§ 4.2.24 – D.M. 2 dicembre 1991, n. 446.
Regolamento concernente le modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'impiego delle preparazioni dell'enzima chimosina ottenute da [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.2 alimenti di origine animale
Data:02/12/1991
Numero:446


Sommario
Art. 1.      1. L'immissione in commercio in Italia delle preparazioni di chimosina microbica da DNA-ricombinante destinata alla produzione di formaggi è vietata fuori dai casi [...]
Art. 2.      1. Con decreto del Ministro della sanità è autorizzata l'immissione in commercio in Italia delle preparazioni di chimosina microbica da DNA-ricombinante, già utilizzate [...]
Art. 3.      1. L'immissione in commercio della chimosina microbica da DNA-ricombinante può anche essere autorizzata in miscela con caglio animale ovvero con altri enzimi coagulanti [...]
Art. 4. 
Art. 5. 


§ 4.2.24 – D.M. 2 dicembre 1991, n. 446.

Regolamento concernente le modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'impiego delle preparazioni dell'enzima chimosina ottenute da microrganismi geneticamente modificati nella coagulazione del latte destinato alla produzione di formaggi.

(G.U. 13 febbraio 1992, n. 36).

 

     Art. 1.

     1. L'immissione in commercio in Italia delle preparazioni di chimosina microbica da DNA-ricombinante destinata alla produzione di formaggi è vietata fuori dai casi previsti dal presente decreto.

 

          Art. 2.

     1. Con decreto del Ministro della sanità è autorizzata l'immissione in commercio in Italia delle preparazioni di chimosina microbica da DNA-ricombinante, già utilizzate per la caseificazione nello Stato nel quale avviene la produzione ovvero in uno Stato della Comunità economica europea, esclusivamente per la produzione di formaggi diversi da quelli disciplinati dalla legge 10 aprile 1954, n. 125 e successivi decreti di applicazione, in sostituzione totale o parziale del caglio animale e di altri enzimi coagulanti, previa verifica della sussistenza dei seguenti requisiti:

     a) provenienza da ceppi di microrganismi non patogeni e non tossigeni;

     b) titolo non inferiore a 1:10.000 per le preparazioni in forma liquida o a 1:100.000 per le preparazioni in forma di polvere;

     c) differenziabilità dal caglio animale mediante applicazione di un metodo di analisi per l'identificazione della chimosina microbica da DNA-ricombinante.

     2. Con il decreto di cui al comma 1 vengono definiti i requisiti di purezza in funzione del microrganismo e della tecnologia di produzione.

     3. Le preparazioni di cui all'art. 1, eventualmente addizionate, se in forma liquida, con sostanze conservative antimicrobiche del tipo ed in quantità non superiori a quelle previste per il caglio o presame dal decreto ministeriale 31 marzo 1965 e sue successive modificazioni ed integrazioni, sono poste in commercio in confezioni che riportino sulle stesse o su etichette apposte le seguenti indicazioni:

     a) la denominazione di vendita: "enzima coagulante: chimosina";

     b) il nome del microrganismo da cui la chimosina è stata ottenuta con la specificazione "geneticamente modificato";

     c) l'attività;

     d) le modalità di conservazione e di impiego;

     e) il nome o la ragione sociale e la sede del produttore nonchè quelli dell'importatore autorizzato;

     f) il peso netto;

     g) la specificazione: "per uso di caseificio".

 

          Art. 3.

     1. L'immissione in commercio della chimosina microbica da DNA-ricombinante può anche essere autorizzata in miscela con caglio animale ovvero con altri enzimi coagulanti purchè siano soddisfatti i requisiti di cui all'art. 2, commi 1 e 2, e sia disponibile un metodo per il dosaggio della quantità di chimosina microbica da DNA-ricombinante presente nella preparazione.

     2. Il Ministro della sanità provvede con proprio regolamento ad emanare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, le prescrizioni relative alle modalità di commercializzazione delle preparazioni nelle quali la chimosina microbica da DNA-ricombinante è miscelata con caglio animale ovvero con altri enzimi coagulanti.

 

          Art. 4. [1]

 

          Art. 5. [2]


[1] Articolo abrogato dall'art. 26 del D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54.

[2] Articolo abrogato dall'art. 26 del D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54.