§ 4.8.9 – D.P.R. 22 novembre 1965, n. 1675.
Norme sull'organizzazione e sul funzionamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.8 denominazioni di origine protetta e controllata
Data:22/11/1965
Numero:1675


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Il presidente del Comitato è coadiuvato da un vice presidente, che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento
Art. 3.      Il presidente, il vice presidente ed i membri del Comitato durano in carica cinque anni ed alla fine del mandato possono essere riconfermati
Art. 4.      I componenti del Comitato cessano dalla carica alla scadenza del quinquennio di cui all'art. 3 ed in caso di dimissioni
Art. 5.      I componenti del Comitato decadono dalla carica
Art. 6.      Salvo quanto previsto dall'art. 6 - ultimo comma - del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, il Comitato viene convocato ogni qualvolta il [...]
Art. 7.      Le riunioni del Comitato sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti
Art. 8.      Il Comitato, qualora se ne presenti l'opportunità, può costituire tra i propri membri una o più Commissioni, ai fini dell'espletamento dei compiti previsti dagli [...]
Art. 9.      Il presidente, sentito il Comitato, può richiedere per particolari questioni il parere di esperti che non fanno parte del Comitato, può autorizzare visite e sopraluoghi, [...]
Art. 10.      Di ogni riunione del Comitato deve essere redatto, a cura di un funzionario dell'ufficio di segreteria di cui al successivo art. 12, apposito verbale nel quale devono [...]
Art. 11.      Le deliberazioni del Comitato, corredate del relativo processo verbale, debbono essere trasmesse, entro quindici giorni dalla loro adozione, ai Ministeri [...]
Art. 12.      E' istituito un ufficio di segreteria per il disbrigo degli affari di carattere amministrativo inerenti al funzionamento del Comitato, nonchè di ogni altra incombenza [...]


§ 4.8.9 – D.P.R. 22 novembre 1965, n. 1675.

Norme sull'organizzazione e sul funzionamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

(G.U. 14 marzo 1966, n. 65).

 

     Art. 1. [1]

     Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, ha sede presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola.

 

          Art. 2.

     Il presidente del Comitato è coadiuvato da un vice presidente, che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.

     Il vice presidente è eletto dal Comitato fra i propri componenti. Nella prima votazione risulterà eletto il candidato che abbia riportato i tre quarti dei voti: nelle votazioni successive è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti.

     In entrambi i casi la maggioranza si computa in relazione al numero dei componenti del Comitato, compresi gli assenti.

 

          Art. 3.

     Il presidente, il vice presidente ed i membri del Comitato durano in carica cinque anni ed alla fine del mandato possono essere riconfermati.

     Qualora per qualsiasi motivo si verifichi in seno al Comitato una vacanza nel corso del quinquennio, il presidente richiede al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la nomina di altro componente della stessa categoria, il quale resta in carica fino al compimento del quinquennio iniziato dal componente sostituito.

     La nomina del sostituto avverrà con le formalità e la procedura adottate per la nomina del membro sostituito.

 

          Art. 4.

     I componenti del Comitato cessano dalla carica alla scadenza del quinquennio di cui all'art. 3 ed in caso di dimissioni.

     La cessazione per dimissioni ha effetto dalla data della loro accettazione.

 

          Art. 5.

     I componenti del Comitato decadono dalla carica:

     1) qualora non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo;

     2) qualora vengano a mancare i requisiti richiesti per appartenere al Comitato.

     La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per l'industria e il commercio, su proposta del Comitato, ed è comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

 

          Art. 6.

     Salvo quanto previsto dall'art. 6 - ultimo comma - del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, il Comitato viene convocato ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti o dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     La convocazione ha luogo a cura del presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

     In caso di eccezionale urgenza i membri del Comitato potranno essere convocati telegraficamente, con preavviso non inferiore a cinque giorni.

     Sia nell'uno che nell'altro caso l'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora della riunione, nonchè gli argomenti posti all'ordine del giorno con i riferimenti relativi all'eventuale documentazione allegata.

     Qualora motivi di particolare importanza od urgenza lo consiglino, il presidente potrà inserire nuovi argomenti nell'ordine del giorno anche nel corso della riunione.

 

          Art. 7.

     Le riunioni del Comitato sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

     Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

     E' richiesta la maggioranza dei tre quarti dei presenti per le deliberazioni di cui ai punti a) e b) dell'art. 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 930. In caso di parità prevale il voto del presidente.

     Le votazioni sono effettuate per alzata di mano; su richiesta di almeno cinque componenti possono essere effettuate a scrutinio segreto.

 

          Art. 8.

     Il Comitato, qualora se ne presenti l'opportunità, può costituire tra i propri membri una o più Commissioni, ai fini dell'espletamento dei compiti previsti dagli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 930 già citato, nonchè nominare relatori su determinate questioni per riferirne al Comitato stesso.

     La costituzione di Commissioni è obbligatoria per l'espletamento dei compiti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 18 sopracitato.

     Le Commissioni, entro i termini preventivamente fissati per ciascun argomento, dovranno riferire al Comitato sul lavoro svolto.

 

          Art. 9.

     Il presidente, sentito il Comitato, può richiedere per particolari questioni il parere di esperti che non fanno parte del Comitato, può autorizzare visite e sopraluoghi, nonchè consentire l'audizione degli interessati assistiti o meno da propri consulenti tecnici.

 

          Art. 10.

     Di ogni riunione del Comitato deve essere redatto, a cura di un funzionario dell'ufficio di segreteria di cui al successivo art. 12, apposito verbale nel quale devono essere riportati l'ordine del giorno, i nomi dei presenti, un riassunto della discussione, nonchè il parere e le deliberazioni adottate.

     Qualora il parere e le deliberazioni non siano stati emessi all'unanimità, nel verbale devono anche essere riportate le opinioni dei dissenzienti.

     Il verbale, di cui viene rimessa copia ai componenti del Comitato, è letto ed approvato nella seduta immediatamente successiva e viene sottoscritto dal presidente e dal segretario.

 

          Art. 11.

     Le deliberazioni del Comitato, corredate del relativo processo verbale, debbono essere trasmesse, entro quindici giorni dalla loro adozione, ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e del commercio con l'estero.

     L'ufficio di segreteria del Comitato curerà la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle deliberazioni del Comitato di cui alle lettere a) e b) dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 930 già citato, nel testo preventivamente redatto ed approvato dal Comitato stesso.

 

          Art. 12.

     E' istituito un ufficio di segreteria per il disbrigo degli affari di carattere amministrativo inerenti al funzionamento del Comitato, nonchè di ogni altra incombenza che, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, il presidente del Comitato stesso ritenga di dovergli affidare.

     Esso ha sede presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, ed è retto da un funzionario del detto Ministero, con funzioni di segretario, di qualifica non inferiore a direttore di sezione [2].

     Il segretario, in particolare, provvede:

     1) ad esaminare la documentazione trasmessa a corredo delle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine al fine di richiedere i documenti eventualmente mancanti, nonchè reperire ogni altro elemento di giudizio che possa risultare utile al successivo esame da parte dei relatori;

     2) a verificare se sugli argomenti concernenti ciascun affare esistano precedenti o pareri e, in caso affermativo, trasmettere ai relatori i relativi atti estraendoli dal proprio archivio o richiedendoli al Ministero;

     3) a tenere il registro di protocollo generale, nel quale annotare tutti gli affari di competenza del Comitato;

     4) ad assicurare, nei casi previsti dalla legge, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle deliberazioni del Comitato;

     5) ad eseguire ogni altro incarico di cui venga investito dal Comitato.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 14 settembre 1976, n. 749.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 14 settembre 1976, n. 749.