla loro astensione secondo il codice di procedura civile sono applicabili ai componenti la Giunta
Art. 39.      La ricusazione si propone, almeno tre giorni prima della udienza designata, con domanda diretta alla Giunta, quando riguarda i componenti di essa che sono chiamati a [...]
Art. 40.      Il segretario dà immediatamente comunicazione della domanda al ricusato, il quale, in fine di essa, deve fare la risposta sulla sussistenza dei motivi
Art. 41.      La Giunta decide sulla domanda in camera di consiglio
Art. 42.      Quando discusso il ricorso all'udienza, la Giunta riconosce la necessità di una più ampia istruzione a termini dell'art. 11 della legge, la decisione determina [...]
Art. 43.      La Giunta può altresì, quando non sia possibile stabilire altrimenti la verità dei fatti, ordinare d'ufficio o dietro istanza di parte perizie, verificazioni, accessi [...]
Art. 44.      Se i mezzi istruttori, di cui ai precedenti articoli, sono ordinati d'ufficio, la Giunta intima alla parte ricorrente il deposito della somma approssimativamente [...]
Art. 45.      Nei casi previsti dall'art. 42, a cura dell'amministrazione interessata, a cui sono commesse le nuove verificazioni ai termini dell'art. 11 della legge, sono, cinque [...]
Art. 46.      Alla domanda per la designazione della nuova udienza, di cui nell'art. 12 della legge, si applica la disposizione dell'art. 29 del presente regolamento
Art. 47.      All'udienza assiste il segretario della Giunta
Art. 48.      Se nel giorno stabilito per l'udienza questa non potesse tenersi, la spedizione dei ricorsi si intende rimandata al primo giorno d'udienza immediatamente successivo
Art. 49.      Le parti e i loro rappresentanti non possono parlare se prima non ne hanno ottenuto facoltà dal presidente, al quale devono sempre rivolgere la parola
Art. 50.      Nel giorno stabilito, ancorché nessuna delle parti o dei loro rappresentanti sia presente all'udienza, la Giunta pronunzia sul ricorso
Art. 51.      Sono applicabili alle udienze della Giunta i seguenti articoli del codice di procedura civile
Art. 52.      Il presidente, per gravi motivi d'ordine pubblico, può richiedere l'intervento della forza pubblica
Art. 53.      Per gli affari da decidersi in camera di consiglio il presidente nomina il relatore e fissa il giorno per la relazione, dopo la quale la Giunta pronunzia
Art. 54.      Nel caso previsto dal capoverso dell'art. 13 della legge il presidente fa inserire nel verbale di udienza la menzione dell'assenza o della causa dell'impedimento del [...]
Art. 55.      Le deliberazioni della Giunta si prendono dopo la discussione del ricorso; la pronunciazione della decisione può essere differita ad una delle prossime udienze
Art. 56.      Appartiene al presidente di formulare le questioni sulle quali la Giunta deve deliberare
Art. 57.      Le decisioni si formano a maggioranza assoluta di voti
Art. 58.      Nella compilazione dei motivi delle decisioni devono separarsi le questioni di fatto dalle questioni di diritto; si enunciano gli articoli di legge sui quali la [...]
Art. 59.      La decisione non può essere modificata quando è sottoscritta dai votanti
Art. 60.      La notificazione delle decisioni, ad istanza delle parti interessate, deve essere fatta nelle forme stabilite per la notificazione dei ricorsi. Quando però la [...]
Art. 61.      La esecuzione delle decisioni si fa in via amministrativa, eccetto che per la parte relativa alle spese
Art. 62.      La decisione contiene la condanna delle parti soccombenti alle spese che vengono liquidate nella decisione stessa o dall'estensore, salvo il disposto del penultimo [...]
Art. 63.      L'estratto della decisione in forma esecutiva, per la parte riguardante la condanna alle spese, non può essere rilasciato se non a chi abbia diritto a tale pagamento, [...]
Art. 64.      Per gli effetti di cui all'art. 19, lettera b), della legge, tutte le decisioni definitive della Giunta sono dalla segreteria trasmesse per la posta in piego [...]
Art. 65.      La domanda di revocazione è diretta alla Giunta e notificata agli interessati nelle forme prescritte pel ricorso
Art. 66.      Nei dieci giorni successivi la parte contraria può presentare nella segreteria memorie, deduzioni e documenti sull'ammissibilità della domanda
Art. 67.      La prova del deposito di lire cento, prescritta dall'art. 17 della legge, deve essere data da chi vuole agire per revocazione con quietanza del ricevitore del Registro
Art. 68.      La decisione che ammette la revocazione ordina la restituzione della somma depositata, e rimette le parti nello stato in cui erano prima della decisione revocata
Art. 69.      Quando lo stato della controversia lo permetta, si giudica con una sola decisione sull'ammissione della domanda di revocazione e sul merito della controversia
Art. 70.      La domanda di revocazione non è ammessa contro la decisione pronunziata in sede di revocazione
Art. 71.      La morte o il ragionamento di stato di una delle parti non sospende la procedura. 
Art. 72.      Ove occorra correggere omissioni od errori, che non producono la nullità della decisione a sensi dell'art. 19 della legge, od aggiungere alcuna delle conclusioni, che, [...]
Art. 73.      In qualunque stato della controversia si può rinunziare al ricorso mediante dichiarazione sottoscritta dalla parte o dal procuratore munito di mandato speciale, [...]
Art. 74.      I membri della Giunta non possono sentire private informazioni relative ai ricorsi pendenti avanti la Giunta stessa. Non possono ricevere memorie concernenti tali [...]
Art. 75.      I giudizi rimasti sospesi per effetto dell'art. 15 della legge 1° maggio 1890, n. 6837, in ordine ai quali debba ancora decidersi dalla cassazione la questione di [...]
Art. 76.      Non è ammesso ricorso alla Giunta provinciale contro gli atti o provvedimenti dell'autorità amministrativa devoluti alla sua giurisdizione dalla legge 1° maggio 1890, n. [...]
Art. 77.      Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente regolamento, o che provvedono in ordine alle materie sulle quali esso dispone


§ 50.2.4 - R.D. 17 agosto 1907, n. 643.

Approvazione del regolamento di procedura davanti alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale

(G.U. 25 settembre 1907, n. 227)

 

 

Regolamento di procedura davanti alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale

 

 

     Art. unico.

     È approvato il regolamento di procedura davanti alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

 

TITOLO I

 

Del procedimento giurisdizionale davanti alla Giunta provinciale amministrativa

 

     Art. 1.

     Per il procedimento relativo all'esercizio della giurisdizione, di cui la Giunta provinciale amministrativa è investita dalla legge 17 agosto 1907, n. 639 (testo unico) e da ogni altra legge, si osservano le disposizioni seguenti.

 

TITOLO II

 

Dell'ordine delle udienze

 

          Art. 2.

     Il presidente, al principio di ogni anno, determina i giorni delle udienze della Giunta.

     È in sua facoltà di fissare udienze straordinarie, qualora la necessità del servizio lo esiga.

     Il decreto che fissa le udienze straordinarie deve indicare gli affari da trattarvisi, ed essere affisso tre giorni prima nella segreteria.

     Per le udienze ordinarie deve affiggersi nella segreteria ventiquattro ore prima una tabella contenente l'elenco degli affari che saranno discussi in ciascuna udienza.

 

          Art. 3.

     Il presidente convoca d'urgenza la Giunta in Camera di consiglio nel caso previsto dall'art. 8 della legge, se la deliberazione non può essere differita al primo giorno in cui la Giunta si aduna per l'udienza.

     Può altresì, con decreto motivato, convocare la Giunta in camera di consiglio, quando, per il numero o la gravità dei ricorsi discussi, non sia possibile esaurire la deliberazione dopo l'udienza.

     Delle udienze e delle convocazioni in camera di consiglio straordinarie, i consiglieri devono essere avvisati, a cura della segreteria, almeno ventiquattro ore prima.

 

TITOLO III

 

Dei ricorsi e degli atti che precedono l'udienza

 

          Art. 4.

     Il ricorso in via gerarchica esclude quello in via contenziosa. Promosso il ricorso in via contenziosa, è escluso il ricorso in via gerarchica.

     Però, se siano più gli interessati, il ricorrente, che ha prescelto una via, deve notificare il ricorso agli altri. Ove la via prescelta sia la gerarchica, si intenderà che gli altri interessati abbiano rinunciato al diritto di far decidere la controversia dalla Giunta in sede contenziosa, se entro quindici giorni dalla notificazione non abbiano fatto opposizione con atto notificato al ricorrente e depositato, entro i successivi cinque giorni, presso l'ufficio di prefettura. Se invece la via prescelta dal ricorrente sia la contenziosa, il giudizio si estende di diritto a tutti gli altri interessati.

 

          Art. 5.

     Il termine prefisso agli individui e agli enti direttamente contemplati dall'atto o provvedimento amministrativo per ricorrere alla Giunta provinciale decorre dal giorno in cui hanno ricevuto dall'autorità amministrativa la notificazione dell'atto o provvedimento medesimo.

     Tutti gli atti e provvedimenti relativi alle materie contemplate nell'art. 1 della legge devono essere pubblicati nell'albo pretorio, nel primo giorno festivo o di mercato, se emanano dall'autorità comunale o nel foglio degli annunzi della Provincia, se emanano dall'autorità provinciale.

     Per coloro che non sono direttamente contemplati nell'atto o provvedimento amministrativo, e che vi hanno interesse, il termine a ricorrere decorre dalla data della sua pubblicazione nell'albo pretorio o nel foglio degli annunzi giudiziari.

 

          Art. 6.

     L'atto o provvedimento amministrativo deve essere notificato alle parti interessate a norma delle disposizioni dei regolamenti particolari dell'amministrazione da cui l'atto è emanato.

     In mancanza di tali regolamenti, la notificazione si fa per mezzo di un messo comunale o di un ufficiale giudiziario.

     La notificazione è fatta con la consegna di una copia in forma amministrativa dell'atto o provvedimento.

     Il messo comunale o l'ufficiale giudiziario fanno la relazione della consegna nei modi prescritti dall'art. 11.

 

          Art. 7.

     La notificazione si ha per avvenuta dal giorno in cui la persona interessata o chi la rappresenta legalmente diede ricevuta dell'atto o provvedimento che la riguarda.

     Quando l'atto o provvedimento riguardi un pubblico ufficio, la notificazione si ha per avvenuta nel giorno in cui l'atto o provvedimento risulta protocollato nei registri di arrivo dell'ufficio medesimo.

 

          Art. 8.

     Alle notificazioni di cui nell'art. 6 si applica l'art. 12; nei casi previsti dagli articoli 13, 14, 15 e 16 si applicano le disposizioni degli articoli stessi.

 

          Art. 9.

     Il ricorso deve essere diretto alla Giunta provinciale amministrativa e deve contenere:

     1. la indicazione del nome e cognome e della residenza o domicilio del ricorrente;

     2. la indicazione dell'atto o provvedimento amministrativo che s'impugna e della data della notificazione;

     3. la esposizione sommaria dei fatti, i motivi sui quali il ricorso si fonda, con la indicazione degli articoli di legge o di regolamento che si ritengono violati, e le conclusioni;

     4. la sottoscrizione delle parti, o di una di esse, o del procuratore speciale.

     Se il ricorso è firmato dal solo procuratore, egli deve essere munito di mandato speciale, che sarà unito al ricorso.

 

          Art. 10.

     Il ricorso deve essere notificato tanto all'autorità dalla quale è emanato il provvedimento impugnato, quanto alle persone alle quali l'atto o provvedimento medesimo direttamente si riferisce.

 

          Art. 11.

     La notificazione si eseguisce per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale, con la consegna della copia del ricorso alla persona interessata, o ad uno della famiglia, o addetto alla casa o al servizio della persona interessata, nella residenza, nel domicilio o nella dimora.

     La relazione della notificazione, redatta in doppio originale, deve essere datata e sottoscritta dall'ufficiale giudiziario o dal messo e dal consegnatario: se questi non può o non vuole sottoscrivere, ne è fatta menzione.

     Un originale della relazione è rilasciato all'interessato, e l'altro è consegnato all'autorità o alla parte, d'ordine o ad istanza della quale la notificazione è fatta.

     Ove nessuno si trovi nell'abitazione, o in caso di rifiuto di ricevere l'atto che si notifica, l'ufficiale giudiziario lascia avviso in carta libera affisso alla porta dell'abitazione del convenuto, e deposita la copia nella casa comunale, consegnandola al sindaco, o a chi ne fa le veci, o all'impiegato delegato a ricevere gli atti giudiziari. Dalle eseguite operazioni l'ufficiale giudiziario fa attestazione sull'originale e sulla copia.

 

          Art. 12.

     Per le autorità e gli enti morali la notificazione si fa ai loro rappresentanti od a chi è autorizzato a ricevere le notificazioni; per gli incapaci a chi ne è legittimamente rappresentante; e per coloro che non possono stare in giudizio senza l'assistenza o l'autorizzazione altrui, la notificazione si fa a loro ed alla persona la cui assistenza od autorizzazione è necessaria.

 

          Art. 13.

     Se il ricorso devesi notificare a chi non ha residenza, domicilio o dimora conosciuta, la notificazione si fa mediante la pubblicazione d'un sunto del ricorso nel foglio degli annunzi della Provincia, ove ha sede l'autorità che emise l'atto o provvedimento impugnato, e nella Gazzetta ufficiale del Regno.

 

          Art. 14.

     Se il ricorso devesi notificare a chi non ha residenza, domicilio o dimora nel Regno ne è consegnata copia al Ministero Pubblico presso il Tribunale del luogo nella cui circoscrizione risiede l'autorità dalla quale è emanato l'atto o provvedimento impugnato.

     Il Ministero Pubblico, dato atto della consegna, trasmette la copia suddetta al Ministero degli affari esteri.

     Qualora la persona cui devesi notificare il ricorso abbia nello Stato un Procuratore generale, il ricorso può essere notificato a questo.

 

          Art. 15.

     Per i militari di terra o di mare, e per le persone loro assimilate per legge, la notificazione, quando non possa farsi in persona propria, si eseguisce negli altri modi indicati nell'art. 11, e una copia del ricorso deve essere inoltre consegnata al Pubblico Ministero presso il Tribunale del luogo nella cui circoscrizione risiede l'autorità dalla quale è emanato l'atto o provvedimento impugnato.

     Il segretario della Procura regia rilascia ricevuta della detta copia, e il Procuratore del Re la trasmette al comandante della divisione militare o del dipartimento marittimo in cui detti militari o assimilati prestano servizio per la consegna all'interessato.

 

          Art. 16.

     Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia sommamente difficile per il numero delle persone da chiamarsi in giudizio, il presidente può disporre che sia fatta per pubblici proclami autorizzando il ricorrente a fare inserire nel foglio degli annunzi della Provincia e della Gazzetta ufficiale del Regno, un sunto del ricorso e le sue conclusioni con le cautele consigliate dalle circostanze, e designando, se sia possibile, alcuni fra gli interessati, ai quali la notificazione debba farsi nei modi ordinari.

 

          Art. 17.

     Quando le parti che abbiano interesse ad opporsi al ricorso siano più, la domanda si deve proporre contro tutte. Se la domanda siasi proposta contro alcune soltanto delle parti interessate ad opporsi, il giudizio si deve integrare con la notificazione del ricorso alle altre.

     L'integrazione del giudizio non è applicabile nel caso in cui, per omessa notificazione del ricorso all'autorità dalla quale emana l'atto o il provvedimento impugnato o per altro motivo, il ricorso debba essere dichiarato senza altro irricevibile.

 

          Art. 18.

     La Giunta provinciale, nell'ordinare la integrazione del giudizio, indica le persone alle quali il ricorso deve essere notificato, e, ove ne sia il caso, autorizza la notificazione per pubblici proclami.

     Stabilisce, inoltre, il termine dentro il quale deve effettuarsi la notificazione del ricorso e il deposito del medesimo nella segreteria, insieme con la prova dell'eseguita notificazione.

 

          Art. 19.

     Il ricorso è nullo:

     1° se manchi la sottoscrizione richiesta dall'art. 9;

     2° se per la inosservanza delle altre norme prescritte dal suddetto articolo vi sia incertezza assoluta sulle persone o sull'oggetto della domanda.

     Se il ricorso contenga altre irregolarità, la Giunta può ordinare che sia rinnovato entro il termine che stabilisce nel suo provvedimento.

     La comparizione dell'intimato sana la nullità o le irregolarità dell'atto, salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione.

 

          Art. 20.

     Il deposito del ricorso con la prova dell'eseguita notificazione, con l'atto o provvedimento amministrativo notificato, col mandato speciale del procuratore nel caso previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 9, e con i documenti sui quali il ricorso si fonda, dev'essere fatto nelle ore in cui la segreteria deve rimanere aperta.

     Il termine pel deposito assegnato dall'art. 5 della legge s'intende scaduto nel momento in cui la segreteria si chiude nell'ultimo giorno del termine, ancorché festivo.

     Il segretario, ricevuto il ricorso, ne fa annotazione in apposito registro, e ne rilascia dichiarazione, se richiesta.

     Quando le persone, cui fu notificato il ricorso, siano più, il termine per fare il deposito comincia a decorrere dal giorno in cui fu eseguita l'ultima notificazione.

 

          Art. 21.

     La mancanza del deposito del provvedimento impugnato non importa decadenza, se dipenda dall'impossibilità di produrlo a causa del rifiuto della amministrazione alla domanda di rilascio della copia di esso. Il rifiuto della amministrazione dev'essere fatto constare con verbale di ufficiale giudiziario da depositarsi insieme col ricorso nei modi e nel termine indicati nell'articolo precedente.

 

          Art. 22.

     Chiunque richieda alla segreteria della Giunta provinciale amministrativa la formazione di un atto deve consegnare tanti fogli di carta bollata, quanti ne vengano dal segretario reputati necessari per l'atto richiesto e per quelli che ne possono essere la conseguenza.

     Il segretario rilascia all'interessato ricevuta dell'eseguito deposito.

 

          Art. 23.

     Il deposito deve essere fatto, in regola generale, dallo istante nell'atto della presentazione di una domanda qualsiasi, la quale reclami una decisione od un provvedimento di qualsivoglia natura per parte della Giunta provinciale amministrativa o del suo presidente o di taluno dei commissari delegati.

     Nel caso di dissenso sulla quantità del deposito, decide il presidente della Giunta.

 

          Art. 24.

     La insufficienza del deposito, che in fatto si constatasse, non dispensa il segretario dall'obbligo di scrivere immediatamente l'originale della decisione o del provvedimento, salvo però a lui il diritto al rimborso contro le parti o il procuratore, mediante ordine di pagamento, da rilasciarsi dal presidente.

 

          Art. 25. [1]

     La copia, tanto delle decisioni quanto di ogni altro provvedimento o atto giudiziale, è rilasciata dalla segreteria sulla competente carta da bollo.

 

          Art. 26.

     Il decreto di abbreviazione o di proroga di termini di cui all'art. 7 della legge è fatto in fine della domanda e dev'essere notificato all'autorità ed agli interessati entro il termine che è stabilito nel decreto stesso.

     Il termine abbreviato non decorre che dalla data della notificazione.

 

          Art. 27.

     La domanda di sospensione della esecuzione dell'atto o provvedimento amministrativo, qualora non sia proposta col ricorso, deve farsi mediante istanza diretta alla Giunta, la quale provvede nella prima riunione in Camera di consiglio, salvo il caso previsto nella prima parte dell'art. 3.

     La domanda dev'essere notificata all'autorità dalla quale l'atto o provvedimento è emanato.

     L'autorità può far conoscere le sue osservazioni entro il termine di tre giorni.

 

          Art. 28.

     Le parti che presentano memorie e deduzioni, a norma dell'art. 6 della legge, debbono fare elezione di domicilio nella città ove risiede la Giunta ed in difetto s'intenderà che abbiano eletto domicilio presso la segreteria.

 

          Art. 29.

     Della presentazione della domanda per la designazione del giorno della discussione del ricorso, di cui all'art. 9 della legge, il segretario deve rilasciare ricevuta, ove ne sia richiesto.

     Col decreto di cui nel primo capoverso del citato articolo il presidente designa il relatore.

     Con lo stesso decreto il presidente può, ad istanza di parte o di ufficio, dichiarare il ricorso urgente.

 

          Art. 30.

     Se alcuna delle parti chieda che per ragione di connessione due ricorsi siano uniti e venga provveduto su di essi con una sola decisione, la Giunta, udite le parti interessate, può ordinarne l'unione; il presidente può, anche quando non sia stata chiesta l'unione, ordinare d'ufficio che i due ricorsi siano chiamati alla stessa udienza, affinché la Giunta possa giudicare della loro connessione, e in questo caso la Giunta stessa decide della loro unione, e pronuncia sui due ricorsi con una sola decisione.

 

          Art. 31.

     La determinazione del giorno della udienza ha luogo secondo l'ordine di iscrizione nel registro generale.

     I ricorsi urgenti hanno la precedenza, osservato l'ordine d'iscrizione nel relativo ruolo.

     Sono considerati urgenti i ricorsi in materia elettorale e quelli per i quali siavi stata abbreviazione di termine o sospensione dell'esecuzione dell'atto o provvedimento amministrativo, o sia intervenuto il provvedimento, di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 29.

 

TITOLO IV

 

Delle domande incidenti

 

          Art. 32.

     Chi ha interesse nella contestazione può intervenirvi.

     L'intervento ha luogo nello stato in cui si trova la contestazione.

     L'atto d'intervento è diretto alla Giunta; esso deve contenere i motivi sui quali si fonda, con la produzione dei documenti giustificativi e la elezione di domicilio a termini dell'articolo 5 della legge, ed essere sottoscritto dagli instanti o da uno di essi, o da un procuratore munito di mandato speciale.

     L'intervento può essere ordinato d'ufficio.

 

          Art. 33.

     L'atto d'intervento è notificato alle parti ed all'autorità che ha emanato il provvedimento impugnato nelle forme prescritte pel ricorso, e dev'essere depositato in segreteria entro cinque giorni immediatamente successivi a quello della notificazione, sotto pena di decadenza.

     La segreteria, ove ne sia richiesta, deve rilasciare ricevuta del deposito.

 

          Art. 34.

     Nel termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto d'intervento, gli interessati e l'amministrazione possono presentare e trasmettere alla segreteria memorie e documenti.

 

          Art. 35.

     Chi deduce la falsità di un documento deve provare che sia stata già proposta la querela di falso, o domandare la prefissione di un termine per proporla davanti al Tribunale competente.

 

          Art. 36.

     Se la contestazione può essere decisa indipendentemente dal documento dal quale è dedotta la falsità, la Giunta pronuncia nel merito.

     Pronuncia pure nel merito dopo che sia trascorso il termine prefisso a norma dell'articolo precedente, senza che siano stati compiuti gli atti prescritti dal codice di procedura civile fino alla proposta della querela.

     Proposta la querela, la Giunta sospende la decisione fino al termine del giudizio di falso.

 

          Art. 37.

     Terminato il giudizio di falso, la parte che ha dedotto la falsità deve, entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza, depositarne copia nella segreteria, sotto pena, se è il ricorrente, della decadenza del ricorso.

 

TITOLO V

 

Della ricusazione

 

          Art. 38.

     Le cause che danno luogo alla ricusazione dei giudici od alla loro astensione secondo il codice di procedura civile sono applicabili ai componenti la Giunta.

 

          Art. 39.

     La ricusazione si propone, almeno tre giorni prima della udienza designata, con domanda diretta alla Giunta, quando riguarda i componenti di essa che sono chiamati a decidere dall'art. 13 della legge.

     Si propone anche oralmente all'udienza prima della discussione se riguarda un membro supplente.

     La domanda deve indicare i motivi ed i mezzi di prova ed essere firmata dalla parte o dal procuratore munito di mandato speciale.

 

          Art. 40.

     Il segretario dà immediatamente comunicazione della domanda al ricusato, il quale, in fine di essa, deve fare la risposta sulla sussistenza dei motivi.

 

          Art. 41.

     La Giunta decide sulla domanda in camera di consiglio.

     Se la domanda è rigettata, la parte che l'ha proposta è condannata, con la stessa decisione, ad una sanzione amministrativa che può estendersi fino a lire 20.000 [2].

     La sanzione amministrativa non è applicabile se la domanda sia stata proposta dall'amministrazione [3].

     La ricusazione o l'astensione non hanno effetto sugli atti anteriori.

 

TITOLO VI

 

Della istruzione supplementare

 

          Art. 42.

     Quando discusso il ricorso all'udienza, la Giunta riconosce la necessità di una più ampia istruzione a termini dell'art. 11 della legge, la decisione determina l'ammissione dei mezzi istruttori, i termini da osservare ed i modi con cui devono seguire.

 

          Art. 43.

     La Giunta può altresì, quando non sia possibile stabilire altrimenti la verità dei fatti, ordinare d'ufficio o dietro istanza di parte perizie, verificazioni, accessi sui luoghi per ispezioni, verificazioni anche con sommaria assunzione di testimoni, delegando uno dei commissari alle operazioni con l'assistenza del segretario, che deve redigere i relativi processi verbali.

 

          Art. 44.

     Se i mezzi istruttori, di cui ai precedenti articoli, sono ordinati d'ufficio, la Giunta intima alla parte ricorrente il deposito della somma approssimativamente necessaria all'uopo. Se i detti mezzi siano ordinati in seguito ad istanza di parte, questa è tenuta ad eseguire il deposito, che deve sempre essere fatto nella Tesoreria provinciale.

     Qualora la somma non risultasse sufficiente, non viene provveduto sul ricorso fino a che la parte ricorrente non provi di aver eseguito l'integrale pagamento della somma occorrente. Se i mezzi istruttori siano stati ordinati su istanza di parte, ove questa non abbia fatto il deposito o l'abbia fatto insufficiente, è in facoltà della parte contraria, che non preferisca di anticipare le spese, di far prefiggere un termine, decorso il quale la Giunta decide allo stato degli atti.

 

          Art. 45.

     Nei casi previsti dall'art. 42, a cura dell'amministrazione interessata, a cui sono commesse le nuove verificazioni ai termini dell'art. 11 della legge, sono, cinque giorni prima, notificati alle parti il giorno, l'ora e il luogo delle operazioni.

     Se l'istruttoria, ai termini dell'art. 43, debba eseguirsi per mezzo di un delegato dello stesso collegio giudicante, la notificazione è fatta alle parti interessate, a cura del segretario della Giunta.

 

          Art. 46.

     Alla domanda per la designazione della nuova udienza, di cui nell'art. 12 della legge, si applica la disposizione dell'art. 29 del presente regolamento.

 

TITOLO VII

 

Dell'udienza

 

          Art. 47.

     All'udienza assiste il segretario della Giunta.

     I ricorsi sono chiamati all'udienza dal presidente secondo l'ordine stabilito nell'estratto del ruolo di udienza affisso nella sala d'ingresso della Giunta, mantenuta la precedenza agli urgenti.

     È però in facoltà del presidente di variare parzialmente, per gravi ragioni, l'ordine di chiamata dei ricorsi. Dall'uso di tale facoltà e dei motivi della variazione è fatta menzione nel verbale di udienza.

     Il relatore espone i fatti che sono fondamento del ricorso e delle conclusioni, nelle quali si riassumono gli atti, le istanze e le eccezioni prodotte dalle parti.

     Nella sua esposizione il relatore deve astenersi rigorosamente dal far conoscere e dall'indicare il suo avviso.

 

          Art. 48.

     Se nel giorno stabilito per l'udienza questa non potesse tenersi, la spedizione dei ricorsi si intende rimandata al primo giorno d'udienza immediatamente successivo.

 

          Art. 49.

     Le parti e i loro rappresentanti non possono parlare se prima non ne hanno ottenuto facoltà dal presidente, al quale devono sempre rivolgere la parola.

     Il presidente chiama all'ordine coloro che oltrepassano i termini di una ordinata discussione, elimina le oziose digressioni e le inutili questioni, vieta le interruzioni, e, quando riconosce che la controversia è sufficiente chiarita, fa cessare la discussione.

     Il presidente può anche fissare le questioni, sulle quali, a seguito della esposizione del fatto, deve aggirarsi la pubblica discussione.

 

          Art. 50.

     Nel giorno stabilito, ancorché nessuna delle parti o dei loro rappresentanti sia presente all'udienza, la Giunta pronunzia sul ricorso.

 

          Art. 51.

     Sono applicabili alle udienze della Giunta i seguenti articoli del codice di procedura civile.

     Articolo 354. Il presidente dirige le udienze e mantiene il buon ordine. Quanto prescrive deve essere immediatamente eseguito.

     Articolo 355. Chi interviene alle udienze non può portare armi e bastoni, e deve stare a capo scoperto, con rispetto e in silenzio.

     È vietato di fare alle udienze segni di approvazione o disapprovazione, o di cagionare disturbo in qualsiasi modo.

     In caso di trasgressione il presidente ammonisce o fa uscire dalla sala il trasgressore, il quale, se non obbedisca, può essere sull'ordine del presidente condotto agli arresti per ore ventiquattro.

     Quando il fatto costituisca un reato si osservano le disposizioni del codice di procedura penale sulla polizia delle udienze.

 

          Art. 52.

     Il presidente, per gravi motivi d'ordine pubblico, può richiedere l'intervento della forza pubblica.

 

          Art. 53.

     Per gli affari da decidersi in camera di consiglio il presidente nomina il relatore e fissa il giorno per la relazione, dopo la quale la Giunta pronunzia.

 

TITOLO VIII

 

Della decisione e della sua esecuzione

 

          Art. 54.

     Nel caso previsto dal capoverso dell'art. 13 della legge il presidente fa inserire nel verbale di udienza la menzione dell'assenza o della causa dell'impedimento del commissario elettivo anziano non intervenuto.

 

          Art. 55.

     Le deliberazioni della Giunta si prendono dopo la discussione del ricorso; la pronunciazione della decisione può essere differita ad una delle prossime udienze.

     La deliberazione si fa in segreto.

     Non possono concorrere alla deliberazione della decisione se non i commissari che hanno assistito alla discussione del ricorso.

     Qualora il loro numero sia maggiore di quello richiesto per giudicare, si astengono i supplenti o i meno anziani; quando però uno di questi sia il relatore, vota egli invece dell'ultimo che altrimenti avrebbe dovuto votare.

 

          Art. 56.

     Appartiene al presidente di formulare le questioni sulle quali la Giunta deve deliberare.

     Ogni commissario può chiedere al presidente di mettere ai voti una determinata questione; se il presidente non aderisce, la Giunta delibera.

     Nessun commissario può essere interrotto nel momento in cui esprime il suo voto: il solo presidente ha diritto di richiamare alla questione da esso posta ai voti il commissario che se ne allontani.

 

          Art. 57.

     Le decisioni si formano a maggioranza assoluta di voti.

     Quando non si ottenga la maggioranza assoluta per la diversità delle opinioni due di queste, qualunque siano, sono messe ai voti per escluderne una. La non esclusa è messa di nuovo ai voti con una delle opinioni restanti per decidere quale debba essere eliminata, e così di seguito, finché le opinioni siano ridotte a due, sulle quali i commissari votano definitivamente.

     Il presidente raccoglie i voti.

     Il primo a votare è il relatore; segue il commissario supplente o l'effettivo meno anziano in ordine di nomina; e così continuando sino a chi presiede.

     Chiusa la votazione il presidente designa fra i membri della maggioranza chi debba compilare la decisione, qualora il relatore rimasto in minoranza vi si ricusi.

 

          Art. 58.

     Nella compilazione dei motivi delle decisioni devono separarsi le questioni di fatto dalle questioni di diritto; si enunciano gli articoli di legge sui quali la decisione è fondata, e si fa un cenno conciso dei principi generali di diritto, che hanno influito sulla decisione medesima, senza estendersi a confutare tutti gli argomenti addotti dalle parti e senza invocare l'autorità degli scrittori.

 

          Art. 59.

     La decisione non può essere modificata quando è sottoscritta dai votanti.

     È pronunciata in nome del Re, e nella parte dispositiva è pubblicata dal segretario nella prima udienza successiva al giorno in cui è sottoscritta.

 

          Art. 60.

     La notificazione delle decisioni, ad istanza delle parti interessate, deve essere fatta nelle forme stabilite per la notificazione dei ricorsi. Quando però la notificazione alle parti è fatta a cura dell'amministrazione può aver luogo nelle forme ammesse dai regolamenti amministrativi.

 

          Art. 61.

     La esecuzione delle decisioni si fa in via amministrativa, eccetto che per la parte relativa alle spese.

 

          Art. 62.

     La decisione contiene la condanna delle parti soccombenti alle spese che vengono liquidate nella decisione stessa o dall'estensore, salvo il disposto del penultimo capoverso dell'art. 16 della legge.

     Nella tassazione non si comprendono le spese degli atti riconosciuti superflui.

     Quando la tassazione è fatta dall'estensore della decisione, l'ordinanza ha forza di sentenza spedita in forma esecutiva.

     La parte, che intende proporre reclamo contro la tassazione fatta dall'estensore, deve presentarlo nel termine di giorni tre alla Giunta, la quale provvede in camera di consiglio con decisione irrevocabile.

 

          Art. 63.

     L'estratto della decisione in forma esecutiva, per la parte riguardante la condanna alle spese, non può essere rilasciato se non a chi abbia diritto a tale pagamento, facendone menzione in fine si dell'originale che dell'estratto.

     Questo deve essere intitolato in nome del Re e terminare con la formula stabilita nell'art. 556 del codice di procedura civile.

 

          Art. 64.

     Per gli effetti di cui all'art. 19, lettera b), della legge, tutte le decisioni definitive della Giunta sono dalla segreteria trasmesse per la posta in piego raccomandato al Ministero dal quale dipende l'autorità o l'amministrazione da cui è emanato l'atto o provvedimento che ha formato oggetto del ricorso.

 

TITOLO IX

 

Della domanda di revocazione

 

          Art. 65.

     La domanda di revocazione è diretta alla Giunta e notificata agli interessati nelle forme prescritte pel ricorso.

     La domanda deve essere depositata in segreteria, entro dieci giorni dalla notificazione, nei modi stabiliti dagli articoli 5 della legge e 20 del presente regolamento sotto pena di decadenza.

     La segreteria, ove ne sia richiesta, deve rilasciare ricevuta del deposito.

 

          Art. 66.

     Nei dieci giorni successivi la parte contraria può presentare nella segreteria memorie, deduzioni e documenti sull'ammissibilità della domanda.

     Scorso questo termine, a domanda di parte o d'ufficio, è dal presidente designato il giorno della discussione, osservato il disposto dell'art. 9 della legge.

 

          Art. 67.

     La prova del deposito di lire cento, prescritta dall'art. 17 della legge, deve essere data da chi vuole agire per revocazione con quietanza del ricevitore del Registro.

 

          Art. 68.

     La decisione che ammette la revocazione ordina la restituzione della somma depositata, e rimette le parti nello stato in cui erano prima della decisione revocata.

 

          Art. 69.

     Quando lo stato della controversia lo permetta, si giudica con una sola decisione sull'ammissione della domanda di revocazione e sul merito della controversia.

 

          Art. 70.

     La domanda di revocazione non è ammessa contro la decisione pronunziata in sede di revocazione.

 

TITOLO X

 

Disposizioni generali e transitorie

 

          Art. 71.

     La morte o il ragionamento di stato di una delle parti non sospende la procedura. 

 

          Art. 72.

     Ove occorra correggere omissioni od errori, che non producono la nullità della decisione a sensi dell'art. 19 della legge, od aggiungere alcuna delle conclusioni, che, presa dalle parti, non sia riferita nella decisione, ma risulti, dai motivi che col dispositivo vi si è provveduto, la domanda per la correzione dev'essere fatta alla Giunta, la quale, sul concorso delle parti, decreta in camera di consiglio la correzione richiesta.

     In caso di dissenso delle parti, sulle domande di correzione pronunzia la Giunta col procedimento ordinario.

     Le correzioni si fanno in margine o in fine della decisione originale, con indicazione del decreto o della decisione che le abbia ordinate.

 

          Art. 73.

     In qualunque stato della controversia si può rinunziare al ricorso mediante dichiarazione sottoscritta dalla parte o dal procuratore munito di mandato speciale, depositato in segreteria, o mediante dichiarazione fatta in segreteria dal rinunziante, della quale viene steso processo verbale.

     Il rinunziante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti.

     La rinunzia deve essere notificata alla controparte, eccetto il caso che sia fatta oralmente all'udienza.

 

          Art. 74.

     I membri della Giunta non possono sentire private informazioni relative ai ricorsi pendenti avanti la Giunta stessa. Non possono ricevere memorie concernenti tali ricorsi, se non per mezzo della segreteria.

 

          Art. 75.

     I giudizi rimasti sospesi per effetto dell'art. 15 della legge 1° maggio 1890, n. 6837, in ordine ai quali debba ancora decidersi dalla cassazione la questione di competenza possono essere riassunti innanzi le Giunte provinciali amministrative su domanda di una delle parti o della Pubblica Amministrazione.

     La domanda deve essere notificata nei modi prescritti per i ricorsi, e depositata in segreteria con la prova dell'eseguita notificazione nel termine stabilito dall'art. 5 della legge.

     Il presidente della Giunta richiama d'ufficio gli atti precedentemente inviati alla Corte di cassazione per decidere della competenza.

 

          Art. 76.

     Non è ammesso ricorso alla Giunta provinciale contro gli atti o provvedimenti dell'autorità amministrativa devoluti alla sua giurisdizione dalla legge 1° maggio 1890, n. 6837, i quali siano anteriori al giorno in cui la legge stessa è entrata in vigore.

     Questa disposizione non si applica agli atti o provvedimenti contro i quali sia stato da altre leggi ammesso ricorso in sede giurisdizionale alla Giunta provinciale amministrativa.

 

          Art. 77.

     Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente regolamento, o che provvedono in ordine alle materie sulle quali esso dispone.


[1]  Articolo così sostituito dall'art. 8 del R.D. 14 marzo 1926, n. 577.

[2]  Sanzione così sostituita per effetto dell'art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689. L’importo di cui al presente comma è stato così elevato, da ultimo, dall'art. 114 in relazione con l'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[3]  Sanzione così sostituita per effetto dell'art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689.