§ 48.1.2B - Legge 14 maggio 1971, n. 271.
Proroga a favore dell'UNIRE dell'abbuono sui diritti erariali accertati sulle scommesse che hanno luogo nelle corse dei cavalli e riduzione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:48. Giochi e concorsi
Capitolo:48.1 giochi e concorsi
Data:14/05/1971
Numero:271


Sommario
Art. 1.      L'abbuono sui diritti erariali a favore dell'UNIRE per il triennio 1971-1973 viene concesso secondo le percentuali che seguono in rapporto al gettito annuo dei diritti erariali dovuti ai sensi [...]
Art. 2.      Per le scommesse al totalizzatore ed al libro e di qualunque altro genere accettate in occasione delle corse dei cani, l'aliquota dei diritti erariali di cui al punto 8 della tabella A annessa [...]
Art. 3.      Alla spesa complessiva di lire 4.200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, valutata, per l'anno 1971, in lire 4.140 milioni per la proroga dell'abbuono di cui all'art. 1 ed [...]


§ 48.1.2B - Legge 14 maggio 1971, n. 271.

Proroga a favore dell'UNIRE dell'abbuono sui diritti erariali accertati sulle scommesse che hanno luogo nelle corse dei cavalli e riduzione dell'aliquota di tributo sulle scommesse accettate in occasione delle corse dei cani.

(G.U. 22 maggio 1971, n. 129)

 

     Art. 1.

     L'abbuono sui diritti erariali a favore dell'UNIRE per il triennio 1971-1973 viene concesso secondo le percentuali che seguono in rapporto al gettito annuo dei diritti erariali dovuti ai sensi del punto 8 della tabella A annessa alla legge 26 novembre 1955, n. 1109, sulle scommesse sulle corse dei cavalli sia negli ippodromi che fuori di essi:

 

Gettito annuo e diritti erariali al netto dell'aggio dovuto all'Ente accertatore

Percentuale abbuono

per gettito da lire 1 fino a 7 miliardi e mezzo

50

per gettito da lire 1 fino a 8 miliardi e mezzo

45

per gettito da lire 1 fino a 9 miliardi e mezzo

40

per gettito da lire 1 fino a 10 miliardi e mezzo

35

per gettito da lire 1 fino a 11 miliardi e mezzo

30

per gettito da lire 1 fino a oltre 11 miliardi e mezzo

20

 

     È abrogato l'art. 18 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

 

          Art. 2.

     Per le scommesse al totalizzatore ed al libro e di qualunque altro genere accettate in occasione delle corse dei cani, l'aliquota dei diritti erariali di cui al punto 8 della tabella A annessa alla legge 26 novembre 1955, n. 1109, è ridotta, fino al 31 dicembre 1973, al 2,40 per cento.

 

          Art. 3.

     Alla spesa complessiva di lire 4.200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, valutata, per l'anno 1971, in lire 4.140 milioni per la proroga dell'abbuono di cui all'art. 1 ed in lire 60 milioni per la riduzione di aliquote dei diritti erariali di cui all'art. 2, si farà fronte, quanto a lire 3.276 milioni, mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 1841 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il detto anno e, per la differenza di lire 924 milioni, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.