§ 4.10.12 - Legge 5 marzo 1963, n. 245.
Limitazione dell'impiego del benzolo e suoi omologhi nelle attività lavorative.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.10 sostanze non alimentari
Data:05/03/1963
Numero:245


Sommario
Art. 1.      Le norme contenute nella presente legge si applicano a tutte le attività, anche se esercitate dallo Stato e dagli Enti pubblici, alle quali siano comunque addetti [...]
Art. 2.      Nei lavori di lavaggio a secco, di sgrassaggio e di pulitura in genere, è vietato l'uso di solventi contenenti benzolo. E' pure vietato l'uso di toluolo o xilolo in [...]
Art. 3.      Nelle impermeabilizzazioni dei tessuti, nella fabbricazione e riparazione degli impermeabili, nella fabbricazione e riparazione delle calzature, è vietato l'uso di [...]
Art. 4.      Nei lavori di pittura, di decorazione, di verniciatura e di rivestimento in genere, nonché nei lavori di sverniciatura e di decapaggio, è vietato l'uso del benzolo. [...]
Art. 5.      E' vietato l'uso di inchiostri, nei quali le sostanze diluenti o disperdenti contengano benzolo. E' pure vietato l'uso di toluolo o xilolo in percentuale superiore al 5 [...]
Art. 6.      Nelle lavorazioni previste dagli articoli 2, 3, 4 e 5 e per quanto disposto dal successivo art. 9 è tollerata la presenza del benzolo solo come impurezza, fino al valore [...]
Art. 7.      Quando sia necessario, durante l'uso, aggiungere solventi o diluenti ai prodotti considerati dagli artt. 3, 4 e 5, allo scopo di riportarli alla consistenza di impiego, [...]
Art. 8.      E' fatto obbligo ai fabbricanti di solventi per uso industriale, nonché ai fabbricanti di prodotti destinati ad essere impiegati nei lavori considerati dalla presente [...]
Art. 9.      Ai sensi dell'art. 355 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, devono essere contrassegnati con il simbolo delle sostanze tossiche i [...]
Art. 10.      Coloro che, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 264, commettono a domicilio lavorazioni, o fasi di lavorazioni, considerate dalla presente legge, e, a tal fine, [...]
Art. 11.      Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 8 si applicano anche agli analoghi prodotti introdotti dall'estero nel territorio nazionale
Art. 12.  [1]
Art. 13.      La vigilanza sull'osservanza della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro, [...]


§ 4.10.12 - Legge 5 marzo 1963, n. 245.

Limitazione dell'impiego del benzolo e suoi omologhi nelle attività lavorative.

(G.U. 21 marzo 1963, n. 77)

 

 

     Art. 1.

     Le norme contenute nella presente legge si applicano a tutte le attività, anche se esercitate dallo Stato e dagli Enti pubblici, alle quali siano comunque addetti prestatori di lavoro, ivi compresi quelli che svolgono attività artigiane e quelli che lavorano a domicilio su commissione.

 

          Art. 2.

     Nei lavori di lavaggio a secco, di sgrassaggio e di pulitura in genere, è vietato l'uso di solventi contenenti benzolo. E' pure vietato l'uso di toluolo o xilolo in percentuale superiore al 5 per cento in peso. Qualora il solvente contenga più di una delle dette sostanze la percentuale del 5 per cento si intende riferita al complesso di esse.

 

          Art. 3.

     Nelle impermeabilizzazioni dei tessuti, nella fabbricazione e riparazione degli impermeabili, nella fabbricazione e riparazione delle calzature, è vietato l'uso di prodotti, quali colle, mastici, cementi, sciolti in solventi contenenti benzolo. E' pure vietato l'uso di toluolo o xilolo in percentuale superiore al 5 per cento in peso del solvente.

     Nelle lavorazioni diverse da quelle indicate al primo comma è consentito l'uso di prodotti, quali colle, mastici, cementi, i cui solventi contengano toluolo o xilolo in misura non eccedente il 30 per cento, complessivamente considerati, fermo restando il divieto per l'uso del benzolo.

 

          Art. 4.

     Nei lavori di pittura, di decorazione, di verniciatura e di rivestimento in genere, nonché nei lavori di sverniciatura e di decapaggio, è vietato l'uso del benzolo. consentito l'uso di prodotti i cui solventi o diluenti contengano toluolo o xilolo in percentuale non superiore al 45 per cento in peso, complessivamente considerati.

 

          Art. 5.

     E' vietato l'uso di inchiostri, nei quali le sostanze diluenti o disperdenti contengano benzolo. E' pure vietato l'uso di toluolo o xilolo in percentuale superiore al 5 per cento, complessivamente considerati.

     Nei lavori di rotocalcografia è consentito l'impiego di inchiostri con solventi costituiti in tutto o in parte dal toluolo o xilolo, fermo restando il divieto di uso del benzolo.

     Rimane in vigore per quanto riguarda le operazioni di ripulitura dei rulli inchiostratori, dei cilindri, dei calamai, di parti di macchine, di attrezzi in genere, il disposto dell'art. 2 della presente legge relativo ai lavori di pulitura.

 

          Art. 6.

     Nelle lavorazioni previste dagli articoli 2, 3, 4 e 5 e per quanto disposto dal successivo art. 9 è tollerata la presenza del benzolo solo come impurezza, fino al valore massimo del 2 per cento in peso del solvente. Detta percentuale deve essere conteggiata ai fini della somma complessiva massima prevista per il toluolo e lo xilolo.

 

          Art. 7.

     Quando sia necessario, durante l'uso, aggiungere solventi o diluenti ai prodotti considerati dagli artt. 3, 4 e 5, allo scopo di riportarli alla consistenza di impiego, le aggiunte non devono modificare i requisiti di composizione previsti dagli articoli citati.

 

          Art. 8.

     E' fatto obbligo ai fabbricanti di solventi per uso industriale, nonché ai fabbricanti di prodotti destinati ad essere impiegati nei lavori considerati dalla presente legge, quando essi solventi o prodotti contengano benzolo, toluolo o xilolo, di apporre sui recipienti posti in vendita una etichetta, la quale indichi la presenza di dette sostanze nel solvente o nel prodotto, la percentuale complessiva di esse e, separatamente, la percentuale del benzolo, riferendo il dato percentuale, in peso, al totale del solvente. Lo stesso obbligo compete a coloro che, per fini commerciali, sostituiscono o in qualunque modo modificano i recipienti originariamente forniti dal fabbricante.

 

          Art. 9.

     Ai sensi dell'art. 355 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, devono essere contrassegnati con il simbolo delle sostanze tossiche i recipienti che contengono comunque, per la conservazione o per l'impiego diretto da parte del lavoratore, solventi o prodotti in cui sia presente il benzolo in misura superiore al 2 per cento in peso del solvente.

     L'obbligo di contrassegno sussiste anche per solventi o prodotti che contengano toluolo o xilolo in misura superiore al 3 per cento in peso del solvente.

 

          Art. 10.

     Coloro che, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 264, commettono a domicilio lavorazioni, o fasi di lavorazioni, considerate dalla presente legge, e, a tal fine, devono fornire al lavoratore solventi o prodotti a base di solventi, sono tenuti ad osservare per le materie fornite, le disposizioni degli articoli 2, 3, 4 e 5, relativamente ai requisiti prescritti per i solventi.

     I recipienti contenenti i solventi e i prodotti forniti dal committente devono essere muniti del contrassegno di tossicità, quando le materie suddette abbiano le caratteristiche indicate nell'articolo 9.

     I committenti devono mettere a disposizione dei lavoratori a domicilio anche i solventi eventualmente necessari per riportare i prodotti forniti alla consistenza d'uso.

 

          Art. 11.

     Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 8 si applicano anche agli analoghi prodotti introdotti dall'estero nel territorio nazionale.

 

          Art. 12. [1]

     Salve le maggiori sanzioni previste dal codice penale:

     1) i datori di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire otto milioni a lire trentasei milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7;

     2) i fabbricanti ed i commercianti sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire otto milioni a lire trentasei milioni per l'inosservanza della norma di cui all'art. 8;

     3) i committenti a domicilio ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 264, sono puniti:

     a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni per l'inosservanza della norma di cui all'art. 1, primo e terzo comma;

     b) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per l'inosservanza della norma di cui all'art. 10, secondo comma.

 

          Art. 13.

     La vigilanza sull'osservanza della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro, che può avvalersi della collaborazione degli ufficiali sanitari.


[1] Articolo già modificato dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e così ulteriormente modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.