§ 48.1.99 - D.M. 15 febbraio 2001, n. 156.
Regolamento recante autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse, giuochi e concorsi pronostici


Settore:Normativa nazionale
Materia:48. Giochi e concorsi
Capitolo:48.1 giochi e concorsi
Data:15/02/2001
Numero:156


Sommario
Art. 1.  Accettazione telefonica o telematica delle giocate.
Art. 2.  Autorizzazioni dei concessionari o dei gestori dei giochi.


§ 48.1.99 - D.M. 15 febbraio 2001, n. 156.

Regolamento recante autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse, giuochi e concorsi pronostici

(G.U. 2 maggio 2001, n. 100)

 

 

     Art. 1. Accettazione telefonica o telematica delle giocate.

     1. E' facoltà del Ministero delle finanze autorizzare i concessionari o i gestori dei giochi, concorsi pronostici o scommesse ad effettuare la raccolta telefonica o telematica delle giocate, mediante sistemi, centri di servizio o operatori di telecomunicazioni che utilizzino linee telefoniche ordinarie, secondo le modalità stabilite con il decreto dirigenziale di cui al comma 2. I concessionari, ai fini delle necessarie interconnessioni, rendono disponibile il proprio sistema di automazione a tutti gli operatori di telecomunicazioni interessati a detta modalità di raccolta del gioco.

     2. Con decreto dirigenziale del Ministero delle finanze sono stabilite le procedure di acquisizione, registrazione e documentazione delle giocate telefoniche o telematiche di cui al comma 1.

 

          Art. 2. Autorizzazioni dei concessionari o dei gestori dei giochi.

     1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 1 sono rilasciate in applicazione di apposita direttiva del Ministro delle finanze riguardante i giochi, concorsi pronostici o scommesse ai quali sono da estendere i tipi di raccolta previsti dall'articolo 1 e nel rispetto dei principi della certezza giuridica del rapporto tra concessionario e scommettitore, della sicurezza e della trasparenza del gioco, della tutela della buona fede degli utenti, della responsabilità del concessionario per la correttezza della procedura anche sotto il profilo della rendicontazione contabile, dell'utilizzo di metodi informatici per la registrazione in tempo reale delle scommesse presso i sistemi di totalizzazione nazionale.