§ 4.7.2 – D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719.
Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcooliche gassate e non gassate [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.7 bevande analcoliche
Data:19/05/1958
Numero:719


Sommario
Articolo unico.      E' approvato il regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcoliche gassate e non gassate confezionate [...]
Art. 1.      Sono considerate acque gassate
Art. 2.      Sono considerate bibite analcooliche le bibite gassate e non gassate confezionate in bottiglie od altri recipienti a chiusura ermetica, preparate con acqua potabile od [...]
Art. 3.      L'impiego, nella preparazione delle bibite analcooliche, di acque minerali naturali, autorizzate ai sensi dell'art. 199 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato [...]
Art. 4.      Le bibite analcooliche, vendute con il nome di uno o più frutta a succo (quali l'uva, l'arancio, il limone, il mandarino, la ciliegia, il lampone, la pesca e simili) o [...]
Art. 5.      Le bibite analcooliche vendute con il nome di un frutto non a succo, ivi compreso il cedro ed il chinotto, o con il nome della relativa pianta, debbono essere preparate [...]
Art. 6.      La denominazione "gassosa" è riservata alla bibita incolore preparata con acqua potabile gassata ed edulcorata con saccarosio con l'eventuale aggiunta di acido citrico, [...]
Art. 7.      Le bibite analcooliche vendute con denominazioni di fantasia, o comunque diverse da quelle previste nei precedenti artt. 4, 5 e 6, debbono rispondere alle disposizioni [...]
Art. 8.      E' consentita l'aggiunta alle bibite analcooliche, ad eccezione della gassosa, di sostanze coloranti ritenute innocue ai sensi delle vigenti disposizioni, purchè sia [...]
Art. 9.      La salubrità e la conservazione delle bibite analcooliche contenenti succhi di frutta o altre sostanze fermentescibili debbono essere assicurate mediante trattamento [...]
Art. 10.      I prodotti disciplinati dal presente regolamento non debbono contenere edulcoranti sintetici
Art. 11.      Le confezioni per le bibite, di cui agli artt. 6 e 7 del presente regolamento, non debbono avere forma o colore nè portare figure o indicazioni che facciano comunque [...]
Art. 12.      E' vietato ai fabbricanti dei prodotti di cui al presente regolamento di impiegare recipienti ed imballaggi recanti i nomi od i marchi di altre fabbriche
Art. 13.      E' vietato l'uso della denominazione "spremuta" o di altre che a questa facciano riferimento per le bibite analcooliche disciplinate dal presente regolamento
Art. 14.      L'acqua in distribuzione nelle fabbriche di cui al presente regolamento, qualunque sia l'uso cui è destinata (preparazione delle bibite, lavaggio dei macchinari, [...]
Art. 15.      L'anidride carbonica impiegata per la gassazione deve essere esente da gas nocivi
Art. 16.      Sono vietate la fabbricazione e la vendita di acque gassate e di bibite analcooliche che contengano
Art. 17.      Le bottiglie e gli altri recipienti destinati a contenere le acque gassate e le bibite debbono essere a fondo piano; la loro forma ed il sistema di chiusura debbono [...]
Art. 18.      Le bottiglie e gli altri recipienti contenenti le acque gassate e le bibite analcooliche di qualsiasi tipo, ivi compresa la gassosa, debbono portare scritto in modo [...]
Art. 19.      I locali destinati alla lavorazione delle acque gassate e delle bibite analcooliche debbono essere distinti da quelli adibiti a deposito di casse, bottiglie ed altri [...]
Art. 20.      I locali adibiti alla lavorazione delle acque gassate e delle bibite analcooliche debbono essere rispondenti alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 19 [...]
Art. 21.      Il locale adibito alla preparazione degli sciroppi deve rispondere ai requisiti stabiliti nel precedente art. 20, essere munito di lavabo ad acqua corrente ed attrezzato [...]
Art. 22.      Tutti i locali della fabbrica debbono essere mantenuti costantemente puliti. In essi debbono essere attuati efficaci provvedimenti di lotta contro gli insetti, i [...]
Art. 23.      Le bottiglie e gli altri recipienti a chiusura ermetica debbono essere, previo adeguato lavaggio, disinfettati con soluzione detergente e battericida calda e [...]
Art. 24.      Le parti degli apparecchi che vengono a contatto con le acque gassate e le bibite analcooliche debbono essere di materiale o rivestite di materiale intaccabile
Art. 25.      Il macchinario, gli utensili, i recipienti ed il materiale d'imballaggio debbono essere mantenuti in perfette condizioni igieniche e funzionali
Art. 26.      Gli impianti e gli apparecchi per la fabbricazione di acque gassate e bibite analcooliche gassate e quelli per il riempimento delle bottiglie, dei sifoni e degli altri [...]
Art. 27.      Chiunque intenda impiantare apparecchi da banco per la preparazione estemporanea nei pubblici esercizi di acque di seltz o di soda, deve farne denuncia al sindaco del [...]
Art. 28.      Le persone comunque addette alla lavorazione delle acque gassate e delle bibite analcooliche debbono essere, almeno una volta all'anno, sottoposte, da parte [...]
Art. 29.      Chiunque intenda impiantare una fabbrica di acque gassate o di bibite analcooliche deve presentare al sindaco del Comune nel cui territorio avrà sede la fabbrica domanda [...]
Art. 30.      L'autorizzazione all'impianto ed all'esercizio delle fabbriche di acque gassate e di bibite analcooliche è rilasciata dal sindaco nei Comuni che, ai sensi degli artt. 3 [...]
Art. 31.      Accertata l'osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento l'autorità competente, ai sensi del precedente articolo, rilascia l'autorizzazione, la quale [...]
Art. 32.      I prodotti disciplinati dal presente regolamento debbono essere tenuti dal rivenditore nelle confezioni originali del produttore
Art. 33.      Chiunque intenda costituire un deposito di acque gassate e bibite analcooliche per il commercio all'ingrosso deve farne denuncia al sindaco
Art. 34.      La produzione e il commercio di acque gassate e bibite analcooliche sono soggetti alla vigilanza, per la tutela della sanità pubblica, a norma degli articoli 242 e 243 [...]
Art. 35.      Le ispezioni ed i prelevamenti di campioni, di cui al precedente articolo, sono effettuati, con le formalità d'uso, dal personale incaricato della vigilanza sanitaria
Art. 36.      Quando non sia presentata dagli interessati l'istanza di revisione entro il termine stabilito dall'art. 35, ovvero quando dalla revisione di analisi risulti accertato [...]
Art. 37.      I contravventori alle disposizioni del presente regolamento sono puniti con l'ammenda stabilita dall'art. 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. [...]
Art. 38.      Le imprese che gestiscono fabbriche di prodotti in cui al presente regolamento, esistenti alla data della sua entrata in vigore, debbono, entro tre mesi dalla data [...]
Art. 39.      Alle ditte non ancora attrezzate per sottoporre le bibite analcooliche al trattamento di cui all'art. 9 del presente regolamento è consentita, limitatamente alle bibite [...]
Art. 40.      Sono abrogate le disposizioni contenute nel regio decreto 29 settembre 1931, n. 1601, e tutte le altre disposizioni comunque contrarie od incompatibili con il presente [...]


§ 4.7.2 – D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719.

Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcooliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi.

(G.U. 24 luglio 1958, n. 178).

 

     Articolo unico.

     E' approvato il regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcoliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi, nel testo allegato al presente decreto, vistato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

 

Regolamento per la disciplina igienica

della produzione edel commercio delle acque gassate

e delle bibite analcoolichegassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi

 

Titolo I

Definizione e requisiti

 

          Art. 1.

     Sono considerate acque gassate:

     a) l'acqua di seltz, la cui denominazione è riservata alle acque potabili rese soprassature di anidride carbonica;

     b) l'acqua di soda, la cui denominazione è riservata alle acque potabili contenenti bicarbonato di sodio, rese soprassature di anidride carbonica.

 

          Art. 2.

     Sono considerate bibite analcooliche le bibite gassate e non gassate confezionate in bottiglie od altri recipienti a chiusura ermetica, preparate con acqua potabile od acqua minerale naturale contenenti una o più delle seguenti sostanze:

     a) succo di frutta;

     b) infusi, estratti di frutta o di parti di piante commestibili o amaricanti o aromatizzanti;

     c) essenze naturali;

     d) saccarosio;

     e) acido citrico, acido tartarico.

     Il saccarosio può essere sostituito dal destrosio nella misura massima del 10 per cento.

     L'eventuale contenuto in alcool etilico non deve essere superiore all'1 per cento.

 

          Art. 3.

     L'impiego, nella preparazione delle bibite analcooliche, di acque minerali naturali, autorizzate ai sensi dell'art. 199 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

     Sulle confezioni è consentito riportare il nome della fonte, escluso ogni riferimento ad indicazioni terapeutiche ed alle caratteristiche medico-fisiche e batteriologiche dell'acqua minerale.

     L'acqua minerale deve essere condotta dalla sorgente allo stabilimento mediante apposita canalizzazione.

 

          Art. 4.

     Le bibite analcooliche, vendute con il nome di uno o più frutta a succo (quali l'uva, l'arancio, il limone, il mandarino, la ciliegia, il lampone, la pesca e simili) o recanti denominazioni che a tali frutta si richiamino, debbono essere preparate con il succo naturale concentrato o liofilizzato o sciroppato del frutto o delle frutta di cui alla denominazione.

     Le bibite analcooliche preparate con il succo di più specie di frutta debbono riportare sulle etichette i nomi delle relative frutta.

     L'aggiunta, senza obbligo di specificazione di succhi, di estratti o di essenze naturali provenienti da agrumi diversi da quello di cui alla denominazione, è consentita soltanto alle bibite analcooliche preparate con succo di "arancio" o "limone" o "mandarino".

     E' consentita l'aggiunta di estratti o essenze naturali provenienti da altre parti delle frutta impiegate nella preparazione.

     Le bibite di cui al presente articolo debbono avere, per ogni 100 cc., un contenuto di succo naturale non inferiore a gr. 12 o della quantità equivalente di succo concentrato o liofilizzato o sciroppato. La percentuale complessiva del succo contenuto deve essere riportata sulla etichetta [1].

     [E' consentita la fabbricazione di bibite analcooliche con residuo secco inferiore a gr. 10 per 100 cc. qualora contengano una percentuale di succo naturale non inferiore a gr. 30 per 100 cc] [2].

 

          Art. 5.

     Le bibite analcooliche vendute con il nome di un frutto non a succo, ivi compreso il cedro ed il chinotto, o con il nome della relativa pianta, debbono essere preparate con sostanze provenienti dal frutto o dalla pianta di cui alla denominazione.

     Alle bibite di cui al presente articolo è consentita l'aggiunta di succhi di frutta e di sostanze aromatizzanti ed amaricanti naturali diverse dal frutto e dalla pianta a cui la denominazione si richiama.

     [Il residuo secco delle bibite di cui al presente articolo non deve essere inferiore a gr. 8 per 100 cc] [3].

 

          Art. 6.

     La denominazione "gassosa" è riservata alla bibita incolore preparata con acqua potabile gassata ed edulcorata con saccarosio con l'eventuale aggiunta di acido citrico, acido tartarico ed essenza di limone.

     E' vietata l'aggiunta di sostanze coloranti nella preparazione della gassosa.

     [Il residuo secco delle bibite di cui al presente articolo non deve essere inferiore a gr. 6 per 100 cc. ] [4].

 

          Art. 7.

     Le bibite analcooliche vendute con denominazioni di fantasia, o comunque diverse da quelle previste nei precedenti artt. 4, 5 e 6, debbono rispondere alle disposizioni di carattere generale del presente regolamento.

     [Il residuo secco delle bibite di cui al presente articolo non deve essere inferiore a gr. 8 per 100 cc. ] [5].

 

          Art. 8.

     E' consentita l'aggiunta alle bibite analcooliche, ad eccezione della gassosa, di sostanze coloranti ritenute innocue ai sensi delle vigenti disposizioni, purchè sia posta sulla confezione in modo ben visibile ed a caratteri indelebili l'indicazione "colorata con colori consentiti".

 

          Art. 9.

     La salubrità e la conservazione delle bibite analcooliche contenenti succhi di frutta o altre sostanze fermentescibili debbono essere assicurate mediante trattamento termico riconosciuto idoneo dall'autorità sanitaria locale.

     Qualsiasi altro trattamento deve essere autorizzato dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, sentito il Consiglio di sanità.

 

          Art. 10.

     I prodotti disciplinati dal presente regolamento non debbono contenere edulcoranti sintetici.

 

          Art. 11.

     Le confezioni per le bibite, di cui agli artt. 6 e 7 del presente regolamento, non debbono avere forma o colore nè portare figure o indicazioni che facciano comunque riferimento a frutta, piante o loro parti.

 

          Art. 12.

     E' vietato ai fabbricanti dei prodotti di cui al presente regolamento di impiegare recipienti ed imballaggi recanti i nomi od i marchi di altre fabbriche.

 

          Art. 13.

     E' vietato l'uso della denominazione "spremuta" o di altre che a questa facciano riferimento per le bibite analcooliche disciplinate dal presente regolamento.

 

Titolo II

Produzione

 

          Art. 14.

     L'acqua in distribuzione nelle fabbriche di cui al presente regolamento, qualunque sia l'uso cui è destinata (preparazione delle bibite, lavaggio dei macchinari, utensili e recipienti, pulizia dei locali), deve essere potabile ed in quantità sufficiente.

     Tali requisiti debbono essere accertati dalle autorità sanitarie anche mediante periodici controlli analitici.

     I serbatoi e la rete di distribuzione interna dell'acqua potabile debbono essere costruiti e mantenuti in modo tale da proteggere l'acqua da ogni possibile causa di inquinamento.

 

          Art. 15.

     L'anidride carbonica impiegata per la gassazione deve essere esente da gas nocivi.

     Le sostanze impiegate nella fabbricazione delle bibite analcooliche di qualsiasi tipo debbono essere genuine, in perfetto stato di conservazione.

     Nella preparazione delle bevande analcoliche è consentito utilizzare, oltre alle sostanze indicate all'articolo 2, primo comma, ivi compresi gli additivi di cui al decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209, ed a quelle già autorizzate, altre sostanze comunque idonee all'alimentazione umana. Tale idoneità deve essere confermata da dati scientifici universalmente accettati. A tale fine, le imprese interessate comunicano, prima di avviare la produzione, il nome scientifico delle sostanze che intendono utilizzare al Ministero della salute e alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio, individuata attraverso l'ubicazione dello stabilimento di produzione, segnalando la documentazione scientifica, ove necessario. Il Ministero della salute, previa verifica, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, della effettiva idoneità delle sostanze oggetto della comunicazione alla alimentazione umana, ne cura subito dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; cura, altresì, con cadenza triennale, una pubblicazione riassuntiva delle sostanze comunicate. Una sostanza inserita negli elenchi pubblicati ai sensi del presente comma può essere utilizzata da altre imprese senza ulteriori comunicazioni [6].

 

          Art. 16.

     Sono vietate la fabbricazione e la vendita di acque gassate e di bibite analcooliche che contengano:

     a) metalli tossici;

     b) glicerina, alcoli diversi dall'etilico, derivati dal dietilenglicole e sostanze dotate di potere schiumogeno ed in genere qualsiasi altra sostanza che per natura, qualità e quantità possa essere nociva;

     c) anidride solforosa. Sono tollerate tracce di anidride solforosa derivanti dai succhi di frutta impiegati.

 

          Art. 17.

     Le bottiglie e gli altri recipienti destinati a contenere le acque gassate e le bibite debbono essere a fondo piano; la loro forma ed il sistema di chiusura debbono essere tali da consentirne il razionale lavaggio e la disinfezione.

     E' vietato, in ogni caso, usare bottiglie con chiusura cosiddetta "a pallottola".

     Le bottiglie e gli altri recipienti, gli anelli ed i dischi di guarnizione, i mastici delle chiusure dei sifoni ed in genere qualsiasi accessorio con i quali le acque gassate e le bibite analcooliche vengono a contatto non debbono cedere piombo, arsenico, antimonio ed altre sostanze nocive. Gli oggetti fabbricati con resine sintetiche non debbono essere plastificati con sostanze dotate di azione tossica.

     I tappi a corona, ove contengano uno strato conglomerato di sughero, debbono portare sulla faccia destinata a mettersi a diretto contatto col liquido uno strato di materiale plastico o di altro isolante idoneo e rispondente ai requisiti del presente articolo.

 

          Art. 18.

     Le bottiglie e gli altri recipienti contenenti le acque gassate e le bibite analcooliche di qualsiasi tipo, ivi compresa la gassosa, debbono portare scritto in modo indelebile sul tappo o sulla chiusura metallica, nel caso di sifoni, il nome del fabbricante o la ragione sociale od il marchio di fabbrica, che valga ad identificare l'azienda, nonchè la sede della fabbrica.

     Le bottiglie e gli altri recipienti contenenti le bibite di cui agli artt. 4, 5 e 7 debbono portare una etichetta recante la denominazione della bibita, le indicazioni di cui al precedente comma e le altre rese obbligatorie dal presente regolamento. In luogo dell'etichetta, la denominazione della bibita e tutte le altre indicazioni prescritte possono essere impresse o stampate sul recipiente.

     Le bottiglie e gli altri recipienti contenenti le acque gassate, di cui all'art. 1 (acqua di seltz, acqua di soda) e le bibite denominate gassose, di cui all'art. 6, debbono portare impresso soltanto le rispettive denominazioni "acqua di seltz", "acqua di soda", "gassosa" e non possono recare etichette di qualsiasi genere.

 

          Art. 19.

     I locali destinati alla lavorazione delle acque gassate e delle bibite analcooliche debbono essere distinti da quelli adibiti a deposito di casse, bottiglie ed altri recipienti non in corso di lavorazione.

     Il locale destinato al lavaggio dei recipienti deve essere separato, anche soltanto da un tramezzo vetrato a mezz'aria, da quello destinato alla sciroppatura, gassatura, riempimento e chiusura dei recipienti stessi.

     La preparazione degli sciroppi, qualora questa venga effettuata nella stessa fabbrica, deve essere eseguita in locali appositi.

 

          Art. 20.

     I locali adibiti alla lavorazione delle acque gassate e delle bibite analcooliche debbono essere rispondenti alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, avere una superficie non inferiore a mq. 60, ed inoltre, debbono:

     a) avere soffitto e pareti intonacati, queste ultime rivestite almeno fino all'altezza di m. 1,60 con materiale lavabile, nonchè pavimenti impermeabili raccordati a sagoma curva con le pareti ed acclivi verso un fognolo, munito di chiusura idraulica, per lo scarico delle acque di lavaggio;

     b) essere adibiti esclusivamente agli usi cui sono destinati, essere ubicati a conveniente distanza da ogni causa di insalubrità e non avere comunicazione diretta con ambienti di abitazione;

     c) avere un numero di latrine non inferiore ad una per ogni 25 lavoratori.

     Le latrine debbono essere aerate ed illuminate direttamente dall'esterno, fornite di vaso a cacciata d'acqua e di antilatrina provvista di lavabo a rubinetto ad acqua grondante. I pavimenti delle latrine e delle antilatrine e le pareti delle medesime, fino all'altezza di m. 1,80, debbono essere rivestiti con materiale impermeabile e lavabile.

     Non possono essere adibiti alla lavorazione delle acque gassate e delle bibite analcooliche locali chiusi sotterranei o semisotterranei.

 

          Art. 21.

     Il locale adibito alla preparazione degli sciroppi deve rispondere ai requisiti stabiliti nel precedente art. 20, essere munito di lavabo ad acqua corrente ed attrezzato per la conservazione dei succhi di frutta e degli sciroppi.

     Qualora l'entità della lavorazione lo renda necessario, un apposito idoneo locale deve essere destinato alla conservazione dei succhi di frutta e degli sciroppi.

 

          Art. 22.

     Tutti i locali della fabbrica debbono essere mantenuti costantemente puliti. In essi debbono essere attuati efficaci provvedimenti di lotta contro gli insetti, i roditori, ed altri animali comunque dannosi.

 

Titolo III

Impianti ed apparecchi

 

          Art. 23.

     Le bottiglie e gli altri recipienti a chiusura ermetica debbono essere, previo adeguato lavaggio, disinfettati con soluzione detergente e battericida calda e risciacquati con acqua potabile prima del riempimento.

     Sia il lavaggio, come tutte le altre operazioni inerenti alla sciroppatura, riempimento, gassatura e chiusura dei recipienti debbono essere attuati con mezzi meccanici automatici di potenzialità tra loro correlate allo scopo di assicurare la continuità delle operazioni.

 

          Art. 24.

     Le parti degli apparecchi che vengono a contatto con le acque gassate e le bibite analcooliche debbono essere di materiale o rivestite di materiale intaccabile.

 

          Art. 25.

     Il macchinario, gli utensili, i recipienti ed il materiale d'imballaggio debbono essere mantenuti in perfette condizioni igieniche e funzionali.

     I tappi a corona e gli altri eventuali mezzi di chiusura debbono essere convenientemente protetti dalla polvere, dalle mosche e da ogni altra causa di insudiciamento e di inquinamento.

 

          Art. 26.

     Gli impianti e gli apparecchi per la fabbricazione di acque gassate e bibite analcooliche gassate e quelli per il riempimento delle bottiglie, dei sifoni e degli altri recipienti debbono avere i requisiti prescritti dal D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, concernente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

 

          Art. 27.

     Chiunque intenda impiantare apparecchi da banco per la preparazione estemporanea nei pubblici esercizi di acque di seltz o di soda, deve farne denuncia al sindaco del Comune che dispone gli accertamenti igienico sanitari da eseguirsi dall'ufficiale sanitario.

     Gli apparecchi da banco debbono rispondere alle condizioni prescritte dai precedenti articoli, in quanto ad essi applicabili.

     Detti apparecchi debbono essere impiegati esclusivamente per la preparazione estemporanea di bevande gassate per la diretta mescita al banco e per il servizio ai tavolini dell'esercizio, con divieto di riempire bottiglie, sifoni e qualsiasi altro recipiente.

     Le disposizioni di cui al presente articolo valgono, per quanto applicabili, per l'impiego di ogni altro tipo di apparecchio o recipiente mobile atto alla preparazione di acque gassate negli esercizi pubblici.

 

Titolo IV

Personale

 

          Art. 28.

     Le persone comunque addette alla lavorazione delle acque gassate e delle bibite analcooliche debbono essere, almeno una volta all'anno, sottoposte, da parte dell'ufficiale sanitario, a visita medica di controllo, alla vaccinazione contro le febbri tifoide e paratifoidi, nonchè a quegli altri eventuali accertamenti che si rendessero necessari.

     L'onere di tali accertamenti grava sul conduttore della fabbrica che è tenuto a conservare la relativa documentazione e a presentarla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

     I conduttori delle fabbriche hanno l'obbligo, inoltre, di denunciare tempestivamente all'autorità sanitaria locale qualsiasi caso accertato o sospetto di malattie trasmissibili e di infezioni della cute e delle mucose verificatosi tra le persone addette alla preparazione di acque gassate e bibite analcooliche.

 

Titolo V

Autorizzazione all'esercizio

 

          Art. 29.

     Chiunque intenda impiantare una fabbrica di acque gassate o di bibite analcooliche deve presentare al sindaco del Comune nel cui territorio avrà sede la fabbrica domanda contenente le seguenti indicazioni:

     a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'impresa;

     b) la sede della fabbrica;

     c) la denominazione ed il tipo dei prodotti che si intendono fabbricare;

     d) la descrizione e gli estremi di deposito dell'eventuale marchio di fabbrica che valga ad identificare l'impresa.

     La domanda, inoltre, deve essere corredata:

     a) della pianta della fabbrica in scala non inferiore a 1:100;

     b) della descrizione dei locali e della attrezzatura di cui agli articoli 23 e successivi del titolo III

     c) della documentazione relativa alla potabilità dell'acqua ed alla idoneità della rete di distribuzione;

     d) del parere dell'ufficiale sanitario;

     e) della documentazione relativa alla idoneità del trattamento prescelto per assicurare la salubrità e la conservazione delle bibite analcooliche;

     f) di un esemplare dell'eventuale marchio di fabbrica.

 

          Art. 30.

     L'autorizzazione all'impianto ed all'esercizio delle fabbriche di acque gassate e di bibite analcooliche è rilasciata dal sindaco nei Comuni che, ai sensi degli artt. 3 e 34 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, abbiano un ufficio sanitario diretto da un ufficiale sanitario nominato in seguito a pubblico concorso.

     Negli altri Comuni detta autorizzazione viene rilasciata dal prefetto, a seguito delle risultanze degli accertamenti compiuti dall'Ufficio sanitario provinciale; in quest'ultimo caso il sindaco deve trasmettere la domanda dell'interessato al prefetto per il provvedimento di competenza.

 

          Art. 31.

     Accertata l'osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento l'autorità competente, ai sensi del precedente articolo, rilascia l'autorizzazione, la quale deve contenere:

     1) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'impresa;

     2) la località in cui è posta la fabbrica;

     3) la denominazione ed il tipo dei prodotti che si intendono fabbricare;

     4) il trattamento prescelto per assicurare la salubrità e la conservazione delle bibite analcooliche;

     5) la descrizione dell'eventuale marchio di fabbrica e degli estremi del deposito;

     6) le indicazioni e le condizioni ritenute necessarie caso per caso.

     Il cambiamento di titolare deve essere notificato all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione perchè venga modificato l'intestatario.

     Le spese per i sopraluoghi, analisi ed accertamenti per il rilascio dell'autorizzazione sono a carico dei fabbricanti.

 

Titolo VI

Commercio

 

          Art. 32.

     I prodotti disciplinati dal presente regolamento debbono essere tenuti dal rivenditore nelle confezioni originali del produttore.

 

          Art. 33.

     Chiunque intenda costituire un deposito di acque gassate e bibite analcooliche per il commercio all'ingrosso deve farne denuncia al sindaco.

     Per i locali di tali depositi, per i servizi annessi e per il personale valgono, per quanto applicabili, le norme contenute nei titoli II e IV relative alle fabbriche. Tali depositi sono sottoposti alla vigilanza ed al controllo dell'ufficiale sanitario.

 

Titolo VII

Vigilanza e sanzioni

 

          Art. 34.

     La produzione e il commercio di acque gassate e bibite analcooliche sono soggetti alla vigilanza, per la tutela della sanità pubblica, a norma degli articoli 242 e 243 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

     A tal fine le autorità sanitarie possono far eseguire ispezioni e prelevamenti di campioni nelle fabbriche, nei depositi, negli spacci di vendita, nonchè sui mezzi di trasporto di qualsiasi genere.

 

          Art. 35.

     Le ispezioni ed i prelevamenti di campioni, di cui al precedente articolo, sono effettuati, con le formalità d'uso, dal personale incaricato della vigilanza sanitaria.

     Le analisi dei campioni sono eseguite nei laboratori provinciali d'igiene e profilassi che comunicano i risultati all'autorità sanitaria che ha disposto il prelevamento.

     Le analisi di revisione, che debbono essere richieste dagli interessati entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito dell'analisi da parte dell'autorità sanitaria che ha disposto il prelevamento, vengono eseguite dall'Istituto superiore di sanità.

     Alla domanda di revisione d'analisi deve essere unita la quietanza del deposito provvisorio, effettuato presso la sezione di Tesoreria provinciale di Roma, per l'importo di lire 6.000, intestato all'Istituto superiore di sanità per ogni campione di cui si richiede l'analisi. Tale somma è rimborsata nel caso che l'analisi di revisione risulti favorevole all'interessato.

     La somma stessa è invece versata all'apposito capitolo di bilancio dell'entrata, nel caso che l'analisi di revisione non risulti favorevole all'interessato.

 

          Art. 36.

     Quando non sia presentata dagli interessati l'istanza di revisione entro il termine stabilito dall'art. 35, ovvero quando dalla revisione di analisi risulti accertato che i prodotti analizzati non corrispondono in tutto o in parte ai requisiti stabiliti dal presente regolamento, l'autorità sanitaria che ha disposto il prelevamento trasmette rapporto all'autorità giudiziaria, corredato di tutti gli atti relativi.

 

          Art. 37.

     I contravventori alle disposizioni del presente regolamento sono puniti con l'ammenda stabilita dall'art. 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, maggiorata nella misura prevista dall'art. 7, comma secondo, del D.L. 21 ottobre 1947, n. 1250, senza pregiudizio delle altre pene delle quali i contravventori fossero passibili per effetto delle disposizioni del codice penale e delle altre leggi speciali .

 

Titolo VIII

Norme transitorie e finali

 

          Art. 38.

     Le imprese che gestiscono fabbriche di prodotti in cui al presente regolamento, esistenti alla data della sua entrata in vigore, debbono, entro tre mesi dalla data stessa, presentare la domanda di autorizzazione prevista dall'art. 29.

     Coloro che gestiscono esercizi provvisti di apparecchi disciplinati dall'art. 27 debbono, entro lo stesso termine, presentare denuncia al sindaco.

     I locali e gli impianti già esistenti debbono essere uniformati alle norme del presente regolamento entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore; nello stesso periodo è consentito l'uso di bottiglie, tappi ed etichette non conformi alle norme del regolamento medesimo.

     Entro il termine di mesi 6 dalla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere smaltiti i prodotti esistenti alla data medesima nelle fabbriche, nei depositi, negli spacci di vendita, fabbricati in conformità delle precedenti disposizioni e non rispondenti, in tutto o in parte, alle norme del presente regolamento.

 

          Art. 39.

     Alle ditte non ancora attrezzate per sottoporre le bibite analcooliche al trattamento di cui all'art. 9 del presente regolamento è consentita, limitatamente alle bibite contenenti non meno di gr. 12 di succhi di frutta per 100 cc., e per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'aggiunta di acido benzoico o di benzoato di sodio oppure degli esteri metilico e propilico dell'acido paraossibenzoico, nella dose massima di gr. 0,50 per litro di bibita.

     L'eventuale contemporaneo impiego di più agenti di conservazione non deve in alcun caso superare la quantità complessiva di gr. 0,50 per litro di bibita.

     Il nome e la percentuale del conservativo chimico impiegato devono essere dichiarati in modo ben visibile, con caratteri indelebili, alti non meno di mm. 2, sulla etichetta o in mancanza di questa, sul recipiente.

 

          Art. 40.

     Sono abrogate le disposizioni contenute nel regio decreto 29 settembre 1931, n. 1601, e tutte le altre disposizioni comunque contrarie od incompatibili con il presente regolamento.


[1] Comma così modificato dall'art. 2 del D.P.R. 2 agosto 2004, n. 230.

[2] Comma abrogato dall'art. 2 del D.P.R. 2 agosto 2004, n. 230.

[3] Comma abrogato dall'art. 2 del D.P.R. 2 agosto 2004, n. 230.

[4] Comma abrogato dall'art. 2 del D.P.R. 2 agosto 2004, n. 230.

[5] Comma abrogato dall'art. 2 del D.P.R. 2 agosto 2004, n. 230.

[6] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 2 agosto 2004, n. 230.