§ 48.1.3A - Legge 26 marzo 1977, n. 105.
Modificazioni all'art. 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, concernente la devoluzione degli utili delle lotterie nazionali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:48. Giochi e concorsi
Capitolo:48.1 giochi e concorsi
Data:26/03/1977
Numero:105


Sommario
Art. 1.      L'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 48.1.3A - Legge 26 marzo 1977, n. 105.

Modificazioni all'art. 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, concernente la devoluzione degli utili delle lotterie nazionali.

(G.U. 9 aprile 1977, n. 97)

 

     Art. 1.

     L'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, è sostituito dal seguente:

     "Gli utili di ciascuna lotteria sono versati in conto entrata del bilancio dello Stato.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti".

     La disposizione del presente articolo si applica anche agli utili delle lotterie non ancora attribuiti con provvedimenti divenuti efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.