§ 4.2.11 – L. 3 maggio 1971, n. 419.
Applicazione dei regolamenti comunitari n. 1619/68 e n. 95/69 contenenti norme sulla commercializzazione delle uova.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.2 alimenti di origine animale
Data:03/05/1971
Numero:419


Sommario
Art. 1.      Il controllo sull'osservanza delle disposizioni concernenti la commercializzazione delle uova, previste dal regolamento n. 1619/68 adottato dal Consiglio dei Ministri [...]
Art. 2.      Possono svolgere i compiti di classificazione delle uova in categorie di qualità e di peso, stabiliti dai regolamenti C.E.E. n. 1619/68 e 95/69, le imprese e i [...]
Art. 3.      Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede ad organizzare corsi di istruzione professionale per la qualificazione del personale addetto ai servizi di [...]
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      Sempre che il fatto non sia previsto come reato dal codice penale o da altre leggi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
Art. 6.      Il personale addetto al controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge fa rapporto alla competente autorità giudiziaria di ogni reato previsto dalle [...]
Art. 7.      Indipendentemente dalle sanzioni previste nel precedente art. 5, il giudice, nel pronunciare la condanna per i reati previsti da disposizioni di legge che abbiano [...]
Art. 8.      Non sono soggette alle disposizioni della presente legge le uova cedute direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, dal produttore, nel luogo della [...]
Art. 9. 


§ 4.2.11 – L. 3 maggio 1971, n. 419. [1]

Applicazione dei regolamenti comunitari n. 1619/68 e n. 95/69 contenenti norme sulla commercializzazione delle uova.

(G.U. 5 luglio 1971, n. 167).

 

     Art. 1.

     Il controllo sull'osservanza delle disposizioni concernenti la commercializzazione delle uova, previste dal regolamento n. 1619/68 adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea il 15 ottobre 1968 e dal relativo regolamento di applicazione n. 95/69 adottato dalla commissione della Comunità economica europea il 17 gennaio 1969, nonchè delle disposizioni contenute nella presente legge è esercitato dagli organi centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale si avvale degli organi preposti dalle leggi vigenti agli accertamenti per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari.

     Le regioni, nello svolgimento delle funzioni di propria competenza, provvedono per la materia, oggetto della presente legge, a coordinare la loro specifica attività col Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Nulla è innovato per quanto riguarda la osservanza delle vigenti norme sanitarie e le competenze dell'Amministrazione sanitaria.

     Gli organi di cui al precedente primo comma esercitano i controlli previsti dai citati regolamenti n. 1619/68 e n. 95/69 anche alla importazione delle uova dai Paesi terzi nella Comunità europea ed alla esportazione verso i Paesi terzi di uova imballate.

 

          Art. 2.

     Possono svolgere i compiti di classificazione delle uova in categorie di qualità e di peso, stabiliti dai regolamenti C.E.E. n. 1619/68 e 95/69, le imprese e i produttori singoli ed associati che, in possesso dei prescritti requisiti, vengano autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a funzionare quali centri d'imballaggio.

     I titolari di imprese avicole, singoli o associati, che dedichino direttamente ed abitualmente, in modo prevalente, la loro attività o quella dei propri familiari all'allevamento delle specie avicole, sono considerati imprenditori agricoli.

     L'autorizzazione è rilasciata su domanda degli interessati, da presentarsi all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste il quale, sentito il parere dei competenti organi regionali, vi provvede con proprio decreto, previo accertamento della sussistenza dei necessari requisiti. Tale accertamento è demandato ad una commissione provinciale composta dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, che la presiede, dal veterinario provinciale, da tre rappresentanti delle categorie interessate, rispettivamente da due dei diretti produttori e da uno dei commercianti, segnalati dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, e da un rappresentante designato dall'amministrazione provinciale. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

     Ai componenti ed al segretario della commissione provinciale sarà corrisposto il gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, e agli aventi diritto l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio.

     Le spese di funzionamento della commissione saranno imputate ai normali stanziamenti iscritti nel capitolo 1184 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1971 e corrispondente capitolo relativo agli anni successivi.

     L'autorizzazione è revocata qualora la commissione predetta accerti in qualsiasi momento che non sussistono i requisiti per la completa funzionalità dei centri d'imballaggio.

     Le imprese ed i produttori autorizzati a funzionare quali centri d'imballaggio sono iscritti in un elenco tenuto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale ne trasmette copia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed a quello della sanità.

     Il rilascio dell'autorizzazione di cui ai commi precedenti è soggetto al pagamento per ogni anno solare o sua frazione, della tassa di concessione governativa, da corrispondere in modo ordinario, di lire 30.000 per i centri di potenzialità lavorativa giornaliera inferiore 10.000 uova, di lire 250.000 per i centri di potenzialità lavorativa giornaliera da 10.000 a 50.000 uova e di lire 500.000 per i centri d'imballaggio di potenzialità lavorativa superiore.

     Per tutti i centri gestiti da imprenditori agricoli, singoli o associati in cooperative, le tasse di concessione governativa sono ridotte alla metà.

     La potenzialità lavorativa giornaliera dei centri d'imballaggio deve risultare dai provvedimenti di autorizzazione.

 

          Art. 3.

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede ad organizzare corsi di istruzione professionale per la qualificazione del personale addetto ai servizi di controllo ed ai centri d'imballaggio.

 

          Art. 4.

     (Omissis) [2].

     (Omissis) [3].

     I centri d'imballaggio provvedono alla raccolta delle uova presso i produttori direttamente o avvalendosi di raccoglitori in possesso del certificato previsto dall'art. 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e autorizzati dal capo dell'ispettorato provinciale della agricoltura su proposta dei centri d'imballaggio per conto dei quali operano.

 

          Art. 5.

     Sempre che il fatto non sia previsto come reato dal codice penale o da altre leggi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

     1) da lire 300.000 a lire 800.000 a carico di chiunque effettui la classificazione di uova in categorie di qualità e di peso senza l'autorizzazione di cui al precedente art. 2, primo comma;

     2) da lire 100.000 a lire 500.000 nei confronti dei titolari dei centri d'imballaggio che classifichino le uova in violazione delle norme di cui agli articoli 6, punto 1), 7, punto 1), 8 e 10del regolamento C.E.E, n. 1619/68;

     3) da lire 50.000 a lire 200.000 nei confronti:

     a) dei titolari di centri d'imballaggio e dei raccoglitori che non osservino, nella raccolta delle uova presso il produttore, i termini fissati dall'art. 4, punto 2), del regolamento C.E.E. n. 1619/68;

     b) dei raccoglitori che, in violazione della norma di cui all'art. 4, punto 2), del regolamento C.E.E. n. 1619/68, non consegnino le uova al centro d'imballaggio entro il terzo giorno feriale successivo a quello della raccolta;

     c) dei titolari dei centri d'imballaggio che non tengano aggiornato un elenco dei propri fornitori di uova, in conformità dell'art. 5, punto 1), del regolamento C.E.E. n. 1619/68;

     4) da lire 100.000 a lire 400.000 a carico di:

     a) chiunque sottoponga le uova di categoria A a trattamenti di pulitura, conservazione o refrigerazione contravvenendo alle norme di cui all'art. 7, punti 2) e 3) del regolamento C.E.E. n. 1619/68;

     b) chiunque violi le norme di cui all'art. 9 del regolamento C.E.E. n. 1619/68 per quanto riguarda la commercializzazione di uova di categoria C e delle uova incubate classificate in tale categoria secondo le prescrizioni di cui all'art. 6, punto 2), del regolamento C.E.E. n. 1619/68;

     5) da lire 100.000 a lire 500.000 a carico di chiunque vende, detiene per vendere, o pone altrimenti in commercio uova in imballaggi non recanti le fascette ed i dispositivi d'imballaggio o le indicazioni conformemente a quanto disposto dagli articoli 17, 18, 19 e 23 del regolamento C.E.E. n. 95/69;

     6) da lire 50.000 a lire 300.000 nei riguardi di chiunque vende, detiene per vendere o pone comunque in commercio uova non conformi alle indicazioni riportate nelle fascette o sui dispositivi d'imballaggio o sugl'imballaggi medesimi conformemente a quanto stabilito dagli articoli 17, 18, 19 e 23 del regolamento C.E.E. n. 1619/68 o ai marchi apposti su di essi ai sensi degli articoli 12, 13 e 23 dello stesso regolamento C.E.E. n. 1619/68 e dell'art. 9 del regolamento C.E.E. n. 95/69;

     7) da lire 10.000 a lire 100.000 nei confronti di chiunque, sia nella fase di classificazione che di commercializzazione, mescoli uova di gallina con uova di altra specie, violando la norma di cui all'art. 3 del regolamento C.E.E. n. 1619/68;

     8) da lire 50.000 a lire 200.000 a carico di chiunque violi le norme prescritte dall'art. 20 del regolamento C.E.E, n. 1619/68 per quanto riguarda l'esposizione per la vendita o la messa in vendita nel commercio al minuto delle uova;

     9) da lire 100.000 a lire 600.000 a carico di chiunque:

     a) violi le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 21 del regolamento C.E.E. n. 1619/68;

     b) violi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento C.E.E. n. 95/69.

     In caso di recidiva le sanzioni amministrative di cui al comma precedente sono aumentate da un terzo alla metà; in caso di recidiva reiterata è revocata l'autorizzazione di cui al precedente art. 2, primo comma, ed è disposta la cancellazione dall'elenco di cui al precedente art. 2, quart'ultimo comma.

 

          Art. 6.

     Il personale addetto al controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge fa rapporto alla competente autorità giudiziaria di ogni reato previsto dalle vigenti disposizioni di legge, del quale venga comunque a conoscenza, che abbia attinenza con la disciplina della commercializzazione delle uova.

     Detto personale, una volta accertate le infrazioni alle quali la presente legge ricollega sanzioni amministrative, deve:

     1) quando sia possibile, contestare immediatamente l'infrazione accertata;

     2) se la contestazione immediata non è possibile, notificare, entro trenta giorni, l'accertamento dell'infrazione all'interessato, a mezzo di un messo comunale;

     3) trasmettere, in ogni caso, copia del verbale al prefetto territorialmente competente, in relazione al luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

     Il trasgressore è ammesso a pagare entro cinque giorni dalla contestazione o notifica, presso il competente ufficio del registro, una somma pari al minimo della sanzione prevista, con effetto liberatorio.

     Quando non sia effettuato il pagamento ai sensi del comma precedente, il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o notifica, determina, sentito il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente, la somma dovuta per l'infrazione, tenuto conto della gravità della violazione, ed ingiunge all'obbligato di pagare presso l'ufficio del registro la somma medesima entro trenta giorni dalla notificazione.

     L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

     L'esercizio dell'azione davanti al pretore non sospende l'esecuzione forzata sui beni di coloro contro i quali l'ingiunzione è stata emessa, salvo che l'autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente.

     Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'art. 82 secondo comma, del codice di procedura civile. La relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione.

     L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione da tenersi nel termine di venti giorni, e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria.

     E' inappellabile la sentenza che decide la controversia.

     Salvo quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine prefissato per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute si procede mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

     L'obbligazione di pagare somme a titolo di sanzione amministrativa per la violazione delle disposizioni contenute nella presente legge non si trasmette agli eredi.

 

          Art. 7.

     Indipendentemente dalle sanzioni previste nel precedente art. 5, il giudice, nel pronunciare la condanna per i reati previsti da disposizioni di legge che abbiano attinenza con la disciplina della commercializzazione delle uova dispone:

     a) che l'estratto della sentenza sia pubblicato a spese del condannato sul Foglio annunzi legali della provincia o su un giornale a carattere agrario di grande diffusione;

     b) che la sentenza venga affissa all'albo della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed a quello del comune ove risiede il condannato;

     c) che siano poste a carico del condannato anche le spese di eventuali analisi da rifondere agli istituti analizzatori incaricati.

     E' soggetto altresì alla pubblicazione di cui alla lettera a) del precedente comma, a spese del trasgressore, qualunque provvedimento con cui si applicano sanzioni amministrative in relazione ad infrazioni alla presente legge, avverso il quale non sia stata proposta opposizione nei termini stabiliti. In caso di opposizione la pubblicazione suddetta è disposta solo quando sia passata in giudicato la sentenza che ha respinto l'opposizione.

     Nel caso che il trasgressore provveda al pagamento di una somma pari al minimo della sanzione prevista, in applicazione del terzo comma del precedente art. 6, un estratto del verbale di accertamento della infrazione è pubblicato, nei modi previsti dalla lettera a) del primo comma del presente articolo, a spese del trasgressore medesimo, con provvedimento del prefetto costituente titolo esecutivo, contro cui è ammesso ricorso ai sensi del quinto comma del precedente art. 6.

 

          Art. 8.

     Non sono soggette alle disposizioni della presente legge le uova cedute direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, dal produttore, nel luogo della produzione, su un mercato pubblico locale o tramite la vendita a domicilio, a condizione che le uova provengano dalla sua produzione, che non siano imballate e che non sia utilizzata nessuna delle indicazioni relative alle categorie di qualità e di peso previste dai regolamenti C.E.E. n. 1619/68 e n. 95/69.

 

          Art. 9. [4]


[1] Abrogata dall'art. 8 della L. 25 febbraio 2008, n. 34, fatto salvo quanto ivi previsto.

[2] Comma abrogato dall'art. 1 della L. 10 aprile 1991, n. 137.

[3] Comma abrogato dall'art. 1 della L. 10 aprile 1991, n. 137.

[4] Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 10 aprile 1991, n. 137.