§ 50.1.7 - Legge 5 ottobre 1991, n. 339.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione, fatta a Donostia-San Sebastian il 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:50. Giurisdizione
Capitolo:50.1 disciplina generale
Data:05/10/1991
Numero:339


Sommario
Articolo 1.      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione fatta a Donostia-San Sebastian il 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e [...]
Articolo 2.      1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 32 [...]
Articolo 3.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
Art. 1.      Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese aderiscono alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e [...]
Art. 2.      Gli adattamenti sostanziali apportati dalla presente Convenzione alla Convenzione del 1968 e al protocollo del 1971, adattati dalla Convenzione del 1978 e dalla [...]
Art. 3.      Il seguente trattino è inserito all'articolo 3, secondo comma della Convenzione del 1968, modificato dall'articolo 4 della Convenzione del 1978, e dall'articolo 3 della [...]
Art. 4.      Il testo dell'articolo 5, punto 1 della Convenzione del 1968, modificato dall'articolo 5 della Convenzione del 1978, è sostituito dal testo seguente
Art. 5.      L'articolo 6 della Convenzione del 1968 è completato dal punto seguente
Art. 6.      Il testo dell'articolo 16, punto 1 della Convenzione del 1968 è sostituito dal testo seguente
Art. 7.      All'articolo 17 della Convenzione del 1968, modificato dall'articolo 11 della Convenzione del 1978
Art. 8.      Il testo dell'articolo 21 della Convenzione del 1968 è sostituito dal testo seguente
Art. 9.      Il testo dell'articolo 31, primo comma della Convenzione del 1968 è sostituito dal testo seguente
Art. 10.      Il trattino seguente è inserito all'articolo 32, primo comma della Convenzione del 1968, modificato dall'articolo 16 della Convenzione del 1978 e dall'articolo 4 della [...]
Art. 11.      1. Il trattino seguente è inserito all'articolo 37, primo comma della Convenzione del 1968, modificato dall'articolo 17 della Convenzione del 1978 e dall'articolo 5 [...]
Art. 12.      Il trattino seguente è inserito all'articolo 40, primo comma della Convenzione del 1968, modificato dall'articolo 19 della Convenzione del 1978 e dall'articolo 6 della [...]
Art. 13.      Il testo dell'articolo 41, primo trattino della Convenzione del 1968, modificato dall'articolo 20 della Convenzione del 1978 e dall'articolo 7 della Convenzione del [...]
Art. 14.      Il testo dell'articolo 50, primo comma della Convenzione del 1968 è sostituito dal testo seguente
Art. 15.      L'articolo 52, terzo comma della Convenzione del 1968 è soppresso
Art. 16.      Il testo dell'articolo 54 della Convenzione del 1968 è sostituito dal testo seguente
Art. 17.      Il titolo VI della Convenzione del 1968 è completato dall'articolo seguente
Art. 18.      Nell'elenco delle convenzioni di cui all'articolo 55 della Convenzione del 1968, modificato dall'articolo 24 della Convenzione del 1978, e dall'articolo 8 della [...]
Art. 19.      Il testo dell'articolo 57 della Convenzione del 1968, modificato dall'articolo 25 della Convenzione del 1978, è sostituito dal testo seguente
Art. 20.      Il testo dell'articolo 58 della Convenzione del 1968 è sostituito dal testo seguente
Art. 21.      L'articolo 60 della Convenzione del 1968, modificato dall'articolo 27 della Convenzione del 1978, è soppresso
Art. 22.      L'articolo 64, lettera c) della Convenzione del 1968 è soppresso
Art. 23.      Il testo dell'articolo V-ter, aggiunto al protocollo allegato alla Convenzione del 1968 dell'articolo 29 della Convenzione del 1978 e modificato dall'articolo 9 della [...]
Art. 24.      L'articolo 1 del protocollo del 1971, modificato dall'articolo 30 della Convenzione del 1978 e dall'articolo 10 della Convenzione del 1982, è completato dal comma [...]
Art. 25.      Il trattino seguente è inserito all'articolo 2, punto 1 del protocollo del 1971, modificato dall'articolo 31 della Convenzione del 1978 e dall'articolo 11 della [...]
Art. 26.      L'articolo 6 del protocollo del 1971, modificato dall'articolo 32 della Convenzione del 1978, è soppresso
Art. 27.      L'articolo 10, lettera d) del protocollo del 1971, modificato dall'articolo 33 della Convenzione del 1978, è soppresso
Art. 28.      1. L'articolo 25, paragrafo 2 e gli articoli 35 e 36 della Convenzione del 1978 sono soppressi
Art. 29.      1. La Convenzione del 1968 ed il protocollo del 1971, modificati dalla Convenzione del 1978, dalla Convenzione del 1982 e dalla presente Convenzione, si applicano solo [...]
Art. 30.      1. Il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità europee rimetterà ai Governi del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese copia certificata conforme della [...]
Art. 31.      La presente Convenzione sarà ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità [...]
Art. 32.      1. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui due Stati firmatari, uno dei quali sia il Regno di Spagna o la [...]
Art. 33.      Il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità europee notificherà agli Stati firmatari
Art. 34.      La presente Convenzione, redatta in unico esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i dieci [...]


§ 50.1.7 - Legge 5 ottobre 1991, n. 339.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione, fatta a Donostia-San Sebastian il 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, ed al relativo protocollo, firmato a Lussemburgo il 3 giugno 1971, e successivi adattamenti.

(G.U. 31 ottobre 1991, n. 256).

 

 

     Articolo 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione fatta a Donostia-San Sebastian il 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, ed al relativo protocollo, firmato a Lussemburgo il 3 giugno 1971, e successivi adattamenti.

 

          Articolo 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 32 della Convenzione stessa.

 

          Articolo 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Convenzione 26 maggio 1989.

Convenzione relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, con gli adattamenti ad essi apportati dalla Convenzione relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dalla Convenzione relativa all'adesione della Repubblica ellenica.

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

          Art. 1.

     Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese aderiscono alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, in appresso denominata "Convenzione del 1968", ed al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, firmato a Lussemburgo il 3 giugno 1971, in appresso denominato "protocollo del 1971", con gli adattamenti ad essi apportati:

     - dalla Convenzione firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978, in appresso denominata "Convenzione del 1978" relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia;

     - dalla Convenzione firmata a Lussemburgo il 25 ottobre 1982, in appresso denominata "Convenzione del 1982" relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia con gli adattamenti apportativi dalla Convenzione relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord.

 

          Art. 2.

     Gli adattamenti sostanziali apportati dalla presente Convenzione alla Convenzione del 1968 e al protocollo del 1971, adattati dalla Convenzione del 1978 e dalla Convenzione del 1982, figurano nei titoli da II a V. Gli adattamenti formali della Convenzione del 1968, modificata dalla Convenzione del 1978 e dalla Convenzione del 1982 figurano, separatamente per ciascuna versione autentica in questione, nell'allegato I che costituisce parte integrante della presente Convenzione.

 

TITOLO II

Adattamenti della Convenzione del 1968

 

          Art. 3.

     Il seguente trattino è inserito all'articolo 3, secondo comma della Convenzione del 1968, modificato dall'articolo 4 della Convenzione del 1978, e dall'articolo 3 della Convenzione del 1982, tra il nono e il decimo trattino:

     "- in Portogallo: l'articolo 65, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 65, paragrafo 2 e l'articolo 65A, lettera c) del Codice di procedura civile (Codigo de Processo Civil) e l'articolo 11 del Codice di procedura del lavoro (Codigo de Processo de Trabalho).".

 

          Art. 4.

     Il testo dell'articolo 5, punto 1 della Convenzione del 1968, modificato dall'articolo 5 della Convenzione del 1978, è sostituito dal testo seguente:

     "1. in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita; in materia di contratto individuale di lavoro, il luogo è quello in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività; qualora il lavoratore non svolga abitualmente la propria attività in un solo paese, il datore di lavoro può essere citato dinanzi al giudice del luogo in cui è situato o era situato lo stabilimento presso il quale è stato assunto;"

 

          Art. 5.

     L'articolo 6 della Convenzione del 1968 è completato dal punto seguente:

     "4. in materia contrattuale, qualora l'azione possa essere esperita congiuntamente a un'azione in materia di diritti reali immobiliari proposta contro il medesimo convenuto, davanti al giudice dello Stato contraente in cui l'immobile è situato."

 

          Art. 6.

     Il testo dell'articolo 16, punto 1 della Convenzione del 1968 è sostituito dal testo seguente:

     "1. a) in materia di diritti reali immobiliari e di contratti d'affitto d'immobili, i giudici dello Stato contraente in cui l'immobile è situato;

     b) tuttavia, in materia di contratti d'affitto di immobili ad uso privato temporaneo stipulati per un periodo massimo di sei mesi consecutivi, hanno competenza anche i giudici dello Stato contraente in cui il convenuto è domiciliato, purché il proprietario e l'inquilino siano persone fisiche e siano domiciliati nel medesimo Stato contraente;".

 

          Art. 7.

     All'articolo 17 della Convenzione del 1968, modificato dall'articolo 11 della Convenzione del 1978,

     - il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:

     "Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato contraente, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato contraente a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta al giudice o ai giudici di quest'ultimo Stato contraente. Questa clausola attributiva di competenza deve essere conclusa:

     a) per iscritto o verbalmente con conferma scritta, o

     b) in una forma ammessa dalle pratiche che le Parti hanno stabilito tra loro, o

     c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le Parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tal campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato.

     Quando nessuna delle Parti che stipulano tale clausola è domiciliata nel territorio di uno Stato contraente, i giudici degli altri Stati contraenti non possono conoscere della controversia fintantoché il giudice o i giudici la cui competenza è stata convenuta non abbiano declinato la competenza.";

     - il testo seguente è aggiunto come ultimo comma:

     "In materia di contratti individuali di lavoro una clausola attributiva competenza è efficace solo se posteriore al sorgere della controversia o se il lavoratore l'adduce per adire giudici diversi da quello del domicilio del convenuto o da quello di cui all'articolo 5, punto 1."

 

          Art. 8.

     Il testo dell'articolo 21 della Convenzione del 1968 è sostituito dal testo seguente:

     "Articolo 21. Qualora davanti a giudici di Stati contraenti differenti e tra le stesse Parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice preventivamente adito. Se la competenza del giudice preventivamente adito è stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del giudice preventivamente adito.".

 

          Art. 9.

     Il testo dell'articolo 31, primo comma della Convenzione del 1968 è sostituito dal testo seguente:

     "Le decisioni rese in uno Stato contraente e ivi esecutive, sono eseguite in un altro Stato contraente dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata.".

 

          Art. 10.

     Il trattino seguente è inserito all'articolo 32, primo comma della Convenzione del 1968, modificato dall'articolo 16 della Convenzione del 1978 e dall'articolo 4 della Convenzione del 1982, tra il quarto e il quinto trattino:

     "- in Spagna, al "Juzgado de Primera Instancia","

     e il trattino seguente è inserito tra il nono e il decimo trattino:

     "- in Portogallo, al "Tribunal Judicial de Circulo",".

 

          Art. 11.

     1. Il trattino seguente è inserito all'articolo 37, primo comma della Convenzione del 1968, modificato dall'articolo 17 della Convenzione del 1978 e dall'articolo 5 della Convenzione del 1982, tra il quarto e il quinto trattino:

     "- in Spagna, davanti all'"Audiencia Provincial","

     e il trattino seguente è inserito tra il nono e il decimo trattino:

     "- in Portogallo, davanti al "Tribunal da Relao",".

     2. Il testo dell'articolo 37, secondo comma, primo trattino della Convenzione del 1968, modificato dall'articolo 17 della Convenzione del 1978 e dall'articolo 5 della Convenzione del 1982, è sostituito dal testo seguente:

     "- ricorso in cassazione in Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi,"

     e il trattino seguente è inserito tra il quarto e il quinto trattino:

     "- ricorso per motivi di diritto in Portogallo".

 

          Art. 12.

     Il trattino seguente è inserito all'articolo 40, primo comma della Convenzione del 1968, modificato dall'articolo 19 della Convenzione del 1978 e dall'articolo 6 della Convenzione del 1982, tra il quarto e il quinto trattino:

     "- in Spagna, davanti all'"Audiencia Provincial","

     e il trattino seguente è inserito tra il nono e il decimo trattino:

     "- in Portogallo, davanti al "Tribunal da Relao",".

 

          Art. 13.

     Il testo dell'articolo 41, primo trattino della Convenzione del 1968, modificato dall'articolo 20 della Convenzione del 1978 e dall'articolo 7 della Convenzione del 1982, è sostituito dal testo seguente:

     "- ricorso in cassazione in Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi,"

     e il trattino seguente è inserito tra il quarto e il quinto trattino:

     "- ricorso per motivi di diritto, in Portogallo,".

 

          Art. 14.

     Il testo dell'articolo 50, primo comma della Convenzione del 1968 è sostituito dal testo seguente:

     "Gli atti autentici ricevuti ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato contraente, sono, su istanza di parte, dichiarati esecutivi in un altro Stato contraente conformemente alla procedura contemplata dagli articoli 31 e seguenti. L'istanza può essere rigettata solo se l'esecuzione dell'atto autentico è contraria all'ordine pubblico dello Stato richiesto.".

 

          Art. 15.

     L'articolo 52, terzo comma della Convenzione del 1968 è soppresso.

 

          Art. 16.

     Il testo dell'articolo 54 della Convenzione del 1968 è sostituito dal testo seguente:

     "Articolo 54Le disposizioni della presente Convenzione si applicano solo alle azioni giudiziarie proposte ed agli atti autentici ricevuti posteriormente all'entrata in vigore della presente Convenzione nello Stato di origine e, quando è chiesto il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione o di un atto autentico, nello Stato richiesto.

     Tuttavia, le decisioni rese dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nelle relazioni tra lo Stato d'origine e lo Stato richiesto, a seguito di azioni proposte prima di tale data, sono riconosciute ed eseguite conformemente alle disposizioni del titolo III, se le norme di competenza applicate sono conformi a quelle previste dal titolo II o da una Convenzione in vigore tra lo Stato di origine e lo Stato richiesto al momento della proposizione dell'azione.

     Se le Parti in una controversia relativa a un contratto hanno convenuto per iscritto, anteriormente al 1° giugno 1988 per l'Irlanda o al 1° gennaio 1987 per il Regno Unito, di applicare al contratto il diritto irlandese o il diritto di una parte del Regno Unito, gli organi giurisdizionali dell'Irlanda o di questa parte del Regno Unito conservano la loro competenza per tale controversia.".

 

          Art. 17.

     Il titolo VI della Convenzione del 1968 è completato dall'articolo seguente:

     "Articolo 54-bis

     Per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° novembre 1986 per la Danimarca, e dal 1° giugno 1988 per l'Irlanda, la competenza in materia marittima è determinata, in ciascuno di tali Stati, oltre che dalle disposizioni del titolo II, dalle disposizioni elencate nei punti da 1 a 6. Tuttavia, tali disposizioni non saranno più applicabili in ciascuno di detti Stati allorché in ciascuno di essi entrerà in vigore la Convenzione internazionale sull'unificazione di alcune norme relative al sequestro conservativo delle navi marittime, firmata a Bruxelles il 10 maggio 1952.

     1. Una persona avente il domicilio nel territorio di uno Stato contraente può essere citata davanti agli organi giurisdizionali di uno degli Stati di cui sopra per una rivendicazione di diritto marittimo quando la nave oggetto della rivendicazione o qualsiasi altra nave di sua proprietà è stata oggetto di sequestro conservativo nel territorio di quest'ultimo Stato a garanzia della rivendicazione, oppure avrebbe potuto esserlo, ma è stata fornita una cauzione o altra garanzia, nei casi seguenti:

     a) quando l'attore ha il domicilio nel territorio di detto Stato;

     b) quando la rivendicazione è sorta in detto Stato;

     c) quando la rivendicazione è sorta durante un viaggio nel corso del quale è stato operato o avrebbe potuto essere operato il sequestro conservativo;

     d) quando la rivendicazione ha origine da una collisione o da un danno causato da una nave ad un'altra nave o alle cose o alle persone a bordo di queste, in seguito a esecuzione o omissione di una manovra o per inosservanza dei regolamenti;

     e) quando la rivendicazione è sorta in seguito a salvataggio o assistenza;

     f) quando la rivendicazione è garantita da ipoteca sulla nave di cui è stato operato il sequestro conservativo.

     2. Può essere sequestrata la nave oggetto della rivendicazione di diritto marittimo o qualsiasi altra nave appartenente alla persona che, nel momento in cui è sorta la rivendicazione, era proprietaria della nave oggetto di tale rivendicazione. Tuttavia, per le rivendicazioni previste al punto 5, lettere o), p) o q), potrà essere sequestrata soltanto la nave oggetto della rivendicazione.

     3. Le navi sono considerate appartenenti allo stesso proprietario quando tutte le quote di proprietà appartengono alla stessa o alle stesse persone.

     4. In caso di noleggio di una nave con cessione della gestione nautica, qualora il noleggiatore risponda da solo di una rivendicazione di diritto marittimo relativa alla nave, questa nave o qualsiasi altra nave appartenente al noleggiatore può essere sequestrata in virtù di tale rivendicazione ma non un'altra nave appartenente al proprietario. Ciò vale anche in tutti i casi in cui una persona diversa dal proprietario risponda di una rivendicazione di diritto marittimo.

     5. Si intende per "rivendicazione di diritto marittimo" una rivendicazione originata da uno o più dei motivi seguenti:

     a) danni causati da una nave per collisione o in altro modo;

     b) perdita della vita o danni fisici a causa di una nave oppure avvenuti in seguito alle operazioni di una nave;

     c) assistenza e salvataggio;

     d) accordo per l'uso o il noleggio di una nave mediante contratto di noleggio o altro;

     e) accordo per il trasporto di merci su una nave mediante contratto di noleggio, di carico o altro;

     f) perdita di merci o danni alle medesime, compresi i bagagli trasportati su una nave;

     g) avaria comune;

     h) cambio marittimo;

     i) rimorchio;

     j) pilotaggio;

     k) merci o materiali ovunque forniti ad una nave per il suo funzionamento o manutenzione;

     l) costruzione, riparazione, armamento di una nave o costi di bacino;

     m) retribuzione dei capitani, degli ufficiali o dell'equipaggio;

     n) esborsi del capitano ed esborsi effettuati da spedizionieri marittimi, noleggiatori o agenti per conto di una nave o del suo proprietario;

     o) controversie sulla proprietà di una nave;

     p) controversie tra comproprietari di una nave in materia di proprietà, possesso, uso o profitti della stessa;

     q) garanzia ipotecaria su una nave.

     6. Per quanto riguarda le rivendicazioni di diritto marittimo di cui al punto 5, lettere o) e p), l'espressione "sequestro conservativo" comprende, in Danimarca, il "forbud" nella misura in cui tale procedura sia la sola ammessa, nella fattispecie, dagli articoli da 646 a 653 della legge sulla procedura civile (Lov om rettens pleje).".

 

          Art. 18.

     Nell'elenco delle convenzioni di cui all'articolo 55 della Convenzione del 1968, modificato dall'articolo 24 della Convenzione del 1978, e dall'articolo 8 della Convenzione del 1982, sono inserite, in posizione appropriata nell'ordine cronologico, le convenzioni seguenti:

     "- la Convenzione tra la Spagna e la Francia sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali in materia civile e commerciale, firmata a Parigi il 28 maggio 1969;

     - la Convenzione tra la Spagna e l'Italia in materia di assistenza giudiziaria e di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Madrid il 22 maggio 1973;

     - la Convenzione tra la Spagna e la Repubblica federale di Germania per il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti autentici esecutivi in materia civile e commerciale, firmata a Bonn il 14 novembre 1983.".

 

          Art. 19.

     Il testo dell'articolo 57 della Convenzione del 1968, modificato dall'articolo 25 della Convenzione del 1978, è sostituito dal testo seguente:

     "Articolo 57

     1. La presente Convenzione non deroga alle convenzioni di cui gli Stati contraenti sono o saranno parti e che, in materie particolari, disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento o l'esecuzione delle decisioni.

     2. Al fine di assicurare la sua interpretazione uniforme, il paragrafo 1 è applicato nel modo seguente:

     a) la presente Convenzione non impedisce che il giudice di uno Stato contraente che sia parte di una Convenzione relativa ad una materia particolare possa fondare la propria competenza su tale Convenzione, anche se il convenuto è domiciliato nel territorio di uno Stato contraente che non è parte di tale Convenzione. Il tribunale adito applica in ogni caso l'articolo 20 della presente Convenzione;

     b) le decisioni rese in uno Stato contraente da un giudice che abbia fondato la propria competenza su una Convenzione relativa ad una materia particolare sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati contraenti conformemente alla presente Convenzione.

     Se una Convenzione relativa ad una materia particolare di cui sono parti lo Stato d'origine e lo Stato richiesto determina le condizioni del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni, si applicano tali condizioni. È comunque possibile applicare le disposizioni della presente Convenzione concernenti la procedura relativa al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni.

     3. La presente Convenzione non pregiudica l'applicazione delle disposizioni che, in materie particolari, disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento o l'esecuzione delle decisioni e che sono o saranno contenute negli atti delle istituzioni delle Comunità europee o nelle legislazioni nazionali armonizzate in esecuzione di tali atti."

 

          Art. 20.

     Il testo dell'articolo 58 della Convenzione del 1968 è sostituito dal testo seguente:

     "Articolo 58

     Fino al momento in cui la Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Lugano il 16 settembre 1988, produrrà i propri effetti nei confronti della Francia e della Confederazione svizzera, le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i diritti riconosciuti ai cittadini svizzeri dalla Convenzione tra la Francia e la Confederazione svizzera sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile, firmata a Parigi il 15 giugno 1869.".

 

          Art. 21.

     L'articolo 60 della Convenzione del 1968, modificato dall'articolo 27 della Convenzione del 1978, è soppresso.

 

          Art. 22.

     L'articolo 64, lettera c) della Convenzione del 1968 è soppresso.

 

TITOLO III

Adattamenti del protocollo allegato alla Convenzione del 1968

 

          Art. 23.

     Il testo dell'articolo V-ter, aggiunto al protocollo allegato alla Convenzione del 1968 dell'articolo 29 della Convenzione del 1978 e modificato dall'articolo 9 della Convenzione del 1982 è sostituito dal testo seguente:

     "Articolo V-ter Nelle controversie tra il capitano ed un membro dell'equipaggio di una nave marittima immatricolata in Danimarca, in Grecia, in Irlanda o in Portogallo, relative alle paghe o alle altre condizioni di servizio, gli organi giurisdizionali di uno Stato contraente devono accertare se l'agente diplomatico o consolare competente per la nave è stato informato della controversia. Essi devono sospendere il processo fintanto che tale agente non sia stato informato. Essi devono dichiarare d'ufficio la propria incompetenza se tale agente, debitamente informato, ha esercitato le attribuzioni riconosciutegli in materia da una Convenzione consolare o, in mancanza di una tale Convenzione, ha sollevato obiezioni sulla competenza entro il termine assegnatogli."

 

TITOLO IV

Adattamenti del protocollo del 1971

 

          Art. 24.

     L'articolo 1 del protocollo del 1971, modificato dall'articolo 30 della Convenzione del 1978 e dall'articolo 10 della Convenzione del 1982, è completato dal comma seguente:

     "La Corte di giustizia delle Comunità europee è ugualmente competente a pronunciarsi sull'interpretazione della Convenzione relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Convenzione del 27 settembre 1968, nonché al presente protocollo, adattati dalle convenzioni del 1978 e del 1982.".

 

          Art. 25.

     Il trattino seguente è inserito all'articolo 2, punto 1 del protocollo del 1971, modificato dall'articolo 31 della Convenzione del 1978 e dall'articolo 11 della Convenzione del 1982, tra il quarto e il quinto trattino:

     "- in Spagna: el Tribunal Supremo,"

     e il trattino seguente è inserito tra il nono e il decimo trattino:

     "- in Portogallo: o Supremo Tribunal de justica e o Supremo Tribunal Administrativo,"

 

          Art. 26.

     L'articolo 6 del protocollo del 1971, modificato dall'articolo 32 della Convenzione del 1978, è soppresso.

 

          Art. 27.

     L'articolo 10, lettera d) del protocollo del 1971, modificato dall'articolo 33 della Convenzione del 1978, è soppresso.

 

TITOLO V

Adattamenti della Convenzione del 1978 e della Convenzione del 1982

 

          Art. 28.

     1. L'articolo 25, paragrafo 2 e gli articoli 35 e 36 della Convenzione del 1978 sono soppressi.

     2. L'articolo 1, paragrafo 2 della Convenzione del 1982 è soppresso.

 

TITOLO VI

Disposizioni transitorie

 

          Art. 29.

     1. La Convenzione del 1968 ed il protocollo del 1971, modificati dalla Convenzione del 1978, dalla Convenzione del 1982 e dalla presente Convenzione, si applicano solo alle azioni giudiziarie proposte ed agli atti autentici ricevuti posteriormente all'entrata in vigore della presente Convenzione nello Stato di origine, e quando è chiesto il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione o di un atto autentico, nello Stato richiesto.

     2. Tuttavia le decisioni rese dopo la data dell'entrata in vigore della presente Convenzione nelle relazioni tra lo Stato d'origine e lo Stato richiesto, a seguito di azioni proposte prima di tale data, sono riconosciute ed eseguite conformemente alle disposizioni del titolo III della Convenzione del 1968, modificata dalla Convenzione del 1978, dalla Convenzione del 1982 e dalla presente Convenzione, se la competenza era fondata su norme conformi alle disposizioni del titolo II della Convenzione del 1968 modificato o alle disposizioni previste da una Convenzione già in vigore tra lo Stato di origine e lo Stato richiesto, al momento della proposizione dell'azione.

 

TITOLO VII

Disposizioni finali

 

          Art. 30.

     1. Il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità europee rimetterà ai Governi del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese copia certificata conforme della Convenzione del 1968, del protocollo del 1971, della Convenzione del 1978 e della Convenzione del 1982, in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca.

     2. I testi della Convenzione del 1968, del protocollo del 1971, della Convenzione del 1978 e della Convenzione del 1982, redatti nelle lingue spagnola e portoghese, figurano negli allegati II, III, IV e V della presente Convenzione. I testi redatti nelle lingue spagnola e portoghese fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi della Convenzione del 1968, del protocollo del 1971, della Convenzione del 1978 e della Convenzione del 1982.

 

          Art. 31.

     La presente Convenzione sarà ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità europee.

 

          Art. 32.

     1. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui due Stati firmatari, uno dei quali sia il Regno di Spagna o la Repubblica portoghese, avranno depositato i loro strumenti di ratifica.

     2. Nei confronti di ogni altro Stato firmatario la Convenzione produce i suoi effetti il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del rispettivo strumento di ratifica.

 

          Art. 33.

     Il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità europee notificherà agli Stati firmatari:

     a) il deposito di ogni strumento di ratifica;

     b) le date di entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati contraenti.

 

          Art. 34.

     La presente Convenzione, redatta in unico esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i dieci testi facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee. Il Segretario Generale provvederà a trasmettere copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari.

 

 

ALLEGATO I

 

     Adattamenti formali previsti all'articolo 2

     g) )Versione italiana

 

     1. Articolo 3, secondo comma:

     - secondo trattino:

     Leggasi:

     "- in Danimarca: l'articolo 246, paragrafi 2 e 3 della legge sulla procedura civile (Lov om rettens pleje)."

     - ultimo trattino, lettera c):

     Anziché:

     "c) sul sequestro, ottenuto dall'attore, di beni esistenti nel Regno Unito".

     Leggasi:

     "c) sul sequestro, ottenuto dall'attore, di beni situati nel Regno Unito."

 

     2. Articolo 12-bis, prima fase:

     Anziché:

     "I rischi di cui all'articolo 12, 5° , sono i seguenti:"

     Leggasi:

     "I rischi di cui all'articolo 12, punto 5, sono i seguenti:"

 

     3. Articolo 28, ultimo comma:

     Anziché:

     "Salva l'applicazione ... contemplato dall'articolo 27, 1° ."

     Leggasi:

     "Salva l'applicazione ... contemplato dall'articolo 27, punto 1."

 

     4. Articolo 32, primo comma, secondo trattino:

     Leggasi:

     "- in Danimarca, al byret,"

 

     5. Articolo 38, primo comma:

     Anziché:

     "il giudice dell'opposizione ..."

     Leggasi:

     "Il giudice davanti al quale è proposta l'opposizione ..."

 

     6. Articolo 44, primo comma:

     Anziché:

     "L'istante che, nello Stato in cui è stata resa la decisione, ha beneficiato ..."

     Leggasi:

     "L'istante che, nello Stato di origine, ha beneficiato ..."

 

     7. Articolo 51:

     Anziché:

     "Le transazioni ... nello Stato di origine sono tali nello Stato richiesto ..."

     Leggasi:

     "Le transazioni ... nello Stato di origine hanno efficacia esecutiva nello Stato richiesto ..."

 

     PROTOCOLLO

     8. Articolo I:

     Anziché:

     "Qualsiasi persona ... in applicazione all'articolo 5, 1° , ..."

     Leggasi:

     "Qualsiasi persona ... in applicazione dell'articolo 5, punto 1, ..."

 

     9. Articolo V, secondo comma:

     Anziché:

     "Le decisioni rese negli Stati contraenti in virtù dell'articolo 6, 2° , e ..."

     Leggasi:

     "Le decisioni rese negli Stati contraenti in virtù dell'articolo 6, punto 2, e ..."

 

     10. Articolo V-quinquies:

     Anziché:

     "Fatta salva ... sul brevetto europeo per mercato comune, ..."

     Leggasi:

     "Fatta salva ... sul brevetto europeo per il mercato comune, ..."

 

     Fatto a Donostia - San Sebastian, addì ventisei maggio millenovecentottantanove.

 

     Dichiarazione comune concernente la ratifica della Convenzione relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica Portoghese alla Convenzione di esecuzione di Bruxelles del 1968

     Al momento della firma della Convenzione relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Convenzione di Bruxelles del 1968, avvenuta a Donostia-San Sebastian, il 26 maggio 1989,

     I rappresentanti dei Governi degli Stati Membri delle Comunità europee riuniti in sede di consiglio,

     Desiderosi che, in vista in particolare del completamento del mercato interno, l'applicazione della Convenzione di Bruxelles e del protocollo del 1971 sia estesa rapidamente a tutta la Comunità,

     Si compiacciono della conclusione, avvenuta il 16 settembre 1988, della Convenzione di Lugano che estende i princìpi della Convenzione di Bruxelles agli Stati che diverranno parte alla Convenzione di Lugano, destinata principalmente a disciplinare le relazioni tra gli Stati membri della Comunità economica europea (CEE) e quelli dell'associazione europea di libero scambio (EFTA) per quanto riguarda la protezione giuridica delle persone stabilite in tutti i suddetti Stati nonché la semplificazione delle formalità per il riconoscimento e l'esecuzione reciproci delle decisioni dei tribunali,

     Considerando che la Convenzione di Bruxelles ha come base giuridica l'articolo 220 del Trattato di Roma ed è interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee,

     Consapevoli che la Convenzione di Lugano lascia impregiudicata l'applicazione della Convenzione di Bruxelles per quanto concerne i rapporti tra gli Stati membri della Comunità economica europea, in quanto tali rapporti devono essere disciplinati dalla Convenzione di Bruxelles,

     Prendendo atto che la Convenzione di Lugano entrerà in vigore dopo che due Stati, di cui uno membro delle Comunità europee e l'altro membro dell'associazione europea di libero scambio, avranno depositato i rispettivi strumenti di ratifica.

     Si dichiarano pronti a prendere ogni misura utile affinché le procedure nazionali per la ratifica della Convenzione di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Convenzione di

     Bruxelles, firmata in data odierna, siano portate a termine quanto prima ed in ogni caso entro il 31 dicembre 1992.