§ 4.8.1A - Legge 6 giugno 1975, n. 207.
Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, concernente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.8 denominazioni di origine protetta e controllata
Data:06/06/1975
Numero:207


Sommario
Art. 1.      Le lettere c), d) ed e) dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sono sostituite dalle seguenti:
Art. 2.      Nello stesso art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sono aggiunte, al primo comma, le seguenti lettere:


§ 4.8.1A - Legge 6 giugno 1975, n. 207.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, concernente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini. Adeguamento delle competenze del comitato nazionale alle esigenze di applicazione della disciplina comunitaria dei V.Q.P.R.D.

(G.U. 16 giugno 1975, n. 156)

 

     Art. 1.

     Le lettere c), d) ed e) dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sono sostituite dalle seguenti:

     "c) collabora con i competenti organi statali e regionali e altri enti ed organismi pubblici in ogni materia inerente alla disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

     d) promuove o assume iniziative in materia di studi e propaganda per una migliore produzione e per una più estesa divulgazione dei prodotti di cui al presente decreto e contribuisce ad un opportuno coordinamento, secondo indirizzi informati all'interesse generale, di iniziative dello stesso genere e nella stessa materia assunte dalle regioni, da altri enti, organismi ed istituzioni;

     e) interviene in Italia e all'estero - e particolarmente nell'ambito della CEE - a tutela delle denominazioni di origine dei vini italiani nei modi consentiti dalle leggi e dai trattati internazionali anche in collaborazione con altri enti ed organismi pubblici. A tal fine può avvalersi sia della collaborazione dei consorzi volontari di cui all'art. 21 del presente decreto sia degli organi incaricati della vigilanza e della repressione delle frodi".

 

          Art. 2.

     Nello stesso art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sono aggiunte, al primo comma, le seguenti lettere:

     "g) cura il riepilogo di dati statistici riportati negli albi dei vigneti istituiti, ai sensi del precedente art. 10, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e il riepilogo annuale delle denunce delle uve effettuate, ai sensi del precedente art. 11, presso le stesse camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per poter aggiornare continuamente la situazione relativa a tutti i vini italiani a denominazione di origine;

     h) promuove e coordina in collaborazione con le regioni le indagini relative alla natura, composizione e rese dei vigneti nonchè alla composizione analitica dei vini a denominazione di origine;

     i) avanza proposte sull'applicazione delle norme in materia di esame chimico ed organolettico dei vini italiani a denominazione di origine".