§ 4.8.13 – L. 15 dicembre 1969, n. 1002.
Finanziamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.8 denominazioni di origine protetta e controllata
Data:15/12/1969
Numero:1002


Sommario
Art. 1.      Per le spese di funzionamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e per l'adempimento dei suoi compiti istituzionali, di cui [...]
Art. 2.      Al presidente del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini è riconosciuto un emolumento quale indennità di carica, il cui importo sarà [...]
Art. 3.      All'onere di 70 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1970, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti [...]


§ 4.8.13 – L. 15 dicembre 1969, n. 1002.

Finanziamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

(G.U. 5 gennaio 1970, n. 3).

 

     Art. 1.

     Per le spese di funzionamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e per l'adempimento dei suoi compiti istituzionali, di cui all'art. 1 della legge 15 novembre 1966, n. 1034, è autorizzata a partire dall'esercizio finanziario 1970 una spesa di lire 70 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

          Art. 2.

     Al presidente del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini è riconosciuto un emolumento quale indennità di carica, il cui importo sarà stabilito dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'industria. Tale indennità è riconosciuta con decorrenza dal 1° gennaio 1969.

 

          Art. 3.

     All'onere di 70 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1970, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.