§ 4.3.1a - Legge 18 novembre 1959, n. 1005.
Proroga dei termini per la trasformazione dei forni da pane da riscaldamento diretto a riscaldamento indiretto od elettrico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.3 alimenti di origine vegetale
Data:18/11/1959
Numero:1005


Sommario
Art. unico.      Il termine di tre anni fissato dalla legge 31 luglio 1956, n. 1002, all'art. 15, primo comma, per l'adeguamento dell'attrezzatura dei panifici ai requisiti richiesti [...]


§ 4.3.1a - Legge 18 novembre 1959, n. 1005. [1]

Proroga dei termini per la trasformazione dei forni da pane da riscaldamento diretto a riscaldamento indiretto od elettrico.

(G.U. 1 dicembre 1959, n. 290).

 

 

     Art. unico.

     Il termine di tre anni fissato dalla legge 31 luglio 1956, n. 1002, all'art. 15, primo comma, per l'adeguamento dell'attrezzatura dei panifici ai requisiti richiesti dall'art. 3 della stessa legge, è prorogato al 31 dicembre 1961. [2]

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Il presente termine è stato prorogato al 31 dicembre 1965 dall'art. unico della L. 16 aprile 1962, n. 186.