§ 4.2.8 – L. 6 ottobre 1950, n. 836.
Disciplina della produzione e vendita degli estratti alimentari e dei prodotti affini.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.2 alimenti di origine animale
Data:06/10/1950
Numero:836


Sommario
Art. 1.      La produzione e la confezione a scopo di vendita di estratti, di brodi concentrati e di dadi, di origine animale o vegetale, destinati all'alimentazione, sono sottoposte [...]
Art. 2.      Gli estratti ed i prodotti affini di cui al precedente articolo, nonchè le caratteristiche dei relativi recipienti ed involucri devono corrispondere ai requisiti che [...]
Art. 3.      I produttori ed i confezionatori degli estratti e dei prodotti affini di cui all'art. 1, già esistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, dovranno [...]
Art. 4.      Ogni violazione delle norme della presente legge e del relativo regolamento, potrà essere punita con la pena dell'ammenda fino a lire 500.000, ed eventualmente, con la [...]
Art. 5.      E' abrogata la legge 13 giugno 1935, n. 1350, e ogni altra disposizione contraria o comunque incompatibile con quella della presente legge
Art. 6.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 4.2.8 – L. 6 ottobre 1950, n. 836.

Disciplina della produzione e vendita degli estratti alimentari e dei prodotti affini.

(G.U. 24 ottobre 1950, n. 245).

 

     Art. 1.

     La produzione e la confezione a scopo di vendita di estratti, di brodi concentrati e di dadi, di origine animale o vegetale, destinati all'alimentazione, sono sottoposte all'autorizzazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica d'intesa con il Ministro per l'industria e il commercio.

     Tale autorizzazione è richiesta anche per la immissione al commercio interno dei prodotti di cui al comma precedente, provenienti dall'estero.

     Il rilascio dell'autorizzazione è condizionato esclusivamente all'accertamento dei requisiti tecnici ed igienici previsti dalle leggi e dai regolamenti.

 

          Art. 2.

     Gli estratti ed i prodotti affini di cui al precedente articolo, nonchè le caratteristiche dei relativi recipienti ed involucri devono corrispondere ai requisiti che saranno determinati nel regolamento. Sui recipienti e sugli involucri dovranno essere sempre indicate la natura e la composizione degli estratti o prodotti contenutivi.

 

          Art. 3.

     I produttori ed i confezionatori degli estratti e dei prodotti affini di cui all'art. 1, già esistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, dovranno chiedere l'autorizzazione, nel termine che sarà stabilito dal regolamento.

 

          Art. 4.

     Ogni violazione delle norme della presente legge e del relativo regolamento, potrà essere punita con la pena dell'ammenda fino a lire 500.000, ed eventualmente, con la chiusura temporanea dello stabilimento, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

 

          Art. 5.

     E' abrogata la legge 13 giugno 1935, n. 1350, e ogni altra disposizione contraria o comunque incompatibile con quella della presente legge.

 

          Art. 6.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.