§ 4.1.2 - Legge 15 febbraio 1956, n. 46.
Elevazione del limite massimo di solfati nei vini.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.1 additivi, conservanti e coloranti
Data:15/02/1956
Numero:46


Sommario
Art. unico.      L'art. 2 del regio decreto-legge 2 luglio 1936, n. 1640, è sostituito dal seguente:


§ 4.1.2 - Legge 15 febbraio 1956, n. 46. [1]

Elevazione del limite massimo di solfati nei vini.

(G.U. 24 febbraio 1956, n. 46).

 

     Art. unico.

     L'art. 2 del regio decreto-legge 2 luglio 1936, n. 1640, è sostituito dal seguente:

     "La gessatura dei mosti destinati alla vinificazione è tollerata, ma i vini gessati contenenti più di grammi 1,50 per litro di solfati, calcolati come solfato neutro di potassio, non possono essere venduti per consumo diretto. Per i vini marsala e per gli altri vini speciali ai sensi delle leggi vigenti, contenenti solfati calcolati come solfato neutro di potassio, il limite massimo di solfati consentito per la vendita per consumo diretto è di grammi 2,50 per litro".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.