§ 4.9.25 - D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 108.
Attuazione della direttiva (CEE) n. 109/89, concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.9 prescrizioni igienico sanitarie
Data:25/01/1992
Numero:108


Sommario
Art. 1.      1. Il terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, è sostituito dal seguente
Art. 2.      1. Dopo l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, è aggiunto il seguente
Art. 3.      1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, è sostituito dal seguente
Art. 4.      1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, è sostituito dal seguente
Art. 5.      1. Dopo l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, sono aggiunti i seguenti
Art. 6.      1. Il presente decreto entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 4.9.25 - D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 108.

Attuazione della direttiva (CEE) n. 109/89, concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

(G.U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.).

 

Art. 1.

     1. Il terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. Dopo l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     1. Dopo l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, sono aggiunti i seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     1. Il presente decreto entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

     ALLEGATO I

     (Omissis)

 

 

     ALLEGATO II

     (Omissis)