Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 4. Alimenti e bevande |
Capitolo: | 4.3 alimenti di origine vegetale |
Data: | 08/04/1954 |
Numero: | 110 |
Sommario |
Art. unico. E' elevato a cinquanta milioni di lire il limite massimo stabilito nell'art. 21, primo comma, del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 [...] |
§ 4.3.b - Legge 8 aprile 1954, n. 110.
Modificazioni alle disposizioni dell'art. 21 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sull'industria e il commercio delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali.
(G.U. 29 aprile 1954, n. 98).
E' elevato a cinquanta milioni di lire il limite massimo stabilito nell'art. 21, primo comma, del regio